XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3892
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle
attività di produzione e di commercializzazione volte a
ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra Paesi
ricchi e Paesi poveri del mondo.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3,
secondo comma, 4, secondo comma, 9, 18, 41, secondo comma, e
118, quarto comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 1
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha
lo scopo di favorire e incentivare le forme di produzione e di
commercio equo e solidale più indicate a promuovere la
giustizia economica e sociale, lo sviluppo sostenibile nonché
il rispetto per l'ambiente e per la dignità della persona
umana.
Art. 2.
(Interventi in favore dei Paesi
in via di sviluppo).
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dall'anno
2004, una quota pari all'1 per cento del prodotto interno
lordo (PIL) italiano è destinata in favore dei Paesi in via di
sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, fermo
restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2,
secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 25 luglio 2000,
n. 209. Agli oneri relativi alla quantificazione annua della
predetta quota si provvede mediante legge finanziaria, ai
sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. I criteri e le modalità di erogazione in favore
dei Paesi beneficiari sono fissati da successivi regolamenti
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di
concerto con il Ministro degli affari esteri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di
iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo, è
riconosciuta alle organizzazioni non governative, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, la
destinazione di una quota pari al 3 per cento del Fondo per
l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
3. Al fine di monitorare la spesa per l'aiuto ai Paesi in
via di sviluppo, il Ministero degli affari esteri istituisce
un tavolo, con la partecipazione dei principali organismi e
federazioni delle organizzazioni del volontariato e delle
organizzazioni non governative, allo scopo di verificare le
strategie operative individuate nella gestione delle attività
di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché di
monitorare lo stato di attuazione e la necessità di una
eventuale ulteriore riallocazione delle risorse e degli
interventi.
Art. 3.
(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"La quota di cui al secondo comma, destinata a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione
statale, è destinata per la metà al finanziamento di progetti
riguardanti la cooperazione internazionale, promossi dal terzo
settore, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni".
Art. 4.
(Incentivi e agevolazioni in favore del commercio di
prodotti equo-solidali).
1. Le persone fisiche che esercitano individualmente e in
forma societaria e che intraprendono un'attività di commercio
equo solidale ai sensi degli articoli 49 e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in
cui l'attività è iniziata e per i tre periodi successivi, di
un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o
di impresa, determinato, rispettivamente, ai sensi
dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del medesimo testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni.
2. I soggetti passivi di cui all'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che esercitano, in via esclusiva,
attività di commercio equo solidale e con un fatturato
inferiore a 35 mila euro annui, possono avvalersi, per il
periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre
periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede
il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, pari al 10 per cento del
reddito d'impresa, determinato, rispettivamente, ai sensi
degli articoli 95 e 108 del medesimo testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917; e successive modificazioni.
3. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti
ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 del presente
articolo, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle
imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti
ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive
modificazioni.
4. Sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione
e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle
imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA nonché dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, gli enti
non commerciali, di cui agli articoli 108, 111, 111-ter
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
5. In favore dei soggetti indicati ai commi 1 e 2 che
intendano istituire nuovi centri di distribuzione e di
commercializzazione dei prodotti equo solidali sul territorio
nazionale, è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo
pari a 5.000 euro, a carico del fondo appositamente istituito
ai sensi dell'articolo 7.
Art. 5.
(Detrazioni per le spese di acquisto
di prodotti equo-solidali).
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per
oneri, è inserita la seguente:
"e-bis) le spese sostenute nel territorio
nazionale per gli acquisti di prodotti equo solidali;".
Art. 6.
(Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
inserito il seguente:
"L'aliquota è ridotta al 4 per cento per i prodotti
equo-solidali commercializzati sul territorio nazionale".
Art. 7.
(Fondo per i contributi e gli incentivi fiscali in favore
del commercio equo-solidale).
1. Ai fini della concessione di contributi e di incentivi
fiscali in favore del commercio equo solidale, è istituito un
apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, le cui disponibilità sono
utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti
dagli incentivi e dai contributi previsti dagli articoli 4, 5
e 6.
