XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3894




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'ordine).

        1. In ogni capoluogo di provincia è istituito l'ordine dei dottori informatici, di seguito denominato "ordine".
        2. Ogni ordine provvede alla formazione di un albo professionale dei dottori informatici, di seguito denominato "albo". Qualora gli iscritti complessivi all'albo non raggiungano il numero minimo di venticinque, essi sono iscritti ai rispettivi albi istituiti presso un altro capoluogo individuato con decisione del consiglio nazionale di cui all'articolo 8.
        3. Con provvedimento analogo a quello previsto dal comma 2, possono riunirsi in un unico albo dei dottori informatici gli iscritti appartenenti a diverse province in ciascuna delle quali non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni richiesto per l'istituzione dell'albo.


Art. 2.

(Esame di Stato).

        1. Per essere iscritti all'albo è necessario aver superato il rispettivo esame di Stato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15.
        2. Per esercitare su tutto il territorio nazionale la professione di dottore informatico, è necessario avere superato il relativo esame di Stato.
        3. L'esame di Stato è costituito da una prova scritta e da una prova orale.
        4. Le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        5. Le commissioni di esame per l'esame di Stato sono formate da professori universitari esperti nelle materie oggetto dell'esame, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da iscritti all'albo.


Art. 3.

(Spese di funzionamento).

        1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale sono sostenute da tutti gli ordini in proporzione al numero degli iscritti.
        2. L'ammontare delle spese è determinato dal consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esse tra i vari consigli dell'ordine, ai sensi del comma 1, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.
        3. I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico dei rispettivi iscritti per la copertura delle spese di cui al presente articolo.
        4. Il consiglio nazionale stabilisce, con proprio regolamento interno, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.


Art. 4.

(Cancellazione dall'albo).

        1. La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o di perdita del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivante, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione all'albo stesso.
        2. Nel caso di cancellazione dall'albo è data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di proporre ricorso presso il consiglio nazionale.
        3. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla revisione dell'albo apportandovi le variazioni che ritenga necessarie. I provvedimenti adottati sono comunicati agli interessati i quali hanno diritto di ricorrere presso il consiglio nazionale.


Art. 5.

(Consiglio dell'ordine).

        1. Ciascun ordine degli informatici è retto da un consiglio dell'ordine che si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due membri dello stesso consiglio.
        2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo.
        3. Tutti gli iscritti all'albo possono essere eletti componenti del consiglio dell'ordine.
        4. Il consiglio dell'ordine è composto da cinque membri se gli iscritti complessivi all'albo non superano i quaranta; da sette membri se superano i quaranta ma non i cento: da nove membri se superano i cento ma non superano i trecento; da undici membri se superano i trecento ma non i cinquecento; da quindici membri se superano i cinquecento.
        5. I membri del consiglio dell'ordine devono essere iscritti all'albo e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.
        6. Avverso i risultati delle elezioni ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.


Art. 6.

(Funzioni del consiglio dell'ordine).

        1. Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dalla presente legge, ha i seguenti compiti:

                a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti, affinché adempiano al compito con probità e con diligenza;
                b) decide i provvedimenti disciplinari;

                c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di dottore informatico, di perito informatico e di tecnico informatico nonché l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

                d) determina il contributo annuale da corrispondere da parte di ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine ed, eventualmente, per il funzionamento del consiglio nazionale, nonché le modalità di versamento del contributo stesso;

                e) stabilisce ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all'ordine;

                f) esprime pareri, su richiesta delle pubbliche amministrazioni, attinenti alla professione di dottore informatico;

                g) stabilisce le modalità di convocazione e di svolgimento dell'adunanza generale dell'ordine.

        2. Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle proprie attribuzioni.


Art. 7.

(Organi dell'ordine).

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine e il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente e, qualora sia stato nominato, del vice presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci. Il presidente del consiglio dell'ordine può convocare l'ordine in adunanza generale. Le modalità di convocazione e lo svolgimento delle relative sedute sono disciplinate dal consiglio dell'ordine.
        2. Il segretario del consiglio dell'ordine riceve le domande di iscrizione agli albi, stende le deliberazioni consiliari, tiene i registri prescritti dal consiglio di cui al comma 3, cura la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.
        3. Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote i contributi; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve, altresì, tenere i seguenti registri:

                a) registro per le somme riscosse;

                b) registro contabile di entrata e di uscita;

                c) registro dei mandati di pagamento;

                d) inventario del patrimonio dell'ordine.


Art. 8.

(Consiglio nazionale).

        1. Il consiglio nazionale è istituito presso il Ministero della giustizia. Esso è composto da sette membri.
        2. Ogni consiglio dell'ordine non può designare più di un candidato per l'elezione nel consiglio nazionale. Per l'elezione del rappresentante dell'albo, a ciascun consiglio dell'ordine spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti ai rispettivi albi, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento oltre i duecento iscritti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
        3. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti ai propri albi, il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo, nonché la data di nascita del candidato designato, a una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due funzionari del medesimo Ministero. La commissione forma una graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi sette.
        4. I membri del consiglio nazionale, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili.
        5. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le elezioni almeno un mese prima del giorno in cui scade il consiglio nazionale in carica. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.
        6. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.


