|
|
|
|
|
|
|
1. All'articolo 1
della legge 7 agosto 1990,
n.241, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai princìpi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità, e dai princìpi dell'ordinamento comunitario"; |
a) al comma
1, le parole: "e di
pubblicità" sono sostituite
dalle seguenti: ", di
pubblicità e di trasparenza"
e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché
dai princìpi dell'ordinamento
comunitario"; |
|
b) dopo il comma
1 sono inseriti i
seguenti: |
b) identico: |
|
"1-bis. Salvo che
la legge disponga
diversamente, le
amministrazioni pubbliche
agiscono secondo il diritto
privato. |
"1-bis. La
pubblica amministrazione,
nell'adozione di atti di
natura non autoritativa, può
agire secondo le norme del
diritto privato quando la
legge non disponga
diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1". |
|
1-ter. Il
recesso unilaterale dai
contratti da parte della
pubblica amministrazione è
ammesso nei soli casi
previsti dalla legge o dal
contratto, e sempreché lo
richiedano rilevanti ragioni
di interesse pubblico, fermo
restando il principio
dell'indennizzo di cui
all'articolo
21-quater. |
(Vedi articolo 13,
comma 1, capoverso art.
21-sexies). |
|
1-quater. Per
conseguire maggiore
efficienza nella loro
attività, le amministrazioni
pubbliche incentivano l'uso
della telematica, nei
rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra
queste e i privati, nelle
forme previste dal testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive
modificazioni". |
(Vedi articolo
3). |
|
|
|
|
1. All'articolo 2
della legge 7 agosto 1990,
n.241, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. All'articolo 2,
della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente: |
|
a) dopo il comma
3 è inserito il seguente: |
(Vedi articolo 13,
comma 1, capoverso art.
21-bis). |
|
"3-bis. Salva
diversa disposizione di
legge, il provvedimento
limitativo della sfera
giuridica dei destinatari,
fermo restando il termine per
la sua adozione, acquista
efficacia con la
comunicazione ovvero con
l'accertata impossibilità di
procedervi. In ogni caso, il
provvedimento non avente
carattere sanzionatorio può
contenere una motivata
clausola di immediata
efficacia. I provvedimenti
cautelari ed urgenti sono
immediatamente
efficaci"; b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti". |
"4-bis.
Identico.". |
|
2. All'articolo 8,
comma 2, della legge 7 agosto
1990, n.241, dopo la lettera
c), sono inserite le
seguenti: |
(Vedi articolo 4). |
|
"c-bis) la data
entro la quale deve
concludersi il procedimento e
i rimedi esperibili in caso
di inerzia
dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti avviati ad istanza di parte, la data di presentazione dell'istanza;". |
|
|
|
Vedi articolo 1, comma
1, lettera b),
capoverso
1-quater). |
1. Dopo l'articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il
seguente: "Art. 3-bis. (Uso della telematica). - 1. Per conseguire maggiore efficienza nella |
|
loro attività, le
amministrazioni pubbliche
incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste
e i privati, nelle forme
previste dal testo unico
delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive
modificazioni". |
|
|
|
(Vedi articolo 2,
comma 2). |
1. All'articolo 8,
comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo la lettera
c), sono inserite le
seguenti: "c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;". 1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni |
|
è data ragione nella
motivazione del provvedimento
finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non
si applicano alle procedure
concorsuali". |
|
|
|
|
1. All'articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. All'articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n.
