XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3894
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'ordine).
1. In ogni capoluogo di provincia è istituito l'ordine dei
dottori informatici, di seguito denominato "ordine".
2. Ogni ordine provvede alla formazione di un albo
professionale dei dottori informatici, di seguito denominato
"albo". Qualora gli iscritti complessivi all'albo non
raggiungano il numero minimo di venticinque, essi sono
iscritti ai rispettivi albi istituiti presso un altro
capoluogo individuato con decisione del consiglio nazionale di
cui all'articolo 8.
3. Con provvedimento analogo a quello previsto dal comma
2, possono riunirsi in un unico albo dei dottori informatici
gli iscritti appartenenti a diverse province in ciascuna delle
quali non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni
richiesto per l'istituzione dell'albo.
Art. 2.
(Esame di Stato).
1. Per essere iscritti all'albo è necessario aver superato
il rispettivo esame di Stato, fatte salve le disposizioni
transitorie di cui all'articolo 15.
2. Per esercitare su tutto il territorio nazionale la
professione di dottore informatico, è necessario avere
superato il relativo esame di Stato.
3. L'esame di Stato è costituito da una prova scritta e da
una prova orale.
4. Le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono
stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
5. Le commissioni di esame per l'esame di Stato sono
formate da professori universitari esperti nelle materie
oggetto dell'esame, nominati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e da iscritti all'albo.
Art. 3.
(Spese di funzionamento).
1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale
sono sostenute da tutti gli ordini in proporzione al numero
degli iscritti.
2. L'ammontare delle spese è determinato dal consiglio
nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esse tra i
vari consigli dell'ordine, ai sensi del comma 1, e detta le
modalità per il versamento della quota spettante a ciascun
consiglio dell'ordine.
3. I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri
regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico
dei rispettivi iscritti per la copertura delle spese di cui al
presente articolo.
4. Il consiglio nazionale stabilisce, con proprio
regolamento interno, le norme per il procedimento relativo ai
ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo
funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 4.
(Cancellazione dall'albo).
1. La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di
giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, è
pronunciata dal consiglio dell'ordine, d'ufficio o su
richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della
cittadinanza italiana o di perdita del godimento dei diritti
civili da qualunque titolo derivante, ovvero di condanna che
costituisce impedimento all'iscrizione all'albo stesso.
2. Nel caso di cancellazione dall'albo è data
comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha
facoltà di proporre ricorso presso il consiglio nazionale.
3. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni
individuali, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di
ciascun anno, provvede alla revisione dell'albo apportandovi
le variazioni che ritenga necessarie. I provvedimenti adottati
sono comunicati agli interessati i quali hanno diritto di
ricorrere presso il consiglio nazionale.
Art. 5.
(Consiglio dell'ordine).
1. Ciascun ordine degli informatici è retto da un
consiglio dell'ordine che si riunisce ogni volta che il
presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta
due membri dello stesso consiglio.
2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti
dall'assemblea degli iscritti all'albo.
3. Tutti gli iscritti all'albo possono essere eletti
componenti del consiglio dell'ordine.
4. Il consiglio dell'ordine è composto da cinque membri se
gli iscritti complessivi all'albo non superano i quaranta; da
sette membri se superano i quaranta ma non i cento: da nove
membri se superano i cento ma non superano i trecento; da
undici membri se superano i trecento ma non i cinquecento; da
quindici membri se superano i cinquecento.
5. I membri del consiglio dell'ordine devono essere
iscritti all'albo e durano in carica due anni. Essi sono
rieleggibili.
6. Avverso i risultati delle elezioni ciascun
professionista iscritto all'albo può proporre reclamo al
consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 6.
(Funzioni del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni
attribuitegli dalla presente legge, ha i seguenti compiti:
a) vigila sul mantenimento della disciplina fra
gli iscritti, affinché adempiano al compito con probità e con
diligenza;
b) decide i provvedimenti disciplinari;
c) cura che siano repressi l'uso abusivo del
titolo di dottore informatico, di perito informatico e di
tecnico informatico nonché l'esercizio abusivo della
professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità
giudiziaria;
d) determina il contributo annuale da
corrispondere da parte di ogni iscritto per il funzionamento
dell'ordine ed, eventualmente, per il funzionamento del
consiglio nazionale, nonché le modalità di versamento del
contributo stesso;
e) stabilisce ogni triennio la tariffa
professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si
intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le
prestazioni degli iscritti all'ordine;
f) esprime pareri, su richiesta delle pubbliche
amministrazioni, attinenti alla professione di dottore
informatico;
g) stabilisce le modalità di convocazione e di
svolgimento dell'adunanza generale dell'ordine.
