XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3932




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge, reca norme per la prevenzione, il trattamento e il monitoraggio della depressione, considerata quale malattia sociale, e per la tutela dei soggetti affetti da tale patologia.


Art. 2.

(Definizione della depressione).

        1. La depressione è una condizione morbosa gravemente invalidante, associata ad alterazioni di ordine biologico, genetico e psico-sociale, che necessita di un trattamento socio-sanitario specifico, a seguito del quale tale patologia è suscettibile di guarigione in una percentuale significativa di casi.
        2. Il diritto alla cura di ogni cittadino previsto dall'articolo 32 della Costituzione include il trattamento della depressione.


Art. 3.

(Princìpi generali).

        1. La depressione è una infermità mentale che presenta caratteristiche distinte dalle altre patologie psichiatriche e in particolare:

                a) una incidenza molto elevata, distribuita in tutte le fasi della vita;

                b) la necessità e l'opportunità di trattamenti specifici che conducono alla guarigione del paziente in una percentuale significativa di casi. Il mancato trattamento comporta l'insorgenza di recidive e un'alta probabilità di cronicizzazione della patologia; solo raramente non ne evitano la cronicizzazione;
                c) qualora non trattata in modo adeguato, l'insorgenza di un notevole grado di inabilità e di un grave rischio di complicazioni e di morte;

                d) un costo diretto per l'assistenza molto elevato e costi indiretti proporzionalmente tra i più elevati rispetto alle altre patologie.

        2. Il trattamento della depressione, tenuto conto delle caratteristiche individuate al comma 1, deve essere differenziato dai trattamenti previsti per le altre patologie psichiatriche di notevole gravità, e, di preferenza, realizzato mediante l'utilizzo delle ordinarie strutture socio-sanitarie e senza il ricorso a trattamenti integrati.
        3. Ogni cittadino affetto da depressione ha diritto a una adeguata assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale e a un trattamento conforme ai criteri stabiliti dalla letteratura scientifica esistente in materia.
        4. Deve essere svolta una adeguata attività di prevenzione e divulgazione al fine di fornire un'informazione corretta sulla depressione, di garantire una corretta e tempestiva diagnosi, nonché di prevenire e disincentivare eventuali forme di resistenza causate dalla conoscenza imperfetta della patologia.
        5. Al fine di monitorare i costi sociali derivanti dalla depressione, suddivisi in costi diretti per l'assistenza ai pazienti a carico del Servizio sanitario nazionale e in costi indiretti a carico della società conseguenti allo stato di eventuale inabilità degli stessi pazienti, sono individuati, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti, appositi indicatori di esito e sistemi di monitoraggio specifici.


Art. 4.

(Servizi dipartimentali per
il trattamento della depressione).

        1. I servizi dipartimentali per il trattamento della depressione, istituiti ai sensi del comma 2, provvedono a fornire adeguata consulenza alle strutture ospedaliere e, in particolare, ai medici di medicina generale, nonché a garantire il trattamento dei pazienti che presentano patologie depressive, anche in età adolescenziale.
        2. I servizi dipartimentali per il trattamento della depressione sono istituiti come unità operative autonome all'interno delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sono diretti da un medico psichiatra, con la collaborazione delle altre figure professionali ritenute necessarie, svolgono attività di consulenza e di somministrazione di terapie farmacologiche e psicologiche.
        3. Il trattamento praticato dai servizi dipartimentali per il trattamento della depressione è sempre volontario. Qualora si renda necessario il ricorso a trattamenti sanitari obbligatori, la competenza è attribuita ai dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
        4. I servizi dipartimentali per il trattamento della depressione sono articolati in servizi ambulatoriali e in servizi di consulenza e di trattamento per le patologie depressive in regime di degenza in area medica.
        5. Ogni ospedale è tenuto ad istituire un servizio dipartimentale per il trattamento della depressione integrato funzionalmente nel dipartimento di pronto soccorso, funzionante ogni giorno dell'anno, almeno nelle ore diurne, per la gestione delle fasi acute o delle situazioni di emergenza.
        6. Il servizio dipartimentale per il trattamento della depressione permette un accesso diretto ai servizi ambulatoriali per i pazienti che rientrano nel suo ambito di competenza e che ne fanno richiesta, senza vincoli di territorio, garantendo una accessibilità al servizio in tutti i giorni feriali dell'anno e un pronto trattamento dei casi urgenti.
        7. I servizi dipartimentali per il trattamento della depressione devono disporre, avvalendosi delle strutture mediche di ricovero pubbliche e convenzionate, di un idoneo numero di posti letto per il trattamento delle patologie depressive, secondo le modalità definite dalle agenzie regionali per il trattamento della depressione di cui all'articolo 7.


Art. 5.

(Integrazione pubblico-privato).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire direttamente i servizi dipartimentali per il trattamento della depressione ovvero tramite apposite convenzioni stipulate con singoli professionisti, con enti, con strutture socio-sanitarie e con strutture universitarie per l'erogazione in tutto o in parte dell'assistenza, secondo le modalità determinate dall'Agenzia nazionale per la depressione sulla base delle esigenze individuate dalle agenzie regionali per la depressione, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7.
        2. L'attività di consulenza prestata nei confronti delle strutture ospedaliere dai servizi dipartimentali per il trattamento della depressione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è di esclusiva competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.


Art. 6.

(Agenzia nazionale per la depressione).