241, al comma 1 sono
soppresse le parole: ", nei
casi previsti dalla
legge,". |
|
a) al comma 1
sono soppresse le parole: ",
nei casi previsti dalla
legge,"; |
|
b) dopo il comma
4, è inserito il seguente: |
soppressa |
|
"4-bis. A
garanzia dell'imparzialità e
del buon andamento
dell'azione amministrativa,
in tutti i casi in cui una
pubblica amministrazione
conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1,
la stipulazione dell'accordo
è preceduta da una
determinazione dell'organo
che sarebbe competente per
l'adozione del
provvedimento". |
|
|
|
|
1. All'articolo 14
della legge 7 agosto 1990,
n.241, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) al comma 2: 1) le parole da: "entro quindici giorni" fino a: "richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate"; b) al comma 3 il terzo periodo è soppresso; c) al comma 5: 1) dopo le parole: "dal concedente" sono inserite le seguenti: "ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario"; |
|
2) è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Quando la conferenza è
convocata ad istanza del
concessionario spetta in ogni
caso al concedente il diritto
di voto". |
|
|
|
|
1. All'articolo
14-bis della legge 7
agosto 1990, n.241, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) al comma 1,
primo periodo: |
a) identica: |
|
1) dopo la parola:
"complessità" sono inserite
le seguenti: "e di
insediamenti produttivi di
beni e servizi"; 2) le parole: "su motivata e documentata richiesta dell'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità"; |
|
b) al comma 2,
secondo periodo, dopo le
parole: "della salute" sono
inserite le seguenti: "e
della pubblica
incolumità"; |
b) identica; |
|
c) dopo il comma
3 è inserito il seguente: |
c) identico: |
|
"3-bis. Il dissenso
espresso in sede di
conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla
tutela della pubblica
incolumità, con riferimento
alle opere interregionali, è
sottoposto alla disciplina di
cui all'articolo
14-quater, comma 3". |
"3-bis. Il
dissenso espresso in sede di
conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla
tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del patrimonio
storico-artistico, della
salute o della pubblica
incolumità, con riferimento
alle opere interregionali, è
sottoposto alla disciplina di
cui all'articolo
14-quater, comma 3". |
|
|
|
|
1. All'articolo
14-ter della legge 7
agosto 1990, n.241, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) al comma 1 è
anteposto il seguente: |
a) identico: |
| "01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici | "01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici |
|
giorni lavorativi
ovvero, in caso di
particolare complessità
dell'istruttoria, entro
trenta giorni
lavorativi dalla data
di indizione"; |
giorni ovvero, in caso di
particolare complessità
dell'istruttoria, entro
trenta giorni dalla data di
indizione"; |
|
b) al comma 2, le
parole: "almeno dieci giorni"
sono sostituite dalle
seguenti: "almeno cinque
giorni lavorativi"; |
b) al comma 2, le
parole: "almeno dieci giorni"
sono sostituite dalle
seguenti: "almeno cinque
giorni"; |
|
c) al comma 3, le
parole: "ai sensi dei commi 2
e seguenti dell'articolo
14-quater" sono
sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dei commi 6-bis
e 9 del presente
articolo"; |
c) identica; |
|
d) al comma 4,
primo periodo, dopo le
parole: "valutazione
medesima" sono inserite le
seguenti: "ed il termine di
cui al comma 3 resta sospeso,
per un massimo di novanta
giorni, fino all'acquisizione
della pronuncia sulla
compatibilità ambientale"; |
d) identica; |
|
e) al comma 5, in
fine, la parola: "pubblica" è
sostituita dalle seguenti: ",
del patrimonio
storico-artistico e della
pubblica incolumità"; |
e) identica; |
|
f) dopo il comma
6 è inserito il seguente: |
f) identica; |
|
"6-bis. All'esito
dei lavori della conferenza,
e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente
adotta la determinazione
motivata di conclusione del
procedimento, valutate le
specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti
espresse in quella sede"; |
|
g) al comma 7,
sono soppresse le parole da:
"e non abbia notificato" fino
alla fine del comma; |
g) identica; |
|
h) il comma 9 è
sostituito dal seguente: |
h) identico: |
|
"9. Il
provvedimento finale tiene
conto della determinazione
conclusiva di cui al comma
6-bis. Il
provvedimento sostituisce,
a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di
competenza delle
amministrazioni partecipanti,
o comunque invitate a
partecipare ma risultate
assenti, alla predetta
conferenza". |
"9. Il provvedimento
finale conforme alla
determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis
sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque
denominato di competenza
delle amministrazioni
partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla
predetta conferenza". |
|
|
|
|
1. All'articolo
14-quater della legge 7
agosto 1990, n.241, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
|
a) il comma 2 è
abrogato; |
|
b) il comma 3 è
sostituito dai seguenti: "3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la comoletezza |
|
della documentazione inviata
ai fini istruttori, la
decisione è assunta entro