2. Il consiglio dell'ordine può disciplinare con
regolamenti interni l'esercizio delle proprie attribuzioni.
Art. 7.
(Organi dell'ordine).
1. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta
legalmente l'ordine e il consiglio stesso. In caso di assenza
del presidente e, qualora sia stato nominato, del vice
presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci. Il
presidente del consiglio dell'ordine può convocare l'ordine in
adunanza generale. Le modalità di convocazione e lo
svolgimento delle relative sedute sono disciplinate dal
consiglio dell'ordine.
2. Il segretario del consiglio dell'ordine riceve le
domande di iscrizione agli albi, stende le deliberazioni
consiliari, tiene i registri prescritti dal consiglio di cui
al comma 3, cura la corrispondenza, autentica le copie delle
deliberazioni dell'ordine e del consiglio, ha in consegna
l'archivio e la biblioteca.
3. Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli
altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote i
contributi; paga i mandati firmati dal presidente e
controfirmati dal segretario. Deve, altresì, tenere i seguenti
registri:
a) registro per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'ordine.
Art. 8.
(Consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale è istituito presso il Ministero
della giustizia. Esso è composto da sette membri.
2. Ogni consiglio dell'ordine non può designare più di un
candidato per l'elezione nel consiglio nazionale. Per
l'elezione del rappresentante dell'albo, a ciascun consiglio
dell'ordine spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o
frazione di cinquanta fino a duecento iscritti ai rispettivi
albi, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento oltre
i duecento iscritti. In caso di parità di voti, è preferito il
candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro
che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di
età.
3. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della
votazione, indicando il numero degli iscritti ai propri albi,
il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo, nonché la
data di nascita del candidato designato, a una commissione
nominata dal Ministro della giustizia e composta da un
magistrato di appello, che la presiede, e da due funzionari
del medesimo Ministero. La commissione forma una graduatoria
di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama
eletti i primi sette.
4. I membri del consiglio nazionale, durano in carica tre
anni e sono immediatamente rieleggibili.
5. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le
elezioni almeno un mese prima del giorno in cui scade il
consiglio nazionale in carica. Fino all'insediamento del nuovo
consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.
6. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno un
presidente, un vice presidente e un segretario.
Art. 9.
(Funzioni del consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale, oltre a esercitare gli altri
compiti previsti dalla presente legge:
a) esprime il parere, ove richiesto, su progetti
di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove l'attività dei consigli
dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento
e al perfezionamento professionale;
c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli
dell'ordine;
d) decide sulla riunione degli albi provinciali e
sulla loro separazione;
e) designa i rappresentanti dell'ordine presso
commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e
internazionale;
f) determina la misura del contributo da
corrispondere annualmente da parte degli iscritti all'albo per
le spese di funzionamento;
g) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei
consigli dell'ordine in materia di iscrizione agli albi e di
cancellazione, nonché in materia disciplinare e decide,
inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli
dell'ordine;
h) redige il regolamento per la trattazione dei
ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con
decreto del Ministro della giustizia;
i) redige il regolamento per le modalità di
iscrizione all'albo e per la sua regolare tenuta, da approvare
con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 10.
(Funzionamento del Consiglio nazionale).
1. Il presidente del consiglio nazionale convoca il
consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne
facciano richiesta almeno cinque membri.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale
è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In
caso di assenza del presidente e del vicepresidente ne fa le
veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in
caso di parità di anzianità, il più anziano di età.
3. Le deliberazioni del consiglio nazionale sono prese a
maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti
prevale il voto del presidente.
4. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate
entro un mese agli interessati e al pubblico ministero presso
il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato
appartiene, nonché al consiglio dell'ordine e al Ministro
della giustizia.
5. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di
iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia
disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio
dell'ordine, possono essere impugnate, davanti al tribunale
del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso
la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero
entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della
deliberazione stessa.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
L'appello avverso le sentenze del tribunale è deciso con
l'osservanza delle medesime forme previste dal presente
comma.
