XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3926
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
GENERALITA'
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è quella di favorire lo
sviluppo della partecipazione dei lavoratori dipendenti alla
vita dell'impresa ai sensi dell'articolo 46 della
Costituzione.
Art. 2.
(Modalità attuative).
1. Le parti sociali, sulla base di contratti e di accordi
collettivi a livello aziendale o multiaziendale, ferma
restando in ogni caso la volontarietà dell'adesione da parte
del singolo dipendente, possono istituire piani di
partecipazione finanziaria che prevedono l'attribuzione ai
dipendenti di strumenti finanziari emessi dalle società.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono
essere ceduti decorso un termine stabilito dai piani di cui al
medesimo comma 1 e comunque non inferiore a tre anni. La
cessione è possibile anche prima della scadenza del predetto
termine, in pendenza di una offerta pubblica di acquisto o di
scambio avente ad oggetto gli strumenti finanziari
assegnati.
3. I piani di cui al comma 1 possono alternativamente
prevedere che gli strumenti finanziari siano assegnati
collettivamente a un fondo comune di impresa di cui
all'articolo 3 ovvero, singolarmente, ai dipendenti che
aderiscono ad una associazione di partecipazione finanziaria
costituita ai sensi dell'articolo 4.
Capo II
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 3.
(Fondo comune di impresa).
1. Il fondo comune di impresa, costituito in forma di
società di investimento a capitale variabile, emette quote da
assegnare agli aderenti in proporzione alla rispettiva quota
di partecipazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
determina le caratteristiche dei fondi comuni di impresa.
2. Il patrimonio dei fondi comuni di impresa non può
essere oggetto di operazioni di investimento e
disinvestimento. E' fatta salva la facoltà di investire in
strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese i dividendi
e gli altri proventi percepiti dai fondi, ferma restando la
possibilità della distribuzione degli stessi agli aderenti.
Art. 4.
(Associazione di partecipazione
finanziaria di impresa).
1. L'associazione di partecipazione finanziaria di impresa
deve:
a) rispettare i requisiti previsti dalle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 141 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
b) iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla
CONSOB.
Art. 5.
(Raccolta delle deleghe).
1. Le associazioni di cui all'articolo 4 possono
sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti assegnatari degli
strumenti finanziari, anche in deroga agli articoli 2372 e
2539 del codice civile ed agli articoli 138, 139 e 140 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; a tali sollecitazioni si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 141, commi 3 e 4,
142 e 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998, nonché quelle emanate dalla CONSOB in materia
di raccolta di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 144 del
medesimo testo unico.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo
la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle
deleghe di voto conferite in conformità alle disposizioni del
presente articolo.
3. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti
idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma
digitale.
4. Ai fini della dimostrazione del possesso azionario si
applicano le norme vigenti in materia di
autocertificazione.
Art. 6.
(Società fiduciarie).
1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui
all'articolo 5, gli aderenti alle associazioni di cui
all'articolo 4 possono intestare fiduciariamente le proprie
azioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge
23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero
costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle
medesime associazioni e iscritte in un elenco speciale tenuto
dall'organo competente per la vigilanza sulle società
fiduciarie.
2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea
il diritto di voto in conformità alle istruzioni che sono loro
preventivamente impartite dalle associazioni di cui
all'articolo 4, ferma restando la facoltà per ciascun
fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in
singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti
all'ordine del giorno.
3. All'attività svolta dalle società fiduciarie ai sensi
del presente articolo non si applica l'articolo 122, commi 3 e
4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
4. Per le attività previste dalla presente legge, ai fondi
di cui all'articolo 3, alle associazioni di cui all'articolo 4
e alle società fiduciarie di cui al presente articolo sono
riconosciuti il diritto di affissione di cui all'articolo 25 e
la disponibilità di locali di cui all'articolo 27 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Capo III
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 7.
(Trattamento di fine rapporto).
1. All'articolo 2120 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il nono comma è inserito il seguente:
"Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente
di strumenti finanziari, può inoltre ottenere, in costanza del
rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per
cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta, per
acquistare i suddetti strumenti finanziari. Le anticipazioni
possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni
nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10
per cento del trattamento maturato nell'ulteriore periodo
intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto";
b) il decimo comma è sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le
anticipazioni di cui al presente articolo sono detratte
dall'indennità prevista dalla norma medesima".
2. Agli strumenti finanziari acquistati ai sensi
dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni
della presente legge.
Art. 8.
(Assegnazione di azioni
e strumenti finanziari).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano in
ogni caso alle assegnazioni di azioni e di altri strumenti
finanziari a favore dei prestatori di lavoro effettuate ai
sensi dell'articolo 2349 del codice civile, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 9.
(Agevolazioni per i dipendenti
e per le società).
1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili
le spese sostenute, in attuazione di un piano di
partecipazione finanziaria di cui all'articolo 2 nonché delle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, per l'acquisto o la
sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori
della società emittente il titolo o delle società
controllanti, controllate o a essa collegate, per importi
annui non superiori a 5.000 euro.
2. La società che ha istituito il piano di cui
all'articolo 2 può dedurre dal reddito di impresa imponibile a
fini fiscali, nel limite previsto dal comma 1 del presente
articolo per ciascun lavoratore:
a) gli interessi, nonché quota parte del capitale,
sui prestiti accordati ai dipendenti per la sottoscrizione o
l'acquisto degli strumenti finanziari;
b) la differenza tra il valore delle azioni,
determinato sulla base del patrimonio netto della società
risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al
quale sono offerte la sottoscrizione o la vendita ai
dipendenti;
c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero
valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Qualora il periodo di incedibilità degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 2, comma 2, non venga
osservato, i benefìci previsti ai commi 1 e 2 del presente
articolo sono revocati con effetto retroattivo a decorrere
dalla data di acquisto degli strumenti stessi.