trenta giorni, salvo che il
Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della
Conferenza unificata,
valutata la complessità
dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un
ulteriore periodo non
superiore a sessanta
giorni. 3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione del Presidente della regione interessata. 3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso. 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione"; c) il comma 4 è abrogato; d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ovvero previa intesa in sede di Conferenza |
|
unificata quando non si
tratta di decisioni
riguardanti il Consiglio dei
ministri, sono individuate le
linee guida per
l'applicazione delle
disposizioni generali e
speciali in materia di
conferenza di servizi". |
|
|
|
|
1. Dopo l'articolo
14-quater della legge 7
agosto 1990, n.241, è
inserito il seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 14-quinquies. -
1. Nelle ipotesi di
conferenza di servizi
finalizzata all'approvazione
del progetto definitivo in
relazione alla quale trovino
applicazione le procedure di
cui agli articoli
37-bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994,
n.109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di
voto, anche i soggetti
aggiudicatari di concessione
individuati all'esito della
procedura di cui all'articolo
37-quater della legge
n.109 del 1994, ovvero le
società di progetto di cui
all'articolo
37-quinquies della
medesima legge". |
"Art. 14-quinquies.
(Conferenza di servizi in
materia di finanza di
progetto)- 1.
Identico". |
|
|
|
|
1. All'articolo 14,
comma 1, della legge 24
novembre 2000, n.340, le
parole da: ", salvo quanto
previsto" sino alla fine del
comma sono soppresse. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Dopo l'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il seguente
capo: |
1. Identico: |
|
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO |
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. |
|
(Vedi articolo 2,
comma 1, lettera a),
capoverso
3-bis). |
Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata |
|
anche nelle forme
stabilite per la notifica
agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per
il numero dei destinatari la
comunicazione personale non
sia possibile o risulti
particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta
stabilite
dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento
non avente carattere
sanzionatorio può contenere
una motivata clausola di
immediata efficacia. I
provvedimenti cautelari ed
urgenti sono immediatamente
efficaci. |
|
Art. 21-bis. - 1.
Nei casi e con le modalità
stabiliti dalla legge, le
pubbliche amministrazioni
possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi
nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di
obblighi indica il termine e
le modalità dell'esecuzione
da parte del soggetto
obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi,
le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione
coattiva, senza necessità
di previa pronuncia
giurisdizionale, nelle
ipotesi e secondo le modalità
previste dalla legge. |
Art. 21-ter.
(Esecutorietà).- 1.
Nei casi e con le modalità
stabiliti dalla legge, le
pubbliche amministrazioni
possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi
nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di
obblighi indica il termine e
le modalità dell'esecuzione
da parte del soggetto
obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi,
le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione
coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalità previste
dalla legge. |
|
2. Nel caso di
obblighi fungibili, scaduto
il termine per l'adempimento,
le amministrazioni, previa
diffida, procedono
all'esecuzione d'ufficio a
spese dell'obbligato.
Dell'avvio dell'esecuzione è
data comunicazione al
soggetto inadempiente. Ai
fini dell'esecuzione delle
obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si
applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato. |
2. Ai fini
dell'esecuzione delle
obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si
applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato. |
|
Art. 21-ter. - 1. I
provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti
immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla
legge o dal provvedimento
medesimo. |
Art. 21-quater.
(Efficacia ed esecutività
del provvedimento).- 1.
Identico. |
|
2. L'efficacia
ovvero l'esecuzione del
provvedimento amministrativo
può essere sospesa, per gravi
ragioni e per il tempo
strettamente necessario,
dallo stesso organo che lo ha
emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione
è esplicitamente indicato
nell'atto di sospensione e
può essere prorogato o
differito per una sola volta,
nonché ridotto per
sopravvenute esigenze. |
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. |
|
Art. 21-quater. - 1.
Per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di
nuova valutazione
dell'interesse pubblico
originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia
durevole può essere revocato
da parte dell'organo che lo
ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge.
