XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3896
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) provvede ad emanare direttive
per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale
prevedendo una maggiorazione pari all'1 per cento sulle
tariffe calcolate in base ai criteri stabiliti dall'articolo
11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissate le tariffe di
pedaggio autostradale conformemente alle direttive del CIPE
emanate ai sensi del comma 1.
3. A decorrere dalla data di applicazione delle nuove
tariffe le società concessionarie autostradali hanno l'obbligo
di corrispondere un importo pari all'1 per cento delle tariffe
riscosse secondo modalità da stabilire con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Tali somme confluiscono nel Fondo per le
agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modificazioni, con l'obbligo di destinarne il 50 per cento
alla ricerca scientifica in campo medico.