XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3932
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge, reca norme per la prevenzione, il
trattamento e il monitoraggio della depressione, considerata
quale malattia sociale, e per la tutela dei soggetti affetti
da tale patologia.
Art. 2.
(Definizione della depressione).
1. La depressione è una condizione morbosa gravemente
invalidante, associata ad alterazioni di ordine biologico,
genetico e psico-sociale, che necessita di un trattamento
socio-sanitario specifico, a seguito del quale tale patologia
è suscettibile di guarigione in una percentuale significativa
di casi.
2. Il diritto alla cura di ogni cittadino previsto
dall'articolo 32 della Costituzione include il trattamento
della depressione.
Art. 3.
(Princìpi generali).
1. La depressione è una infermità mentale che presenta
caratteristiche distinte dalle altre patologie psichiatriche e
in particolare:
a) una incidenza molto elevata, distribuita in
tutte le fasi della vita;
b) la necessità e l'opportunità di trattamenti
specifici che conducono alla guarigione del paziente in una
percentuale significativa di casi. Il mancato trattamento
comporta l'insorgenza di recidive e un'alta probabilità di
cronicizzazione della patologia; solo raramente non ne evitano
la cronicizzazione;
c) qualora non trattata in modo adeguato,
l'insorgenza di un notevole grado di inabilità e di un grave
rischio di complicazioni e di morte;
d) un costo diretto per l'assistenza molto elevato
e costi indiretti proporzionalmente tra i più elevati rispetto
alle altre patologie.
2. Il trattamento della depressione, tenuto conto delle
caratteristiche individuate al comma 1, deve essere
differenziato dai trattamenti previsti per le altre patologie
psichiatriche di notevole gravità, e, di preferenza,
realizzato mediante l'utilizzo delle ordinarie strutture
socio-sanitarie e senza il ricorso a trattamenti integrati.
3. Ogni cittadino affetto da depressione ha diritto a una
adeguata assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale
e a un trattamento conforme ai criteri stabiliti dalla
letteratura scientifica esistente in materia.
4. Deve essere svolta una adeguata attività di prevenzione
e divulgazione al fine di fornire un'informazione corretta
sulla depressione, di garantire una corretta e tempestiva
diagnosi, nonché di prevenire e disincentivare eventuali forme
di resistenza causate dalla conoscenza imperfetta della
patologia.
5. Al fine di monitorare i costi sociali derivanti dalla
depressione, suddivisi in costi diretti per l'assistenza ai
pazienti a carico del Servizio sanitario nazionale e in costi
indiretti a carico della società conseguenti allo stato di
eventuale inabilità degli stessi pazienti, sono individuati,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri competenti, appositi indicatori di esito e sistemi di
monitoraggio specifici.
Art. 4.
(Servizi dipartimentali per
il trattamento della depressione).
1. I servizi dipartimentali per il trattamento della
depressione, istituiti ai sensi del comma 2, provvedono a
fornire adeguata consulenza alle strutture ospedaliere e, in
particolare, ai medici di medicina generale, nonché a
garantire il trattamento dei pazienti che presentano patologie
depressive, anche in età adolescenziale.
2. I servizi dipartimentali per il trattamento della
depressione sono istituiti come unità operative autonome
all'interno delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, sono diretti da un medico psichiatra, con la
collaborazione delle altre figure professionali ritenute
necessarie, svolgono attività di consulenza e di
somministrazione di terapie farmacologiche e psicologiche.
3. Il trattamento praticato dai servizi dipartimentali per
il trattamento della depressione è sempre volontario. Qualora
si renda necessario il ricorso a trattamenti sanitari
obbligatori, la competenza è attribuita ai dipartimenti di
salute mentale delle Aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.
4. I servizi dipartimentali per il trattamento della
depressione sono articolati in servizi ambulatoriali e in
servizi di consulenza e di trattamento per le patologie
depressive in regime di degenza in area medica.
5. Ogni ospedale è tenuto ad istituire un servizio
dipartimentale per il trattamento della depressione integrato
funzionalmente nel dipartimento di pronto soccorso,
funzionante ogni giorno dell'anno, almeno nelle ore diurne,
per la gestione delle fasi acute o delle situazioni di
emergenza.
6. Il servizio dipartimentale per il trattamento della
depressione permette un accesso diretto ai servizi
ambulatoriali per i pazienti che rientrano nel suo ambito di
competenza e che ne fanno richiesta, senza vincoli di
territorio, garantendo una accessibilità al servizio in tutti
i giorni feriali dell'anno e un pronto trattamento dei casi
urgenti.
7. I servizi dipartimentali per il trattamento della
depressione devono disporre, avvalendosi delle strutture
mediche di ricovero pubbliche e convenzionate, di un idoneo
numero di posti letto per il trattamento delle patologie
depressive, secondo le modalità definite dalle agenzie
regionali per il trattamento della depressione di cui
all'articolo 7.
Art. 5.
(Integrazione pubblico-privato).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono gestire direttamente i servizi dipartimentali
per il trattamento della depressione ovvero tramite apposite
convenzioni stipulate con singoli professionisti, con enti,
con strutture socio-sanitarie e con strutture universitarie
per l'erogazione in tutto o in parte dell'assistenza, secondo
le modalità determinate dall'Agenzia nazionale per la
depressione sulla base delle esigenze individuate dalle
agenzie regionali per la depressione, di cui, rispettivamente,
agli articoli 6 e 7.
2. L'attività di consulenza prestata nei confronti delle
strutture ospedaliere dai servizi dipartimentali per il
trattamento della depressione ai sensi dell'articolo 4, comma
1, è di esclusiva competenza degli organi del Servizio
sanitario nazionale.
Art. 6.
(Agenzia nazionale per la depressione).
