XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3910




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A pena di ricusazione, le liste recanti pių di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato".



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