2. Per la dotazione del fondo, di cui al comma 1, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive
e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto,
all'individuazione dei criteri e delle modalità per la
ripartizione dei contributi e degli incentivi di cui al
medesimo comma 1.
3. All' onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
(Istituzione del marchio etico e sociale).
1. E' istituito il "marchio etico e sociale", di seguito
denominato "marchio", al fine di attestare l'eticità del
processo produttivo attraverso il quale un prodotto è stato
realizzato.
2. Il marchio costituisce criterio aggiuntivo rispetto ad
ogni altro requisito in materia di etichettatura e di
informazione, previsto dalle disposizioni vigenti in
materia.
3. L'eticità dei prodotti, ai fini della presente legge, è
attestata mediante apposita attività di accertamento e di
vigilanza effettuata dall'Autorità di garanzia del marchio,
istituita ai sensi dell'articolo 9. In particolare, l'Autorità
procede alla verifica della rispondenza ai seguenti
requisiti:
a) realizzazione e commercializzazione dei
prodotti al fine di garantire ai produttori dei Paesi in via
di sviluppo un reddito maggiorato, nuovi sbocchi di mercato e
di ripartire equamente i vantaggi degli scambi e
dell'espansione del commercio tra tutti i Paesi e tra gli
strati della popolazione di ciascun Paese, favorendo uno
sviluppo economico equilibrato e una crescita sostenibile;
b) promozione di forme di commercio leale e di
pratiche commerciali moralmente corrette, anche con
riferimento al rispetto di codici di condotta di imprese e di
multinazionali operanti nei Paesi in via di sviluppo,
finalizzate a dimostrare le responsabilità etiche e sociali
nei confronti dei dipendenti e dei consumatori;
c) creazione da parte delle imprese di condizioni
favorevoli al fine di migliori tutele del lavoro, sociale e
ambientale nei Paesi in via di sviluppo, anche verificando il
rispetto in tali Paesi della legislazione nazionale in settori
quali l'igiene, la sicurezza sul lavoro, i diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici, la protezione dell'ambiente e
l'informazione dei consumatori;
d) provenienza obbligatoria e diretta dei prodotti
da produttori operanti nei Paesi in via di sviluppo e divieto
di speculazioni da parte degli intermediari. I produttori
devono, altresì, essere scelti tra quelli organizzati
collettivamente e democraticamente e con minori possibilità di
accesso al mercato;
e) garanzia di realizzazione di un prodotto di
qualità anche mediante l'uso di tecniche ecocompatibili e atte
a stimolare gli investimenti in attività di formazione;
f) realizzazione e garanzia di un prezzo pagato ai
produttori quale adeguata remunerazione del loro apporto di
lavoro, di competenze e di risorse nonché di una giusta quota
del profitto globale;
g) impegno dei partecipanti al commercio equo e
solidale a realizzare un prezzo equo e negoziato stabilito
caso per caso.
Art. 9.
(Istituzione dell'Autorità di garanzia del marchio etico e
sociale e protocollo di adesione).
1. E' istituita l'Autorità di garanzia del marchio etico e
sociale, di seguito denominata "Autorità", che, nell'esercizio
delle sue funzioni, opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione allo scopo di
certificare e di garantire al consumatore che l'acquisto di un
prodotto, rispondente ai requisiti etici, sociali e del
commercio equo e solidale, contribuisce alla coesione e al
benessere sociali.
2. L'Autorità attribuisce il diritto all'uso del marchio
alle imprese che ne fanno richiesta previo accertamento e
controllo dei prodotti, degli importatori e dei commercianti
finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti previsti
dalla presente legge.
3. Le procedure per la certificazione del marchio sono
finanziate mediante un apposito contributo dovuto per il
rilascio del marchio stesso, posto a carico degli operatori,
proporzionato al fatturato e al volume delle vendite. Le somme
incassate ai sensi del presente comma confluiscono in un
fondo, alimentato, altresì, da altri eventuali stanziamenti
pubblici o privati.