1. Presso il Ministero della salute è istituita, nei
limiti della dotazione di organico esistente alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale
per la depressione, diretta da un medico psichiatra a tale
fine nominato dal Ministro della salute. L'Agenzia si avvale
di personale amministrativo messo a disposizione dallo stesso
Ministero della salute, di esperti nominati in numero non
inferiore a cinque e di eventuali consulenti esterni; ad essa
è, altresì, attribuita, oltre ai compiti definiti al comma 2,
il compito di disciplinare e stabilire le modalità e i criteri
di funzionamento delle agenzie regionali per la depressione di
cui all'articolo 7.
2. L'Agenzia nazionale per la depressione ha il compito
di:
a) definire i criteri e gli standard minimi
di assistenza relativi agli aspetti etici, organizzativi,
logistici e procedurali delle attività connesse alla gestione
dei servizi dipartimentali per il trattamento della
depressione;
b) definire degli indici di funzionamento e di
qualità dei servizi di cui alla lettera a), con
particolare attenzione agli indici di esito;
c) definire i criteri di rilevazione della spesa e
della sua ripartizione tra attività a gestione diretta e
servizi acquisiti all'esterno;
d) definire i criteri di raccolta e di
elaborazione dei dati statistici relativi alla diffusione e
alle caratteristiche della depressione;
e) realizzare un progetto organico di divulgazione
di dati e di informazioni sulla depressione;
f) raccogliere informazioni sulle modalità di
prevenzione, di cura e di riabilitazione della depressione
messe in atto nei Paesi esteri, in particolare negli Stati
membri dell'Unione europea;
g) sviluppare nuovi modelli organizzativi, di
trattamento e di prevenzione della depressione, anche sulla
base di proposte presentate dagli operatori pubblici e
privati, definendone l'attuabilità e gli aspetti normativi e
promuovendo le necessarie attività di iniziativa
legislativa.
3. In considerazione dei costi indiretti particolarmente
elevati della patologia depressiva, l'Agenzia nazionale per la
depressione è autorizzata ad avvalersi di tutti i dati sulla
certificazione di malattia inerenti le patologie depressive
raccolti e gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a provvedere, con proprie norme e
con adeguati interventi, alla raccolta telematica e all'invio
in tempo reale all'INPS dei dati relativi alla certificazione
di malattia inerenti le patologie depressive trasmessi dai
medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
5. L'Agenzia nazionale per la depressione redige un
rapporto trimestrale sull'attuazione dei compiti di cui al
comma 2, con particolare attenzione all'analisi dell'andamento
dei costi indiretti della depressione e al progetto organico
di divulgazione di cui al medesimo comma 2, lettera
e).
Art. 7.
(Agenzia regionale per la depressione).
1. Nell'ambito dei rispettivi assessorati competenti in
materia di sanità, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano istituiscono, nell'ambito della dotazione di
organico esistente alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'agenzia regionale per la depressione, con
funzioni di monitoraggio, di controllo e di supervisione dei
servizi dipartimentali per il trattamento della depressione,
sulla base dei criteri definiti dalla agenzia nazionale per la
depressione. L'agenzia regionale è diretta da un medico
psichiatra a tale fine nominato dal presidente della giunta
regionale o provinciale, si avvale di personale amministrativo
messo a disposizione dalla regione o dalle province autonome,
di esperti nominati in numero non inferiore a cinque e di
eventuali consulenti esterni. Ciascun ente o associazione
operante nell'ambito della psichiatria può chiedere di essere
accreditato presso l'agenzia regionale competente per
territorio.
2. L'agenzia regionale per la depressione ha il compito
di:
a) monitorare le risorse e le strutture esistenti
e definire quelle necessarie, eventualmente promuovendo la
realizzazione di nuove strutture;
b) monitorare i parametri di qualità e di
assistenza;
c) monitorare la spesa per l'assistenza
psichiatrica, distinguendo la spesa per il funzionamento dei
servizi a gestione pubblica e la spesa per l'acquisizione di
servizi a gestione privata nonché confrontando i diversi
modelli di assistenza e i costi relativi;
d) monitorare i dati epidemiologici sulla
depressione;
e) programmare le modalità di integrazione a
livello distrettuale con i medici di medicina generale;
f) definire le modalità di eventuale aggregazione
di enti per fornire servizi o trattamenti specifici per la
depressione e supervisionare la relativa stipula di
convenzioni;
g) programmare e realizzare efficaci attività di
prevenzione della depressione;
h) coordinare, ed eventualmente realizzare,
attività di formazione sulla depressione;
i) procedere a ispezioni periodiche ai fini del
controllo sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge.
3. L'agenzia regionale per la depressione redige un
rapporto trimestrale sull'attuazione dei compiti di cui al
comma 2.
Art. 8.
(Norme transitorie e finali).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) è istituita, presso il Ministero della salute,
l'Agenzia nazionale per la depressione;
b) è istituita, presso l'assessorato competente in
materia di sanità di ogni regione e provincia autonoma,
l'agenzia regionale per la depressione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ciascuna azienda sanitaria locale e ciascuna
azienda ospedaliera provvede all'istituzione del servizio
dipartimentale per il trattamento della depressione, mediante
una riallocazione delle risorse di organico dei dipartimenti
di salute mentale in misura non inferiore al 15 per cento dei
medici psichiatri e degli psicologi e al 10 per cento degli
infermieri nonché mediante una ridistribuzione delle
competenze e delle risorse, secondo modalità definite dalle
agenzie regionali per la depressione.
3. La ridistribuzione delle risorse tra il dipartimento di
salute mentale e i servizi dipartimentali per il trattamento
della depressione prevista dal comma 2 è soggetta a revisione
annuale, secondo modalità stabilite dalle singole regioni o
province autonome.