La revoca determina la
inidoneità del provvedimento
revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca
comporta pregiudizi in danno
dei soggetti direttamente
interessati,
l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al
loro indennizzo. Le
controversie in materia di
determinazione e
corresponsione
dell'indennizzo sono
attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice
amministrativo. |
Art. 21-quinquies.
(Revoca del
provvedimento).-
1.Identico. |
|
(Vedi articolo 1,
comma 1, lettera a),
capoverso
1-ter). |
Art. 21-sexies.
(Recesso dai contratti). -
1. Il recesso
unilaterale dai contratti
della pubblica
amministrazione è ammesso nei
casi previsti dalla legge o
dal contratto. |
|
Art. 21-quinquies.
- 1. E' nullo il
provvedimento amministrativo
che manca degli elementi
essenziali, che è viziato da
difetto assoluto di
attribuzione, che è stato
adottato in violazione o
elusione del giudicato,
nonché negli altri casi
espressamente previsti dalla
legge. |
Art. 21-septies.
(Nullità del provvedimento).
- 1. Identico. |
|
2. Le questioni
inerenti alla nullità dei
provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del
giudicato sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva
e di merito del giudice
amministrativo. |
2. Le questioni
inerenti alla nullità dei
provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del
giudicato sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva
del giudice
amministrativo. |
|
Art. 21-sexies. -
1. E' annullabile il
provvedimento amministrativo
contrario a norme imperative
o viziato da eccesso di
potere. |
Art. 21-octies.
(Annullabilità del
provvedimento). - 1. E'
annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in
violazione di legge o
viziato da eccesso di potere
o da incompetenza. |
| 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, le quali | 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, |
|
non abbiano un rilievo
essenziale per la correttezza
del procedimento, quando
il contenuto del
provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da
quello in concreto
adottato. |
per la natura
vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo
contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto
adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque
annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del
procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da
quello in concreto
adottato. |
|
Art. 21-septies. -
1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai
sensi dell'articolo
21-sexies può essere
annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di
interesse pubblico
attuale ed entro un
termine ragionevole,
comunque non superiore a due
anni dalla sua efficacia,
dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro
organo previsto
dalla legge. |
Art. 21-nonies.
(Annullamento d'ufficio).
- 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai
sensi dell'articolo
21-octies può essere
annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e
tenendo conto degli interessi
dei destinatari e dei
controinteressati,
dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro
organo previsto dalla
legge. |
|
2. E' fatta
salva la possibilità di
convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico
ed entro un termine
ragionevole". |
2. Identico". |
|
|
|
|
1. L'articolo 22 della
legge 7 agosto 1990, n.241, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 22. - 1. Ai
fini del presente capo si
intende: |
"Art. 22. (Definizioni
e princìpi in materia di
accesso).- 1.
Identico: |
|
a) per "diritto
d'accesso", il diritto di
prendere visione e di
estrarre copia di documenti
amministrativi; |
a) per "diritto
d'accesso", il diritto
degli interessati di
prendere visione e di
estrarre copia di documenti
amministrativi; |
|
b) per
"interessati", tutti i
soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale,
corrispondente ad una
situazione giuridicamente
tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso; |
b) identica; |
|
c) per
"controinteressati", tutti i
soggetti, individuati o
facilmente individuabili in
base alla natura del
documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il
loro diritto alla
riservatezza; |
c) identica; |
|
d) per "documento
amministrativo", ogni
rappresentazione grafica,
fotocinematografica,
elettromagnetica o di
qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno
specifico procedimento,
detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti
attività di pubblico
interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro
disciplina sostanziale; |
d) identica; |
|
e) per "pubblica
amministrazione", tutti i
soggetti di diritto pubblico
e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla
loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal
diritto nazionale o
comunitario. |
e) identica. |
|
2.
L'accessibilità ai
documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti
finalità di pubblico
interesse, costituisce
principio generale
dell'attività amministrativa
al fine di favorire la
partecipazione ad essa
e di assicurarne
l'imparzialità e la
trasparenza, ed attiene ai
livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera
m), della Costituzione.