4. Le imprese che intendono produrre ovvero
commercializzare sul territorio nazionale e in ambito europeo
un prodotto certificato dal marchio sono tenute a
sottoscrivere, presso l'Autorità, un apposito protocollo di
adesione.
5. Il protocollo di adesione è sottoscritto anche da
eventuali filiali dell'impresa richiedente, da appaltatori, da
subappaltatori, da operatori per conto terzi, nonché
dall'importatore del prodotto ovvero dal produttore operante
sul mercato italiano.
6. All'atto della sottoscrizione del protocollo di
adesione le imprese interessate si impegnano a collaborare con
l'Autorità nell'accertamento della sussistenza delle
condizioni per l'attribuzione del marchio e del relativo
diritto d'uso.
7. Il protocollo di adesione, sottoscritto ai sensi dei
commi 4, 5 e 6, è depositato, presso l'Autorità, entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello per il quale si
intende ottenere il diritto all'uso del marchio.
8. Le imprese che in seguito alla sottoscrizione del
protocollo di adesione conseguono il diritto all'uso del
marchio, si impegnano a dichiarare, entro il 30 settembre di
ciascun anno, la sussistenza delle condizioni attestate, nel
medesimo protocollo, pena la decadenza e il divieto dell'uso
del marchio stesso. Qualsiasi variazione delle condizioni
attestate deve essere comunicata immediatamente
all'Autorità.
9. E' istituito, presso l'Autorità, l'albo delle imprese
autorizzate all'uso del marchio.
Art. 10.
(Composizione dell'Autorità).
1. L'Autorità è composta da componenti scelti tra persone
che assicurano indipendenza di giudizio e tra esperti
riconosciuti in materia di tutela ambientale, di diritti
dell'infanzia, di diritto del lavoro, di politiche del mercato
nonché di relazioni internazionali.
2. In particolare, l'Autorità è composta da:
a) tre componenti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
b) un componente delle associazioni degli
industriali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) un componente delle associazioni di tutela
ambientale maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
d) un componente delle associazioni del commercio
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) un componente del Fair Trade Labelling
Organisation, quale organo internazionale competente per la
certificazione dei prodotti equi e solidali.
3. L'Autorità può consultare e invitare a partecipare alle
proprie riunioni rappresentanti di organizzazioni nazionali e
internazionali nonché esperti qualora lo ritenga necessario
per l'espletamento dei compiti istituzionali ad essa
attribuiti.
4. L'Autorità adotta le proprie deliberazioni a
maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti, la
proposta si intende respinta.
Art. 11.
(Ricorsi contro il diritto all'uso
del marchio).
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, legittimamente
interessata, può presentare ricorso contro l'uso del marchio
da parte di imprese iscritte all'albo, di cui all'articolo 9,
comma 9, inviando una dichiarazione motivata all'Autorità.
L'Autorità procede all'esame dei ricorsi entro trenta giorni
dal loro ricevimento.
2. I ricorsi sono accolti previa verifica
dell'inottemperanza dell'impresa alle disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9.
Art. 12.
(Incentivi e agevolazioni alle imprese).
1. In materia di incentivi alle imprese, ai sensi degli
articoli 19, 30, comma 2, 31, 34, comma 3, 41 e 48 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
il diritto all'uso del marchio costituisce titolo di
preferenza nella concessione di contributi e di qualsiasi
altra agevolazione a favore delle imprese stesse, a valere su
fondi pubblici.
Art. 13.
(Estensione degli incentivi vigenti per l'industria in
favore di ONLUS, cooperative sociali e imprese autorizzate
all'uso del marchio).
1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, ed entro i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio
decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e
decorrenza dell'estensione alle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale e agli enti non commerciali previsti dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi comprese le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni, operanti nei settori della sanità,
dell'assistenza, della cultura, dell'educazione e
dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della
tutela dell'ambiente, nonché le imprese in possesso del
marchio, delle agevolazioni, dei contributi, delle
sovvenzioni, degli incentivi e dei benefìci di qualsiasi
genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, come
definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n.
112 del 1998.