XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3898
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge si applica ai prodotti agricoli,
vegetali o animali, non trasformati, nonché ai prodotti
alimentari nei quali tali prodotti sono stati incorporati.
2. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere
scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti
alimentari, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve
riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di
origine o di provenienza dei prodotti stessi nonché il metodo
di produzione impiegato.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "luogo di origine o di provenienza":
1) nel caso di prodotti non sottoposti ad attività di
trasformazione o di manipolazione, il Paese di origine ovvero
la zona di produzione, nel caso di prodotti nazionali;
2) nel caso di prodotti comunque trasformati,
manipolati o lavorati, la zona di coltivazione o di
allevamento della materia prima agricola impiegata nella
preparazione;
b) per "metodo di produzione", l'indicazione del
metodo di coltivazione praticato, in particolare in serra o in
campo aperto.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 e delle
disposizioni del decreto di cui al comma 5 del presente
articolo, è punita con la sanzione pecuniaria di cui
all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sono individuate, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalità per
l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e del
metodo di produzione sulle etichette dei prodotti alimentari,
nonché le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al
comma 4.