        1. Presso il Ministero della salute è istituita, nei limiti della dotazione di organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per la depressione, diretta da un medico psichiatra a tale fine nominato dal Ministro della salute. L'Agenzia si avvale di personale amministrativo messo a disposizione dallo stesso Ministero della salute, di esperti nominati in numero non inferiore a cinque e di eventuali consulenti esterni; ad essa è, altresì, attribuita, oltre ai compiti definiti al comma 2, il compito di disciplinare e stabilire le modalità e i criteri di funzionamento delle agenzie regionali per la depressione di cui all'articolo 7.
        2. L'Agenzia nazionale per la depressione ha il compito di:

                a) definire i criteri e gli standard minimi di assistenza relativi agli aspetti etici, organizzativi, logistici e procedurali delle attività connesse alla gestione dei servizi dipartimentali per il trattamento della depressione;

                b) definire degli indici di funzionamento e di qualità dei servizi di cui alla lettera a), con particolare attenzione agli indici di esito;

                c) definire i criteri di rilevazione della spesa e della sua ripartizione tra attività a gestione diretta e servizi acquisiti all'esterno;

                d) definire i criteri di raccolta e di elaborazione dei dati statistici relativi alla diffusione e alle caratteristiche della depressione;

                e) realizzare un progetto organico di divulgazione di dati e di informazioni sulla depressione;

                f) raccogliere informazioni sulle modalità di prevenzione, di cura e di riabilitazione della depressione messe in atto nei Paesi esteri, in particolare negli Stati membri dell'Unione europea;

                g) sviluppare nuovi modelli organizzativi, di trattamento e di prevenzione della depressione, anche sulla base di proposte presentate dagli operatori pubblici e privati, definendone l'attuabilità e gli aspetti normativi e promuovendo le necessarie attività di iniziativa legislativa.

        3. In considerazione dei costi indiretti particolarmente elevati della patologia depressiva, l'Agenzia nazionale per la depressione è autorizzata ad avvalersi di tutti i dati sulla certificazione di malattia inerenti le patologie depressive raccolti e gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a provvedere, con proprie norme e con adeguati interventi, alla raccolta telematica e all'invio in tempo reale all'INPS dei dati relativi alla certificazione di malattia inerenti le patologie depressive trasmessi dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
        5. L'Agenzia nazionale per la depressione redige un rapporto trimestrale sull'attuazione dei compiti di cui al comma 2, con particolare attenzione all'analisi dell'andamento dei costi indiretti della depressione e al progetto organico di divulgazione di cui al medesimo comma 2, lettera e).


Art. 7.

(Agenzia regionale per la depressione).

        1. Nell'ambito dei rispettivi assessorati competenti in materia di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell'ambito della dotazione di organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'agenzia regionale per la depressione, con funzioni di monitoraggio, di controllo e di supervisione dei servizi dipartimentali per il trattamento della depressione, sulla base dei criteri definiti dalla agenzia nazionale per la depressione. L'agenzia regionale è diretta da un medico psichiatra a tale fine nominato dal presidente della giunta regionale o provinciale, si avvale di personale amministrativo messo a disposizione dalla regione o dalle province autonome, di esperti nominati in numero non inferiore a cinque e di eventuali consulenti esterni. Ciascun ente o associazione operante nell'ambito della psichiatria può chiedere di essere accreditato presso l'agenzia regionale competente per territorio.
        2. L'agenzia regionale per la depressione ha il compito di:

                a) monitorare le risorse e le strutture esistenti e definire quelle necessarie, eventualmente promuovendo la realizzazione di nuove strutture;
                b) monitorare i parametri di qualità e di assistenza;

                c) monitorare la spesa per l'assistenza psichiatrica, distinguendo la spesa per il funzionamento dei servizi a gestione pubblica e la spesa per l'acquisizione di servizi a gestione privata nonché confrontando i diversi modelli di assistenza e i costi relativi;

                d) monitorare i dati epidemiologici sulla depressione;

                e) programmare le modalità di integrazione a livello distrettuale con i medici di medicina generale;

                f) definire le modalità di eventuale aggregazione di enti per fornire servizi o trattamenti specifici per la depressione e supervisionare la relativa stipula di convenzioni;

                g) programmare e realizzare efficaci attività di prevenzione della depressione;

                h) coordinare, ed eventualmente realizzare, attività di formazione sulla depressione;

                i) procedere a ispezioni periodiche ai fini del controllo sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

        3. L'agenzia regionale per la depressione redige un rapporto trimestrale sull'attuazione dei compiti di cui al comma 2.


Art. 8.

(Norme transitorie e finali).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

                a) è istituita, presso il Ministero della salute, l'Agenzia nazionale per la depressione;

                b) è istituita, presso l'assessorato competente in materia di sanità di ogni regione e provincia autonoma, l'agenzia regionale per la depressione.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna azienda sanitaria locale e ciascuna azienda ospedaliera provvede all'istituzione del servizio dipartimentale per il trattamento della depressione, mediante una riallocazione delle risorse di organico dei dipartimenti di salute mentale in misura non inferiore al 15 per cento dei medici psichiatri e degli psicologi e al 10 per cento degli infermieri nonché mediante una ridistribuzione delle competenze e delle risorse, secondo modalità definite dalle agenzie regionali per la depressione.
        3. La ridistribuzione delle risorse tra il dipartimento di salute mentale e i servizi dipartimentali per il trattamento della depressione prevista dal comma 2 è soggetta a revisione annuale, secondo modalità stabilite dalle singole regioni o province autonome.



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