XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3878
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. E' istituito il Coordinamento delle donne italiane
all'estero (CDIE), al fine di:
a) conoscere e far conoscere la condizione delle
donne italiane all'estero, soprattutto nelle aree di più forte
concentrazione di persone di origine italiana;
b) monitorare le trasformazioni sociali, culturali
e lavorative intervenute nel corso del tempo, in relazione ai
mutamenti delle società di residenza;
c) promuovere e coordinare le iniziative volte a
sviluppare i processi di integrazione delle donne nelle realtà
nelle quali vivono nonché a sviluppare la rete dei rapporti
interculturali per la salvaguardia dell'identità e della
cultura d'origine;
d) sostenere la partecipazione femminile alla vita
politica, sindacale e civile nei Paesi di residenza e la loro
presenza negli istituti di rappresentanza
politico-istituzionali.
Art. 2.
(Attività).
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite dal
CDIE attraverso:
a) la promozione di indagini dirette a determinare
la consistenza femminile nelle comunità di origine italiana
presenti nel mondo, e a rilevarne gli aspetti più
significativi dal punto di vista sociale, culturale e
professionale, anche collaborando alla loro realizzazione;
b) la sollecitazione e l'elaborazione di progetti
attinenti allo sviluppo delle condizioni di vita e di lavoro
delle donne nonché al superamento degli ostacoli che possano
limitarlo, con particolare riguardo alla formazione scolastica
e professionale propria e dei figli, all'ingresso e al
reinserimento nelle attività produttive e lavorative, al
godimento dei diritti politici e civili, alla fruizione di
servizi sociali, alla protezione dell'età anziana, al
soddisfacimento del diritto alla cultura e alla
comunicazione;
c) l'espressione di pareri sull'attività
legislativa del Parlamento rivolta alle donne italiane
all'estero e sulle iniziative assunte in materia dal Governo,
dalle regioni e dagli enti locali territoriali;
d) la proposizione a soggetti istituzionali e
privati di progetti e di iniziative volti a valorizzare la
presenza delle donne nelle comunità di origine italiana e
nell'ambito delle attività nelle quali si esplica la
proiezione internazionale dell'Italia.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Il CDIE è organizzato sulla base dei princìpi di
autonomia decisionale e gestionale ed è strutturato in
coordinamenti circoscrizionali, coordinamenti di Paese e un
coordinamento mondiale.
Art. 4.
(Coordinamenti circoscrizionali).
1. In ogni circoscrizione consolare, nella quale risiedono
almeno 1.000 cittadini italiani, è istituito il coordinamento
circoscrizionale che ha sede presso il Comitato degli italiani
all'estero (COMITES), se presente, o presso un'altra struttura
giudicata idonea previo accordo con le autorità
diplomatico-consolari.
2. Il coordinamento circoscrizionale ha il compito di
promuovere l'incontro e la collaborazione delle donne che
vivono nel relativo ambito territoriale, di rilevarne la
presenza in termini quantitativi e le trasformazioni
qualitative, registrandone i problemi per favorirne la
soluzione e sostenendone l'integrazione e il protagonismo
nella vita sociale, civile e politica.
3. Il coordinamento circoscrizionale è composto
dall'assemblea delle donne italiane e di origine italiana,
presenti nella circoscrizione, che ne fanno richiesta.
L'assemblea, con voto distinto, elegge al suo interno un
esecutivo, composto da un minimo di cinque a un massimo di
undici membri, e una coordinatrice, che rimane in carica due
anni e non è rieleggibile per più di due mandati.
4. La coordinatrice rappresenta il coordinamento
circoscrizionale e, d'intesa con l'esecutivo, convoca
l'assemblea, ne promuove e coordina le attività, cura i
rapporti con i coordinamenti di Paese e con il coordinamento
mondiale, collabora con il COMITES e con le autorità
diplomatico-consolari; partecipa altresì alle riunioni del
COMITES come invitata permanente, con diritto di parola e di
proposta, senza diritto di voto.
5. L'assemblea circoscrizionale è convocata almeno due
volte l'anno. Alla prima convocazione del coordinamento
circoscrizionale provvedono le autorità diplomatico-consolari
locali, d'intesa con i COMITES, con i rappresentanti del
Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le
forze sociali operanti nel territorio.
Art. 5.
(Coordinamenti di Paese).