Art. 9.

(Funzioni del consiglio nazionale).

        1. Il consiglio nazionale, oltre a esercitare gli altri compiti previsti dalla presente legge:

                a) esprime il parere, ove richiesto, su progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

                b) coordina e promuove l'attività dei consigli dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

                c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli dell'ordine;

                d) decide sulla riunione degli albi provinciali e sulla loro separazione;

                e) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;

                f) determina la misura del contributo da corrispondere annualmente da parte degli iscritti all'albo per le spese di funzionamento;

                g) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia di iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e decide, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine;
                h) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con decreto del Ministro della giustizia;

                i) redige il regolamento per le modalità di iscrizione all'albo e per la sua regolare tenuta, da approvare con decreto del Ministro della giustizia.


Art. 10.

(Funzionamento del Consiglio nazionale).

          1. Il presidente del consiglio nazionale convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne facciano richiesta almeno cinque membri.
        2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età.
        3. Le deliberazioni del consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
        4. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro un mese agli interessati e al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonché al consiglio dell'ordine e al Ministro della giustizia.
        5. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio dell'ordine, possono essere impugnate, davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della deliberazione stessa.
        6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. L'appello avverso le sentenze del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste dal presente comma.

Art. 11.

(Giudizio disciplinare).

        1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.
        2. Il presidente, assumendo le informazioni che reputa opportune verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio dell'ordine decide se vi sia motivo per il giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e convoca l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di quindici giorni, per essere sentito e per presentare, eventualmente, documenti a sua discolpa.
        3. Nel giorno stabilito ai sensi del comma 2 ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio dell'ordine delibera.
        4. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede comunque in sua assenza.


Art. 12.

(Sanzioni).

        1. Le sanzioni disciplinari, che il consiglio dell'ordine può pronunciare contro gli iscritti sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo non superiore a sei mesi;

                d) la cancellazione dall'albo.

        2. L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non tenere più gli stessi comportamenti. Esso è dato con lettera del presidente su delega del consiglio dell'ordine.
        3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo, per le mancanze commesse.


Art. 13.

(Condanna a pena detentiva).

        1. Nel caso di condanna a pena detentiva, il consiglio dell'ordine, a seconda delle circostanze, può decidere la cancellazione dall'albo o può pronunciarsi per la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
        2. Qualora si tratti di condanna che impedisce l'iscrizione all'albo, ai sensi del comma 1 è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.
        3. Chi è stato cancellato da un albo, a seguito di giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

                a) nel caso previsto dal comma 1, quando abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi delle disposizioni in materia stabilite dal codice di procedura penale;

                b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

        4. La domanda di reiscrizione all'albo deve essere corredata dalle prove giustificative e, ove, non sia accolta, l'interessato può ricorrere al consiglio nazionale.
        5. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal procuratore della Repubblica.
        6. Il rifiuto del pagamento del contributo e delle spese per il funzionamento del rispettivo consiglio dell'ordine da parte degli iscritti dà luogo a giudizio disciplinare.
        7. Contro le deliberazioni del consiglio dell'ordine è ammesso ricorso al consiglio nazionale.

Art. 14.

(Competenze dei dottori informatici).

        1. Competono a chi esercita la professione di dottore informatico le attività di strategia, di pianificazione, di gestione di sistemi informativi , di consulenza informatica, di gestione dei progetti, di gestione dei servizi in conto terzi, di direzione e gestione di livello di servizio nei centri di elaborazione dati, di valutazione delle prestazioni, di gestione sistemica, di auditing, di gestione multidisciplinare, di addestramento e di sua gestione, di controllo di qualità, di supporti tecnici per basi dati, di hardware, di comunicazioni, di ambiente, di sicurezza e di pianificazione dei rischi, di ingegneria della conoscenza, di interfaccia uomo-macchina e di grafica, di analisi e di progetto di sistemi informatici, di ingegneria dell'hardware e di supporto di rete, di monitoraggio dei sistemi informativi e di ricerca.
        2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo dei dottori informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i laureati in scienze dell'informazione e in informatica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare richiesta di iscrizione all'albo i possessori di un diploma di laurea che comprovino, alla medesima data, un'esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, previo superamento dell'esame di Stato.
        3. Gli incarichi relativi all'attività professionale di dottore informatico sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora le stesse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, sono tenute a esplicitare i motivi nel relativo provvedimento.


Art. 15.

(Disposizioni transitorie).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei dottori informatici. Tale sessione speciale consiste nella presa d'atto formale dei titoli accademici richiesti per l'ammissione all'iscrizione all'albo.
        2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale per l'iscrizione all'albo dei dottori informatici sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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