XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3926




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

GENERALITA'


Art. 1.

(Finalità).

        1. Finalità della presente legge è quella di favorire lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori dipendenti alla vita dell'impresa ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.


Art. 2.

(Modalità attuative).

        1. Le parti sociali, sulla base di contratti e di accordi collettivi a livello aziendale o multiaziendale, ferma restando in ogni caso la volontarietà dell'adesione da parte del singolo dipendente, possono istituire piani di partecipazione finanziaria che prevedono l'attribuzione ai dipendenti di strumenti finanziari emessi dalle società.
        2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere ceduti decorso un termine stabilito dai piani di cui al medesimo comma 1 e comunque non inferiore a tre anni. La cessione è possibile anche prima della scadenza del predetto termine, in pendenza di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli strumenti finanziari assegnati.
        3. I piani di cui al comma 1 possono alternativamente prevedere che gli strumenti finanziari siano assegnati collettivamente a un fondo comune di impresa di cui all'articolo 3 ovvero, singolarmente, ai dipendenti che aderiscono ad una associazione di partecipazione finanziaria costituita ai sensi dell'articolo 4.

Capo II

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE


Art. 3.

(Fondo comune di impresa).

        1. Il fondo comune di impresa, costituito in forma di società di investimento a capitale variabile, emette quote da assegnare agli aderenti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le caratteristiche dei fondi comuni di impresa.
        2. Il patrimonio dei fondi comuni di impresa non può essere oggetto di operazioni di investimento e disinvestimento. E' fatta salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese i dividendi e gli altri proventi percepiti dai fondi, ferma restando la possibilità della distribuzione degli stessi agli aderenti.


Art. 4.

(Associazione di partecipazione
finanziaria di impresa).

        1. L'associazione di partecipazione finanziaria di impresa deve:

                a) rispettare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

                b) iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB.


Art. 5.

(Raccolta delle deleghe).

        1. Le associazioni di cui all'articolo 4 possono sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti assegnatari degli strumenti finanziari, anche in deroga agli articoli 2372 e 2539 del codice civile ed agli articoli 138, 139 e 140 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; a tali sollecitazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 141, commi 3 e 4, 142 e 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché quelle emanate dalla CONSOB in materia di raccolta di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 144 del medesimo testo unico.
        2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità alle disposizioni del presente articolo.
        3. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma digitale.
        4. Ai fini della dimostrazione del possesso azionario si applicano le norme vigenti in materia di autocertificazione.


Art. 6.

(Società fiduciarie).

        1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui all'articolo 5, gli aderenti alle associazioni di cui all'articolo 4 possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle medesime associazioni e iscritte in un elenco speciale tenuto dall'organo competente per la vigilanza sulle società fiduciarie.
        2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea il diritto di voto in conformità alle istruzioni che sono loro preventivamente impartite dalle associazioni di cui all'articolo 4, ferma restando la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.
        3. All'attività svolta dalle società fiduciarie ai sensi del presente articolo non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
        4. Per le attività previste dalla presente legge, ai fondi di cui all'articolo 3, alle associazioni di cui all'articolo 4 e alle società fiduciarie di cui al presente articolo sono riconosciuti il diritto di affissione di cui all'articolo 25 e la disponibilità di locali di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.


Capo III

MODIFICHE AL CODICE CIVILE


Art. 7.

(Trattamento di fine rapporto).

        1. All'articolo 2120 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo il nono comma è inserito il seguente:

                "Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di strumenti finanziari, può inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per acquistare i suddetti strumenti finanziari. Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10 per cento del trattamento maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto";

                b) il decimo comma è sostituito dal seguente:

                "Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le anticipazioni di cui al presente articolo sono detratte dall'indennità prevista dalla norma medesima".
        2. Agli strumenti finanziari acquistati ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della presente legge.


Art. 8.

(Assegnazione di azioni
e strumenti finanziari).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ogni caso alle assegnazioni di azioni e di altri strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro effettuate ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.


Capo IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE


Art. 9.

(Agevolazioni per i dipendenti
e per le società).

        1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute, in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 2 nonché delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, per l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori della società emittente il titolo o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, per importi annui non superiori a 5.000 euro.
        2. La società che ha istituito il piano di cui all'articolo 2 può dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite previsto dal comma 1 del presente articolo per ciascun lavoratore:

                a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai dipendenti per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
                b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte la sottoscrizione o la vendita ai dipendenti;

                c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

        3. Qualora il periodo di incedibilità degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 2, non venga osservato, i benefìci previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo sono revocati con effetto retroattivo a decorrere dalla data di acquisto degli strumenti stessi.



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