XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3896




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad emanare direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale prevedendo una maggiorazione pari all'1 per cento sulle tariffe calcolate in base ai criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le tariffe di pedaggio autostradale conformemente alle direttive del CIPE emanate ai sensi del comma 1.
        3. A decorrere dalla data di applicazione delle nuove tariffe le società concessionarie autostradali hanno l'obbligo di corrispondere un importo pari all'1 per cento delle tariffe riscosse secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali somme confluiscono nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, con l'obbligo di destinarne il 50 per cento alla ricerca scientifica in campo medico.



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