XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3891




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietata la trasmissione di pubblicità nel corso dei programmi televisivi rivolti ad un pubblico di bambini in età prescolare.
        2. Durante i programmi televisivi rivolti ad un pubblico di ragazzi dai sei ai quattordici anni la trasmissione di pubblicità non deve superare i 2 minuti ogni 30 minuti di trasmissione.
        3. Nella fascia oraria dedicata ad un pubblico di minori è vietata la messa in onda dello stesso messaggio pubblicitario per più di una volta.


Art. 2.

        1. I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, durante e immediatamente dopo il programma di cui il personaggio è protagonista.


Art. 3.

        1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni seleziona i programmi per bambini ai fini della loro messa in onda.
        2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza con il compito di valutare la programmazione dei prodotti televisivi per minori. La Commissione è composta da venti membri nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della comunicazione, rappresentati degli insegnanti e delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
        3. La Commissione di cui al comma 2 elabora annualmente un regolamento per l'autorizzazione alla trasmissione dei programmi televisivi per i minori che rispondono a criteri di tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.
        4. La Commissione certifica la conformità del prodotto televisivo a criteri di qualità e finalità socio-educative per linguaggio, immagini e rappresentazioni, tramite il conferimento di un apposito bollino.
        5. E' vietata la trasmissione sui circuiti televisivi pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che non hanno ottenuto il bollino di cui al comma 4.
        6. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti incentivi economici per la realizzazione di programmi televisivi aventi le caratteristiche e le finalità di cui al presente articolo. La concessione dei benefici è comunque subordinata al conseguimento della certificazione di conformità di cui al comma 4.



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