XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3911
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di vigilanza,
di seguito denominata "Commissione", sulle società "Patrimonio
dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa", istituite ai sensi
degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112.
2. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria
della maggioranza e delle opposizioni. Per ciascun
parlamentare componente effettivo della Commissione è nominato
un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, di
incarico di Governo o di cessazione del mandato parlamentare.
La Commissione è presieduta, a turno, da uno dei suoi
componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
3 La nomina dei componenti della Commissione è effettuata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di
ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera,
sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla
medesima.
5. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima
riunione delle nuove Camere.
Art. 2.
(Regolamento interno).
1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione predispone
il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai
Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi
Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità
per il funzionamento della Commissione.
Art. 3.
(Competenze).
1. La Commissione:
a) vigila sulla adeguatezza statutaria, sul
sistema di amministrazione e di controllo adottato e
sull'andamento gestionale e contabile delle società
"Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa", di
seguito denominate "società";
b) verifica che le società svolgano la loro
attività nel rispetto della legislazione vigente e dei
rispettivi statuti;
c) verifica che gli organi delle società svolgano
le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una
adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto
della legislazione vigente;
d) verifica che la destinazione delle risorse
delle società sia conforme alla legislazione vigente e ai
rispettivi statuti;
e) verifica che la gestione del patrimonio dello
Stato trasferito alle società sia ispirata a princìpi di
valorizzazione dello stesso;
f) verifica, in particolare, che il trasferimento
alle società dei beni di particolare valore artistico e
storico, dei beni demaniali e, in generale, dei beni gravati
da vincoli avvenga nel rispetto dell'ordinamento e delle
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
g) verifica che i provvedimenti in materia di
vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia
adottati nei confronti della società "Infrastrutture Spa" ai
sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, siano adeguati ed efficaci.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione
può:
a) chiedere al Ministro dell'economia e delle
finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di
indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
b) chiedere agli organi sociali di riferire in
merito:
1) all'esito di eventuali operazioni di
cartolarizzazione;
2) agli andamenti gestionali, con particolare
riferimento all'emissione di titoli, al livello di
indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi
patrimoni;
3) al rispetto dei vincoli di cui al comma 1, lettera
f), gravanti sui beni trasferiti alle società;
c) avvalersi della consulenza di esperti dotati di
idonea professionalità in materia di contabilità pubblica,
diritto societario, diritto amministrativo, economia aziendale
ed economia finanziaria.
3. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può
svolgere audizioni degli organi delle società, ivi compresi i
soggetti incaricati della revisione contabile, di
rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia,
della Commissione nazionale per le società e la borsa, della
Cassa depositi e prestiti, dell'Agenzia del demanio, e di ogni
altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.
4. La Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere
annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno,
sull'attività da essa svolta.
Art. 4.
(Relazione del Ministro dell'economia
e delle finanze).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette
ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e
sulla situazione contabile delle società.