Resta ferma la potestà delle
regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire
livelli ulteriori di
tutela. |
2.
L'accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di
pubblico interesse,
costituisce principio
generale dell'attività
amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialità
e la trasparenza, ed attiene
ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera
m), della Costituzione.
Resta ferma la potestà delle
regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire
livelli ulteriori di
tutela. |
|
3. Tutti i
documenti amministrativi sono
accessibili, ad eccezione di
quelli indicati all'articolo
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. |
3. Identico. |
|
4. Non sono accessibili
le informazioni in possesso
di una pubblica
amministrazione che non
abbiano forma di
documento. |
4. Non sono
accessibili le informazioni
in possesso di una pubblica
amministrazione che non
abbiano forma di documento
amministrativo. |
|
5.
L'acquisizione di documenti
amministrativi da parte di
soggetti pubblici, ove non
rientrante nella previsione
dell'articolo 43, comma 2,
del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445, si informa al
principio di leale
cooperazione
istituzionale. |
5. Identico. |
|
6. Il diritto
d'accesso è esercitabile fino
a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo
di detenere la documentazione
amministrativa cui si chiede
di accedere". |
6. Il diritto
d'accesso è esercitabile fino
a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo
di detenere i documenti
amministrativi ai quali si
chiede di accedere". |
|
|
|
|
1. L'articolo 24 della
legge 7 agosto 1990, n.241, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 24. - 1. Il
diritto di accesso è
escluso: |
"Art. 24. (Esclusione
dal diritto di accesso). -
1. Identico. |
|
a) per i
documenti coperti da segreto
di Stato ai sensi della legge
24 ottobre 1977, n.801, e
successive modificazioni, e
nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento
governativo di cui al comma 6
e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del
comma 2 del presente
articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. |
|
2. Le singole
pubbliche amministrazioni
individuano le categorie di
documenti da esse formati o
comunque rientranti nella
loro disponibilità sottratti
all'accesso ai sensi del
comma 1. |
2. Identico. |
|
3. Non sono
ammissibili istanze di
accesso preordinate ad un
controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche
amministrazioni. |
3. Identico. |
|
4. L'accesso ai
documenti amministrativi non
può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al
potere di differimento. |
4. Identico. |
| 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per |
5. Identico. |
|
ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale
periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti
all'accesso. |
|
6. Con
regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n.400, il Governo può
prevedere casi di sottrazione
all'accesso di documenti
amministrativi: |
6. Identico: |
|
a) quando, al di
fuori delle ipotesi
disciplinate dall'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977,
n.801, dalla loro
divulgazione possa derivare
una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e
alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranità
nazionale e alla continuità e
alla correttezza delle
relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle
ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di
attuazione; |
a) identica; |
|
b) quando
l'accesso possa arrecare
pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione
e di attuazione della
politica monetaria e
valutaria; |
b) identica; |
|
c) quando i
documenti riguardino le
strutture, i mezzi, le
dotazioni, il personale e le
azioni strettamente
strumentali alla tutela
dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla
repressione della criminalità
con particolare riferimento
alle tecniche investigative,
alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza
dei beni e delle persone
coinvolte, all'attività di
polizia giudiziaria e di
conduzione delle indagini; |
c) identica; |
|
d) quando i
documenti riguardino la vita
privata o la riservatezza di
persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare
riferimento agli interessi
epistolare, sanitario,
professionale, finanziario,
industriale e commerciale di
cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi
dati siano forniti
all'amministrazione dagli
stessi soggetti cui si
riferiscono. |
d) identica; |
|
e) quando i
documenti riguardino
l'attività in corso di
contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e gli
atti interni connessi
all'espletamento del relativo
mandato. |
|
7. Deve comunque
essere garantito ai
richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i
propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è
consentito nei limiti in cui
sia strettamente
indispensabile". |
7. Identico". |
|
|
|
|
1. All'articolo 25
della legge 7 agosto 1990,
n.241, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) il comma 4 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
| "4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso |
"4. Decorsi
inutilmente trenta giorni
dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di
diniego dell'accesso,
espresso o tacito, o di
differimento dello stesso ai
sensi dell'articolo 24, comma
4, il richiedente può
presentare ricorso al
tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma
5"; |
|
è consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia
rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine
di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da
parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza
al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se
l'accesso è negato o
differito per motivi inerenti
ai dati personali che si
riferiscono a soggetti terzi,
la Commissione provvede,
sentito il Garante per la
protezione dei dati
personali, il quale si
pronuncia entro il termine di
dieci giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale
il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di
cui agli articoli 29, 31 e 32
della legge 31 dicembre 1996,
n.675, relativo al
trattamento pubblico di dati
personali da parte di una
pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai
documenti amministrativi, il
Garante per la protezione dei
dati personali chiede il
parere, obbligatorio e non
vincolante, della Commissione
per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta
di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante
sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non
oltre quindici giorni.
