XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3914




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300).

        1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo del primo comma le parole: "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo" sono soppresse;

                b) il secondo periodo del primo comma è soppresso;

                c) i commi secondo e terzo sono abrogati;

                d) al quinto comma, le parole: "compre previsto al quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "come previsto al secondo comma";

                e) al nono comma, le parole: "all'ordinanza di cui al quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "all'ordinanza di cui al secondo comma".


Art. 2.

(Abrogazioni).

        1. L'articolo 2, comma 1, e l'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché l'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 3.

(Ambito di non applicazione dell'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché dall'articolo 7 della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni che hanno maturato almeno quaranta anni di anzianità pensionistica.


Art. 4.

(Licenziamento discriminatorio).

        1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai dirigenti.
        2. Con riguardo ai licenziamenti di cui al comma 1, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione del carattere discriminatorio del licenziamento intimato, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 3 della legge
15 luglio 1966, n. 604).

        1. All'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "purché il datore di lavoro abbia fatto preventivo ricorso a contratti di solidarietà, a sospensioni dal lavoro con integrazione salariale, o ad altri istituti, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, di eliminazione anche temporanea dell'esubero con conservazione del rapporto di lavoro".


Art. 6.

(Istanza di risarcimento per equivalente).

        1. Fermi restando gli effetti della sentenza e dell'ordine di reintegra di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e fatta salva altresì la facoltà del lavoratore di richiedere l'indennità di cui al medesimo secondo comma dell'articolo 18, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, il quale occupa non più di quindici prestatori di lavoro può, con ricorso al medesimo giudice che ha emanato la sentenza, chiedere di sostituire l'ordine di reintegra con un risarcimento per equivalente della perdita del posto di lavoro, non oltre sessanta giorni dalla lettura del dispositivo.
        2. L'istanza di cui al comma 1 comporta rinunzia alla impugnazione della sentenza che ha annullato il licenziamento e che ne ha dichiarato la nullità o l'inefficacia.


Art. 7.

(Computo del limite occupazionale).

        1. Ai fini del computo del limite occupazionale massimo di cui all'articolo 6, si tiene conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti a termine, a tempo parziale e con contratto di formazione e lavoro. Per i lavoratori a tempo parziale, si applica il criterio di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni. Ai fini di cui al presente comma non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
        2. Ai fini di cui alla presente legge le imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultano in rapporto di collegamento o di controllo anche consortile, in particolare nell'ambito di un medesimo gruppo di imprese, sono considerate come centro unitario di imputazione di rapporti giuridici, a prescindere dal numero dei lavoratori da ciascuna di esse dipendenti e dalla distinta personalità giuridica.
        3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al comma 1 non incide su norme o su istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.


Art. 8.

(Disposizioni processuali).

        1. L'udienza di discussione dell'istanza di cui all'articolo 6 della presente legge, proposta con ricorso ai sensi dell'articolo 141 del codice di procedura civile deve essere fissata senza ritardo, con priorità nella trattazione rispetto alle altre controversie, e il termine di cui all'articolo 415, quinto comma, del medesimo codice è ridotto della metà.
        2. Con l'effettivo pagamento della somma liquidata dal giudice nel dispositivo di sentenza, aumentata dell'indennità di mancato preavviso, il rapporto di lavoro si estingue e l'ordine di reintegra cessa di produrre effetti.


Art. 9.

(Quantificazione del risarcimento).

        1. Il giudice adito ai sensi dell'articolo 6 condanna il datore di lavoro al pagamento, in sostituzione del danno futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro. L'importo è determinato, nel contraddittorio delle parti, avendo riguardo all'età, al sesso, alla qualifica professionale, al livello di scolarità, alle condizioni del mercato del lavoro locale e ad ogni altra circostanza incidente sulla probabilità e sui tempi di reperimento di nuova occupazione, nonché alle conseguenze sulle condizioni personali e familiari del lavoratore. Il risarcimento non può comunque essere inferiore, nel minimo, a quindici mensilità e non può superare nel massimo le ventiquattro mensilità quando il datore di lavoro comprova di aver realizzato, nell'ultimo periodo di imposta precedente l'istanza di cui all'articolo 6, un fatturato annuo non superiore a 350.000 euro.



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