Art. 11.
(Giudizio disciplinare).
1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere
d'ufficio o su ricorso delle parti ovvero su richiesta del
pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti
abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.
2. Il presidente, assumendo le informazioni che reputa
opportune verifica i fatti che formano oggetto
dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del
presidente, il consiglio dell'ordine decide se vi sia motivo
per il giudizio disciplinare. In caso affermativo, il
presidente nomina il relatore e convoca l'incolpato a
comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non
minore di quindici giorni, per essere sentito e per
presentare, eventualmente, documenti a sua discolpa.
3. Nel giorno stabilito ai sensi del comma 2 ha luogo la
discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e
l'incolpato, il consiglio dell'ordine delibera.
4. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un
legittimo impedimento, si procede comunque in sua assenza.
Art. 12.
(Sanzioni).
1. Le sanzioni disciplinari, che il consiglio dell'ordine
può pronunciare contro gli iscritti sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dell'esercizio della professione
per un periodo non superiore a sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
2. L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le
mancanze commesse e nell'esortarlo a non tenere più gli stessi
comportamenti. Esso è dato con lettera del presidente su
delega del consiglio dell'ordine.
3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo, per
le mancanze commesse.
Art. 13.
(Condanna a pena detentiva).
1. Nel caso di condanna a pena detentiva, il consiglio
dell'ordine, a seconda delle circostanze, può decidere la
cancellazione dall'albo o può pronunciarsi per la sospensione;
quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso mandato di
cattura e fino alla sua revoca.
2. Qualora si tratti di condanna che impedisce
l'iscrizione all'albo, ai sensi del comma 1 è sempre ordinata
la cancellazione dall'albo.
3. Chi è stato cancellato da un albo, a seguito di
giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua
domanda:
a) nel caso previsto dal comma 1, quando abbia
ottenuto la riabilitazione ai sensi delle disposizioni in
materia stabilite dal codice di procedura penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni
dalla cancellazione dall'albo.
4. La domanda di reiscrizione all'albo deve essere
corredata dalle prove giustificative e, ove, non sia accolta,
l'interessato può ricorrere al consiglio nazionale.
5. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia
disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal
procuratore della Repubblica.
6. Il rifiuto del pagamento del contributo e delle spese
per il funzionamento del rispettivo consiglio dell'ordine da
parte degli iscritti dà luogo a giudizio disciplinare.
7. Contro le deliberazioni del consiglio dell'ordine è
ammesso ricorso al consiglio nazionale.
Art. 14.
(Competenze dei dottori informatici).
1. Competono a chi esercita la professione di dottore
informatico le attività di strategia, di pianificazione, di
gestione di sistemi informativi , di consulenza informatica,
di gestione dei progetti, di gestione dei servizi in conto
terzi, di direzione e gestione di livello di servizio nei
centri di elaborazione dati, di valutazione delle prestazioni,
di gestione sistemica, di auditing, di gestione
multidisciplinare, di addestramento e di sua gestione, di
controllo di qualità, di supporti tecnici per basi dati, di
hardware, di comunicazioni, di ambiente, di sicurezza e
di pianificazione dei rischi, di ingegneria della conoscenza,
di interfaccia uomo-macchina e di grafica, di analisi e di
progetto di sistemi informatici, di ingegneria
dell'hardware e di supporto di rete, di monitoraggio dei
sistemi informativi e di ricerca.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo dei dottori
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i
laureati in scienze dell'informazione e in informatica. Entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
possono fare richiesta di iscrizione all'albo i possessori di
un diploma di laurea che comprovino, alla medesima data,
un'esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non
inferiore a cinque anni, previo superamento dell'esame di
Stato.
3. Gli incarichi relativi all'attività professionale di
dottore informatico sono affidati dall'autorità giudiziaria e
dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo.
Qualora le stesse intendano conferire incarichi a persone non
iscritte all'albo, sono tenute a esplicitare i motivi nel
relativo provvedimento.
Art. 15.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge è
tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per
l'iscrizione all'albo dei dottori informatici. Tale sessione
speciale consiste nella presa d'atto formale dei titoli
accademici richiesti per l'ammissione all'iscrizione
all'albo.
2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale
per l'iscrizione all'albo dei dottori informatici sono
stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.