Decorso inutilmente detto
termine, il Garante adotta la
propria decisione"; |
|
b) al comma 5,
dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "In
pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della
legge 6 dicembre 1971,
n.1034, il ricorso può essere
proposto con istanza
presentata al presidente e
depositata presso la
segreteria della sezione cui
è assegnato il ricorso,
previa notifica
all'amministrazione o ai
controinteressati, e viene
deciso con ordinanza
istruttoria adottata in
camera di consiglio."; |
b) al comma 5,
primo periodo, le parole: "e
nei casi previsti dal comma
4" sono soppresse e le
parole: "in camera di
consiglio entro trenta giorni
dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto
richiesta" sono sostituite
dalle seguenti: "alla prima
camera di consiglio ai sensi
dell'articolo 26, commi
quarto, quinto e sesto, della
legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive
modificazioni"; |
|
c) dopo il comma
5 è inserito il seguente: |
c) dopo il comma
5 sono inseriti i
seguenti: |
|
"5-bis. Nei
giudizi in materia di
accesso, le parti possono
stare in giudizio
personalmente senza
l'assistenza del difensore.
L'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un
proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di
dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale
dell'ente"; |
"5-bis.
Identico. |
|
5-ter. Il
ricorso contro le
determinazioni amministrative
concernenti il diritto di
accesso di cui al comma 4
sospende i termini per la
presentazione dei ricorsi
previsti dalla legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e
successive modificazioni.
Tali termini riprendono il
loro corso scaduto il termine
per la presentazione
dell'appello previsto dal
secondo periodo del comma 5
ovvero dalla notifica della
decisione del Consiglio di
Stato adottata ai sensi del
medesimo secondo periodo del
comma 5"; |
|
d) il comma 6 è
sostituito dal seguente: |
d) identica. |
|
"6. Il giudice
amministrativo, sussistendone
i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti
richiesti". |
|
2. Il comma 3
dell'articolo 4 della legge
21 luglio 2000, n.205, è
abrogato. All'articolo 21,
primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n.1034, il
terzo periodo è soppresso. |
2. Il comma 3
dell'articolo 4 della legge
21 luglio 2000, n.205, è
abrogato. All'articolo 21,
primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n.1034, e
successive modificazioni,
il terzo periodo è
soppresso. |
|
|
|
|
|
|
Consiglio dei ministri
che costituisce il supporto
organizzativo per il
funzionamento della
Commissione. La Commissione
può avvalersi di un numero di
esperti non superiore a
cinque unità, nominati ai
sensi dell'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988,
n.400. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 336.600 annui, di cui euro 257.400 per compensi ai componenti ed euro 79.200 per compensi agli esperti, a decorrere dal 2003, si provvede nell'ambito delle risorse quantificate annualmente dalla tabella C della legge finanziaria, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.303 del 1999. Gli oneri per il funzionamento della Commissione, diversi da quelli di cui al precedente periodo, sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo". |
|
|
|
|
1. L'articolo 29 della
legge 7 agosto 1990, n.241, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 29. - 1. Le
disposizioni della presente
legge si applicano ai
procedimenti amministrativi
che si svolgono nell'ambito
delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici
nazionali e, per quanto
stabilito in tema di
giustizia amministrativa, a
tutte le amministrazioni
pubbliche. |
"Art. 29. (Ambito di
applicazione della legge). -
1. Identico. |
|
2. Le regioni e
gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze,
regolano le materie
disciplinate dalla presente
legge nel rispetto del
sistema costituzionale e
delle garanzie del cittadino
nei riguardi dell'azione
amministrativa, così come
definite dai princìpi
stabiliti dalla presente
