XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3892




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e oggetto).

        1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle attività di produzione e di commercializzazione volte a ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra Paesi ricchi e Paesi poveri del mondo.
        2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9, 18, 41, secondo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha lo scopo di favorire e incentivare le forme di produzione e di commercio equo e solidale più indicate a promuovere la giustizia economica e sociale, lo sviluppo sostenibile nonché il rispetto per l'ambiente e per la dignità della persona umana.


Art. 2.

(Interventi in favore dei Paesi
in via di sviluppo).

        1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dall'anno 2004, una quota pari all'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) italiano è destinata in favore dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 25 luglio 2000, n. 209. Agli oneri relativi alla quantificazione annua della predetta quota si provvede mediante legge finanziaria, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I criteri e le modalità di erogazione in favore dei Paesi beneficiari sono fissati da successivi regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo, è riconosciuta alle organizzazioni non governative, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, la destinazione di una quota pari al 3 per cento del Fondo per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
        3. Al fine di monitorare la spesa per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, il Ministero degli affari esteri istituisce un tavolo, con la partecipazione dei principali organismi e federazioni delle organizzazioni del volontariato e delle organizzazioni non governative, allo scopo di verificare le strategie operative individuate nella gestione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché di monitorare lo stato di attuazione e la necessità di una eventuale ulteriore riallocazione delle risorse e degli interventi.


Art. 3.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche).

        1. Dopo il terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "La quota di cui al secondo comma, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà al finanziamento di progetti riguardanti la cooperazione internazionale, promossi dal terzo settore, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni".

Art. 4.

(Incentivi e agevolazioni in favore del commercio di
prodotti equo-solidali).

        1. Le persone fisiche che esercitano individualmente e in forma societaria e che intraprendono un'attività di commercio equo solidale ai sensi degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa, determinato, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
        2. I soggetti passivi di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano, in via esclusiva, attività di commercio equo solidale e con un fatturato inferiore a 35 mila euro annui, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari al 10 per cento del reddito d'impresa, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 95 e 108 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive modificazioni.
        3. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 del presente articolo, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni.
        4. Sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, gli enti non commerciali, di cui agli articoli 108, 111, 111-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        5. In favore dei soggetti indicati ai commi 1 e 2 che intendano istituire nuovi centri di distribuzione e di commercializzazione dei prodotti equo solidali sul territorio nazionale, è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo pari a 5.000 euro, a carico del fondo appositamente istituito ai sensi dell'articolo 7.


Art. 5.

(Detrazioni per le spese di acquisto
di prodotti equo-solidali).

        1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

            "e-bis) le spese sostenute nel territorio nazionale per gli acquisti di prodotti equo solidali;".

Art. 6.

(Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972).

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

        "L'aliquota è ridotta al 4 per cento per i prodotti equo-solidali commercializzati sul territorio nazionale".


Art. 7.

(Fondo per i contributi e gli incentivi fiscali in favore
del commercio equo-solidale).

        1. Ai fini della concessione di contributi e di incentivi fiscali in favore del commercio equo solidale, è istituito un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui disponibilità sono utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dagli incentivi e dai contributi previsti dagli articoli 4, 5 e 6.
        2. Per la dotazione del fondo, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione dei contributi e degli incentivi di cui al medesimo comma 1.
        3. All' onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8.

(Istituzione del marchio etico e sociale).

        1. E' istituito il "marchio etico e sociale", di seguito denominato "marchio", al fine di attestare l'eticità del processo produttivo attraverso il quale un prodotto è stato realizzato.
        2. Il marchio costituisce criterio aggiuntivo rispetto ad ogni altro requisito in materia di etichettatura e di informazione, previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
        3. L'eticità dei prodotti, ai fini della presente legge, è attestata mediante apposita attività di accertamento e di vigilanza effettuata dall'Autorità di garanzia del marchio, istituita ai sensi dell'articolo 9. In particolare, l'Autorità procede alla verifica della rispondenza ai seguenti requisiti:

                a) realizzazione e commercializzazione dei prodotti al fine di garantire ai produttori dei Paesi in via di sviluppo un reddito maggiorato, nuovi sbocchi di mercato e di ripartire equamente i vantaggi degli scambi e dell'espansione del commercio tra tutti i Paesi e tra gli strati della popolazione di ciascun Paese, favorendo uno sviluppo economico equilibrato e una crescita sostenibile;

                b) promozione di forme di commercio leale e di pratiche commerciali moralmente corrette, anche con riferimento al rispetto di codici di condotta di imprese e di multinazionali operanti nei Paesi in via di sviluppo, finalizzate a dimostrare le responsabilità etiche e sociali nei confronti dei dipendenti e dei consumatori;

                c) creazione da parte delle imprese di condizioni favorevoli al fine di migliori tutele del lavoro, sociale e ambientale nei Paesi in via di sviluppo, anche verificando il rispetto in tali Paesi della legislazione nazionale in settori quali l'igiene, la sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la protezione dell'ambiente e l'informazione dei consumatori;

                d) provenienza obbligatoria e diretta dei prodotti da produttori operanti nei Paesi in via di sviluppo e divieto di speculazioni da parte degli intermediari. I produttori devono, altresì, essere scelti tra quelli organizzati collettivamente e democraticamente e con minori possibilità di accesso al mercato;

                e) garanzia di realizzazione di un prodotto di qualità anche mediante l'uso di tecniche ecocompatibili e atte a stimolare gli investimenti in attività di formazione;

                f) realizzazione e garanzia di un prezzo pagato ai produttori quale adeguata remunerazione del loro apporto di lavoro, di competenze e di risorse nonché di una giusta quota del profitto globale;

                g) impegno dei partecipanti al commercio equo e solidale a realizzare un prezzo equo e negoziato stabilito caso per caso.


