XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3891
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietata la trasmissione di pubblicità nel corso dei
programmi televisivi rivolti ad un pubblico di bambini in età
prescolare.
2. Durante i programmi televisivi rivolti ad un pubblico
di ragazzi dai sei ai quattordici anni la trasmissione di
pubblicità non deve superare i 2 minuti ogni 30 minuti di
trasmissione.
3. Nella fascia oraria dedicata ad un pubblico di minori è
vietata la messa in onda dello stesso messaggio pubblicitario
per più di una volta.
Art. 2.
1. I personaggi protagonisti di programmi per bambini non
possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi
immediatamente prima, durante e immediatamente dopo il
programma di cui il personaggio è protagonista.
Art. 3.
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
seleziona i programmi per bambini ai fini della loro messa in
onda.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la Commissione
per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza con il compito
di valutare la programmazione dei prodotti televisivi per
minori. La Commissione è composta da venti membri nominati
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra
esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della
comunicazione, rappresentati degli insegnanti e delle
associazioni dei genitori maggiormente rappresentative a
livello nazionale. La Commissione è rinnovata ogni tre
anni.
3. La Commissione di cui al comma 2 elabora annualmente un
regolamento per l'autorizzazione alla trasmissione dei
programmi televisivi per i minori che rispondono a criteri di
tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il
mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La Commissione certifica la conformità del prodotto
televisivo a criteri di qualità e finalità socio-educative per
linguaggio, immagini e rappresentazioni, tramite il
conferimento di un apposito bollino.
5. E' vietata la trasmissione sui circuiti televisivi
pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che
non hanno ottenuto il bollino di cui al comma 4.
6. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti incentivi
economici per la realizzazione di programmi televisivi aventi
le caratteristiche e le finalità di cui al presente articolo.
La concessione dei benefici è comunque subordinata al
conseguimento della certificazione di conformità di cui al
comma 4.