XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3914
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300).
1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo del primo comma le parole:
"che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di
lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo"
sono soppresse;
b) il secondo periodo del primo comma è
soppresso;
c) i commi secondo e terzo sono abrogati;
d) al quinto comma, le parole: "compre previsto al
quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "come previsto
al secondo comma";
e) al nono comma, le parole: "all'ordinanza di cui
al quarto comma" sono sostituite dalle seguenti:
"all'ordinanza di cui al secondo comma".
Art. 2.
(Abrogazioni).
1. L'articolo 2, comma 1, e l'articolo 4 della legge 11
maggio 1990, n. 108, nonché l'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 3.
(Ambito di non applicazione dell'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché dall'articolo 7 della
presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 come da ultimo modificato
dall'articolo 1 della presente legge, non trovano applicazione
nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e
nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni che hanno
maturato almeno quaranta anni di anzianità pensionistica.
Art. 4.
(Licenziamento discriminatorio).
1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie
ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e
comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal
datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato
dall'articolo 1 della presente legge. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai dirigenti.
2. Con riguardo ai licenziamenti di cui al comma 1, quando
il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini
precisi e concordanti, la presunzione del carattere
discriminatorio del licenziamento intimato, spetta al
convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della
discriminazione.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 3 della legge
15 luglio 1966, n. 604).
1. All'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "purché il datore di
lavoro abbia fatto preventivo ricorso a contratti di
solidarietà, a sospensioni dal lavoro con integrazione
salariale, o ad altri istituti, previsti dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, di eliminazione anche temporanea
dell'esubero con conservazione del rapporto di lavoro".
Art. 6.
(Istanza di risarcimento per equivalente).
1. Fermi restando gli effetti della sentenza e dell'ordine
di reintegra di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, e fatta salva altresì la facoltà del lavoratore
di richiedere l'indennità di cui al medesimo secondo comma
dell'articolo 18, il datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, il quale occupa non più di quindici prestatori
di lavoro può, con ricorso al medesimo giudice che ha emanato
la sentenza, chiedere di sostituire l'ordine di reintegra con
un risarcimento per equivalente della perdita del posto di
lavoro, non oltre sessanta giorni dalla lettura del
dispositivo.
2. L'istanza di cui al comma 1 comporta rinunzia alla
impugnazione della sentenza che ha annullato il licenziamento
e che ne ha dichiarato la nullità o l'inefficacia.
Art. 7.
(Computo del limite occupazionale).
1. Ai fini del computo del limite occupazionale massimo di
cui all'articolo 6, si tiene conto degli apprendisti e dei
lavoratori assunti a termine, a tempo parziale e con contratto
di formazione e lavoro. Per i lavoratori a tempo parziale, si
applica il criterio di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modificazioni. Ai fini di cui al presente comma non si
computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il
secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
2. Ai fini di cui alla presente legge le imprese che
presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero risultano in rapporto di collegamento o di controllo
anche consortile, in particolare nell'ambito di un medesimo
gruppo di imprese, sono considerate come centro unitario di
imputazione di rapporti giuridici, a prescindere dal numero
dei lavoratori da ciascuna di esse dipendenti e dalla distinta
personalità giuridica.
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al comma 1
non incide su norme o su istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Art. 8.
(Disposizioni processuali).
1. L'udienza di discussione dell'istanza di cui
all'articolo 6 della presente legge, proposta con ricorso ai
sensi dell'articolo 141 del codice di procedura civile deve
essere fissata senza ritardo, con priorità nella trattazione
rispetto alle altre controversie, e il termine di cui
all'articolo 415, quinto comma, del medesimo codice è ridotto
della metà.
2. Con l'effettivo pagamento della somma liquidata dal
giudice nel dispositivo di sentenza, aumentata dell'indennità
di mancato preavviso, il rapporto di lavoro si estingue e
l'ordine di reintegra cessa di produrre effetti.
Art. 9.
(Quantificazione del risarcimento).
1. Il giudice adito ai sensi dell'articolo 6 condanna il
datore di lavoro al pagamento, in sostituzione del danno
futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro. L'importo
è determinato, nel contraddittorio delle parti, avendo
riguardo all'età, al sesso, alla qualifica professionale, al
livello di scolarità, alle condizioni del mercato del lavoro
locale e ad ogni altra circostanza incidente sulla probabilità
e sui tempi di reperimento di nuova occupazione, nonché alle
conseguenze sulle condizioni personali e familiari del
lavoratore. Il risarcimento non può comunque essere inferiore,
nel minimo, a quindici mensilità e non può superare nel
massimo le ventiquattro mensilità quando il datore di lavoro
comprova di aver realizzato, nell'ultimo periodo di imposta
precedente l'istanza di cui all'articolo 6, un fatturato annuo
non superiore a 350.000 euro.