1. Presso ogni ambasciata italiana all'estero, nei Paesi
in cui risiedono almeno 7.000 italiani, è istituito un
coordinamento di Paese.
2. Il coordinamento di Paese ha il compito di raccogliere
tutti gli elementi conoscitivi necessari e di promuovere gli
interventi operativi relativi alla condizione delle donne
italiane e di origine italiana presenti nel Paese di
riferimento. Esso coordina e concorre a realizzare, altresì,
le iniziative dei coordinamenti circoscrizionali e a curare i
rapporti con il coordinamento mondiale.
3. Il coordinamento di Paese è composto dalle
coordinatrici dei coordinamenti circoscrizionali e può essere
integrato, in misura non superiore alla metà dei componenti,
da donne che si sono distinte per particolari capacità e
funzioni in ambito nazionale, scelte di intesa tra i
componenti del CGIE e con le autorità diplomatico-consolari.
Il coordinamento di Paese elegge, tra le rappresentanti dei
coordinamenti circoscrizionali, una coordinatrice, che dura in
carica due anni e non può essere rieletta per più di due
mandati.
4. La coordinatrice rappresenta il coordinamento di Paese
e lo convoca non meno di due volte l'anno, d'intesa con
l'ambasciatore italiano. Alle riunioni possono partecipare, in
qualità di invitati, i componenti del CGIE e gli eletti al
Parlamento italiano della ripartizione della quale il Paese fa
parte. La coordinatrice partecipa con diritto di parola e di
proposta, senza diritto di voto, alle riunioni
dell'Intercomites del Paese di riferimento.
5. La coordinatrice di Paese si avvale, d'intesa con le
autorità diplomatico-consolari, degli uffici e del personale
dell'ambasciata per l'assolvimento dei compiti
amministrativi.
6. Nei Paesi privi di coordinamenti circoscrizionali, il
coordinamento mondiale può nominare una coordinatrice, su
proposta dell'ambasciata italiana, sentiti i rappresentanti
del CGIE, dei COMITES e delle forze sociali più
rappresentative nei medesimi Paesi.
Art. 6.
(Coordinamento mondiale).
1. E' istituito il coordinamento mondiale delle donne
italiane e di origine italiana all'estero, con sede presso la
direzione generale per gli italiani all'estero e politiche
migratorie del Ministero degli affari esteri.
2. Il coordinamento mondiale è composto da quattro
rappresentanti per l'Europa, tre per l'America del sud, due
per l'America settentrionale e centrale, una per l'Africa e
una per l'Australia, designate dalle coordinatrici di Paese,
per ciascun continente di riferimento, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8. Il
coordinamento mondiale si riunisce almeno due volte l'anno ed
elegge una coordinatrice mondiale, che dura in carica due anni
e non può essere rieletta per più di due mandati. La
coordinatrice può partecipare, con diritto di parola e di
proposta, e senza diritto di voto, alle assemblee plenarie del
CGIE e alle riunioni della Commissione nazionale per la parità
e le pari opportunità tra uomo e donna.
3. Il coordinamento mondiale rappresenta il CDIE e ne
elabora il programma generale tenendo conto delle proposte dei
coordinamenti di Paese; invia richieste e proposte alle
istituzioni pubbliche sulle materie di competenza, promuove
periodici incontri con le rappresentanti dei coordinamenti
circoscrizionali e di Paese, di intesa con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro per le pari opportunità, con il
Ministro per gli italiani nel mondo e con la commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna. Esso coordina la sua attività con il CGIE e con la
citata commissione nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna. Il coordinamento mondiale
predispone ogni anno una relazione sulle attività svolte e da
realizzare, che invia al Parlamento, al Governo e al CGIE.
4. I compiti organizzativi e amministrativi del
coordinamento mondiale sono svolti da un segretariato,
composto da personale dipendente dalla direzione generale per
gli italiani all'estero e politiche migratorie del Ministero
degli affari esteri.
5. I coordinamenti mondiale e di Paese possono avvalersi,
ogni volta che ne sia ravvisata la necessità, della
collaborazione di esperti sulle materie dagli stessi
trattate.
6. Alle componenti del coordinamento mondiale competono i
rimborsi previsti per i componenti del CGIE.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.107.000 euro annui, a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro per gli italiani nel mondo, adotta, con proprio
decreto, il regolamento di attuazione della presente legge.