legge". |
2. Identico". |
|
1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato. 1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate: a) articolo 1: "(Princìpi generali dell'attività)"; b) articolo 2: "(Conclusione del procedimento)"; c) articolo 3: "(Motivazione del provvedimento)"; d) articolo 4: "(Unità organizzativa responsabile del procedimento)"; e) articolo 5: "(Responsabile del procedimento)"; f) articolo 6: "(Compiti del responsabile del procedimento)"; g) articolo 7: "(Comunicazione di avvio del procedimento)"; h) articolo 8: "(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)"; |
|
i) articolo 9:
"(Intervento nel
procedimento)"; l) articolo 10: "(Diritti dei partecipanti al procedimento)"; m) articolo 11: "(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)"; n) articolo 12: "(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)"; o) articolo 13: "(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)"; p) articolo 14: "(Conferenza di servizi)"; q) articolo 14-bis: "(Conferenza di servizi preliminare)"; r) articolo 14-ter: "(Lavori della conferenza di servizi)"; s) articolo 14-quater: "(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)"; t) articolo 15: "(Accordi fra pubbliche amministrazioni)"; u) articolo 16 "(Attività consultiva)"; v) articolo 17 "(Valutazioni tecniche)"; z) articolo 18 "(Autocertificazione)"; aa) articolo 19 "(Denuncia di inizio attività)"; bb) articolo 20 "(Silenzio assenso)"; cc) articolo 21 "(Disposizioni sanzionatorie)"; dd) articolo 23 "(Ambito di applicazione del diritto di accesso)"; ee) articolo 25 "(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)"; ff) articolo 26 "(Obbligo di pubblicazione)"; gg) articolo 27 "(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)"; |
|
hh) articolo
28 "(Modifica
dell'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, in
materia di segreto di
ufficio)"; ii) articolo 30: "(Atti di notorietà)". |
|
|
|
|
1. Fino alla data di
entrata in vigore della
disciplina regionale di cui
all'articolo 29, comma 2,
della legge 7 agosto 1990,
n.241, come sostituito
dall'articolo 17 della
presente legge, i
procedimenti amministrativi
sono regolati dalle leggi
regionali vigenti. In
mancanza, si applicano le
disposizioni della legge
n.241 del 1990 come
modificata dalla presente
legge. |
1. Fino alla data di
entrata in vigore della
disciplina regionale di cui
all'articolo 29, comma 2,
della legge 7 agosto 1990,
n.241, come sostituito
dall'articolo 17 della
presente legge, i
procedimenti amministrativi
sono regolati dalle leggi
regionali vigenti. In
mancanza, si applicano le
disposizioni della legge
n.241 del 1990 come
modificata dalla presente
legge. |
|
|
|
|
|
|
|
2. Entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Governo è autorizzato ad
emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, un regolamento inteso
a integrare o modificare il
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992,
n.352, al fine di adeguarne
le disposizioni alle
modifiche introdotte dalla
presente legge. |
1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Governo è autorizzato ad
adottare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, un regolamento inteso
a integrare o modificare il
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992,
n.352, al fine di adeguarne
le disposizioni alle
modifiche introdotte dalla
presente legge. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. |
|
3. Ciascuna pubblica
amministrazione, ove
necessario, nel rispetto
dell'autonomia ad essa
riconosciuta, adegua i propri
regolamenti alle modifiche
apportate al capo V della
legge 7 agosto 1990, n.241,
dalla presente legge nonché
al regolamento di cui al
comma 2. |
3. Ciascuna pubblica
amministrazione, ove
necessario, nel rispetto
dell'autonomia ad essa
riconosciuta, adegua i propri
regolamenti alle modifiche
apportate al capo V della
legge 7 agosto 1990, n.241,
dalla presente legge nonché
al regolamento di cui al
comma 1. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |