XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3910
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 12, quinto comma, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni, č aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "A pena di ricusazione, le liste recanti
pių di un nome sono formate da candidati e candidate, in
ordine alternato".