Art. 9.

(Istituzione dell'Autorità di garanzia del marchio etico e
sociale e protocollo di adesione).

        1. E' istituita l'Autorità di garanzia del marchio etico e sociale, di seguito denominata "Autorità", che, nell'esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione allo scopo di certificare e di garantire al consumatore che l'acquisto di un prodotto, rispondente ai requisiti etici, sociali e del commercio equo e solidale, contribuisce alla coesione e al benessere sociali.
        2. L'Autorità attribuisce il diritto all'uso del marchio alle imprese che ne fanno richiesta previo accertamento e controllo dei prodotti, degli importatori e dei commercianti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
        3. Le procedure per la certificazione del marchio sono finanziate mediante un apposito contributo dovuto per il rilascio del marchio stesso, posto a carico degli operatori, proporzionato al fatturato e al volume delle vendite. Le somme incassate ai sensi del presente comma confluiscono in un fondo, alimentato, altresì, da altri eventuali stanziamenti pubblici o privati.
        4. Le imprese che intendono produrre ovvero commercializzare sul territorio nazionale e in ambito europeo un prodotto certificato dal marchio sono tenute a sottoscrivere, presso l'Autorità, un apposito protocollo di adesione.
        5. Il protocollo di adesione è sottoscritto anche da eventuali filiali dell'impresa richiedente, da appaltatori, da subappaltatori, da operatori per conto terzi, nonché dall'importatore del prodotto ovvero dal produttore operante sul mercato italiano.
        6. All'atto della sottoscrizione del protocollo di adesione le imprese interessate si impegnano a collaborare con l'Autorità nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio e del relativo diritto d'uso.
        7. Il protocollo di adesione, sottoscritto ai sensi dei commi 4, 5 e 6, è depositato, presso l'Autorità, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende ottenere il diritto all'uso del marchio.
        8. Le imprese che in seguito alla sottoscrizione del protocollo di adesione conseguono il diritto all'uso del marchio, si impegnano a dichiarare, entro il 30 settembre di ciascun anno, la sussistenza delle condizioni attestate, nel medesimo protocollo, pena la decadenza e il divieto dell'uso del marchio stesso. Qualsiasi variazione delle condizioni attestate deve essere comunicata immediatamente all'Autorità.
        9. E' istituito, presso l'Autorità, l'albo delle imprese autorizzate all'uso del marchio.

Art. 10.

(Composizione dell'Autorità).

        1. L'Autorità è composta da componenti scelti tra persone che assicurano indipendenza di giudizio e tra esperti riconosciuti in materia di tutela ambientale, di diritti dell'infanzia, di diritto del lavoro, di politiche del mercato nonché di relazioni internazionali.
        2. In particolare, l'Autorità è composta da:

                a) tre componenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

                b) un componente delle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

                c) un componente delle associazioni di tutela ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale;

                d) un componente delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

                e) un componente del Fair Trade Labelling Organisation, quale organo internazionale competente per la certificazione dei prodotti equi e solidali.

        3. L'Autorità può consultare e invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali nonché esperti qualora lo ritenga necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali ad essa attribuiti.
        4. L'Autorità adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti, la proposta si intende respinta.


Art. 11.

(Ricorsi contro il diritto all'uso
del marchio).

        1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, legittimamente interessata, può presentare ricorso contro l'uso del marchio da parte di imprese iscritte all'albo, di cui all'articolo 9, comma 9, inviando una dichiarazione motivata all'Autorità. L'Autorità procede all'esame dei ricorsi entro trenta giorni dal loro ricevimento.
        2. I ricorsi sono accolti previa verifica dell'inottemperanza dell'impresa alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.


Art. 12.

(Incentivi e agevolazioni alle imprese).

        1. In materia di incentivi alle imprese, ai sensi degli articoli 19, 30, comma 2, 31, 34, comma 3, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, il diritto all'uso del marchio costituisce titolo di preferenza nella concessione di contributi e di qualsiasi altra agevolazione a favore delle imprese stesse, a valere su fondi pubblici.


Art. 13.

(Estensione degli incentivi vigenti per l'industria in
favore di ONLUS, cooperative sociali e imprese autorizzate
all'uso del marchio).

        1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e agli enti non commerciali previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, operanti nei settori della sanità, dell'assistenza, della cultura, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, nonché le imprese in possesso del marchio, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.



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