XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3898




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge si applica ai prodotti agricoli, vegetali o animali, non trasformati, nonché ai prodotti alimentari nei quali tali prodotti sono stati incorporati.
        2. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti stessi nonché il metodo di produzione impiegato.
        3. Ai fini della presente legge si intende:

                a) per "luogo di origine o di provenienza":

                1) nel caso di prodotti non sottoposti ad attività di trasformazione o di manipolazione, il Paese di origine ovvero la zona di produzione, nel caso di prodotti nazionali;

                2) nel caso di prodotti comunque trasformati, manipolati o lavorati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola impiegata nella preparazione;

                b) per "metodo di produzione", l'indicazione del metodo di coltivazione praticato, in particolare in serra o in campo aperto.

        4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 e delle disposizioni del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
        5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e del metodo di produzione sulle etichette dei prodotti alimentari, nonché le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 4.



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