XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3935
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Piano di vendite).
1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o
AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo
6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con
il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono
proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del
proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno
pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del
demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di
propensione all'acquisto.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti
da emanare entro sei mesi a decorrere dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di
un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto
la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del
medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità,
individuati sulla base di criteri di interesse logistico e
funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal
valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per
cento in caso di alienazione di interi stabili attraverso un
unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le
procedure previste dal capo I del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Clausole di salvaguardia).
1. Agli utenti degli alloggi di servizio di cui
all'articolo 1, con reddito familiare non superiore a 25.000
euro o nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente un
soggetto portatore di handicap che non intendono
acquistare l'alloggio di cui fruiscono, è assicurata la
facoltà di conservarne l'uso, con applicazione del medesimo
canone di concessione, così come determinato ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, anche in caso di alienazione
dell'alloggio a terzi.
Art. 3.
(Impiego delle risorse).
1. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'articolo 1 sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnati in apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della difesa,
e destinati alla costruzione o al reperimento di nuovi alloggi
di servizio, in misura non inferiore al 90 per cento.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie).
1. Fino al completamento del piano di vendite di cui
all'articolo 1, sono sospese tutte le azioni intese ad
ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da
parte degli utenti che sono in regola con il pagamento dei
canoni e degli oneri accessori.
Art. 5.
(Relazione sullo stato di attuazione
del programma).
1. Il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro
il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni della presente legge.