XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3878




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. E' istituito il Coordinamento delle donne italiane all'estero (CDIE), al fine di:

            a) conoscere e far conoscere la condizione delle donne italiane all'estero, soprattutto nelle aree di più forte concentrazione di persone di origine italiana;

            b) monitorare le trasformazioni sociali, culturali e lavorative intervenute nel corso del tempo, in relazione ai mutamenti delle società di residenza;

            c) promuovere e coordinare le iniziative volte a sviluppare i processi di integrazione delle donne nelle realtà nelle quali vivono nonché a sviluppare la rete dei rapporti interculturali per la salvaguardia dell'identità e della cultura d'origine;

            d) sostenere la partecipazione femminile alla vita politica, sindacale e civile nei Paesi di residenza e la loro presenza negli istituti di rappresentanza politico-istituzionali.


Art. 2.

(Attività).

        1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite dal CDIE attraverso:

            a) la promozione di indagini dirette a determinare la consistenza femminile nelle comunità di origine italiana presenti nel mondo, e a rilevarne gli aspetti più significativi dal punto di vista sociale, culturale e professionale, anche collaborando alla loro realizzazione;

            b) la sollecitazione e l'elaborazione di progetti attinenti allo sviluppo delle condizioni di vita e di lavoro delle donne nonché al superamento degli ostacoli che possano limitarlo, con particolare riguardo alla formazione scolastica e professionale propria e dei figli, all'ingresso e al reinserimento nelle attività produttive e lavorative, al godimento dei diritti politici e civili, alla fruizione di servizi sociali, alla protezione dell'età anziana, al soddisfacimento del diritto alla cultura e alla comunicazione;

            c) l'espressione di pareri sull'attività legislativa del Parlamento rivolta alle donne italiane all'estero e sulle iniziative assunte in materia dal Governo, dalle regioni e dagli enti locali territoriali;

            d) la proposizione a soggetti istituzionali e privati di progetti e di iniziative volti a valorizzare la presenza delle donne nelle comunità di origine italiana e nell'ambito delle attività nelle quali si esplica la proiezione internazionale dell'Italia.


Art. 3.

(Organizzazione).

        1. Il CDIE è organizzato sulla base dei princìpi di autonomia decisionale e gestionale ed è strutturato in coordinamenti circoscrizionali, coordinamenti di Paese e un coordinamento mondiale.


Art. 4.

(Coordinamenti circoscrizionali).

        1. In ogni circoscrizione consolare, nella quale risiedono almeno 1.000 cittadini italiani, è istituito il coordinamento circoscrizionale che ha sede presso il Comitato degli italiani all'estero (COMITES), se presente, o presso un'altra struttura giudicata idonea previo accordo con le autorità diplomatico-consolari.
        2. Il coordinamento circoscrizionale ha il compito di promuovere l'incontro e la collaborazione delle donne che vivono nel relativo ambito territoriale, di rilevarne la presenza in termini quantitativi e le trasformazioni qualitative, registrandone i problemi per favorirne la soluzione e sostenendone l'integrazione e il protagonismo nella vita sociale, civile e politica.
        3. Il coordinamento circoscrizionale è composto dall'assemblea delle donne italiane e di origine italiana, presenti nella circoscrizione, che ne fanno richiesta. L'assemblea, con voto distinto, elegge al suo interno un esecutivo, composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, e una coordinatrice, che rimane in carica due anni e non è rieleggibile per più di due mandati.
        4. La coordinatrice rappresenta il coordinamento circoscrizionale e, d'intesa con l'esecutivo, convoca l'assemblea, ne promuove e coordina le attività, cura i rapporti con i coordinamenti di Paese e con il coordinamento mondiale, collabora con il COMITES e con le autorità diplomatico-consolari; partecipa altresì alle riunioni del COMITES come invitata permanente, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
        5. L'assemblea circoscrizionale è convocata almeno due volte l'anno. Alla prima convocazione del coordinamento circoscrizionale provvedono le autorità diplomatico-consolari locali, d'intesa con i COMITES, con i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le forze sociali operanti nel territorio.


Art. 5.

(Coordinamenti di Paese).

        1. Presso ogni ambasciata italiana all'estero, nei Paesi in cui risiedono almeno 7.000 italiani, è istituito un coordinamento di Paese.
        2. Il coordinamento di Paese ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi necessari e di promuovere gli interventi operativi relativi alla condizione delle donne italiane e di origine italiana presenti nel Paese di riferimento. Esso coordina e concorre a realizzare, altresì, le iniziative dei coordinamenti circoscrizionali e a curare i rapporti con il coordinamento mondiale.
        3. Il coordinamento di Paese è composto dalle coordinatrici dei coordinamenti circoscrizionali e può essere integrato, in misura non superiore alla metà dei componenti, da donne che si sono distinte per particolari capacità e funzioni in ambito nazionale, scelte di intesa tra i componenti del CGIE e con le autorità diplomatico-consolari. Il coordinamento di Paese elegge, tra le rappresentanti dei coordinamenti circoscrizionali, una coordinatrice, che dura in carica due anni e non può essere rieletta per più di due mandati.
        4. La coordinatrice rappresenta il coordinamento di Paese e lo convoca non meno di due volte l'anno, d'intesa con l'ambasciatore italiano. Alle riunioni possono partecipare, in qualità di invitati, i componenti del CGIE e gli eletti al Parlamento italiano della ripartizione della quale il Paese fa parte. La coordinatrice partecipa con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Intercomites del Paese di riferimento.
        5. La coordinatrice di Paese si avvale, d'intesa con le autorità diplomatico-consolari, degli uffici e del personale dell'ambasciata per l'assolvimento dei compiti amministrativi.
        6. Nei Paesi privi di coordinamenti circoscrizionali, il coordinamento mondiale può nominare una coordinatrice, su proposta dell'ambasciata italiana, sentiti i rappresentanti del CGIE, dei COMITES e delle forze sociali più rappresentative nei medesimi Paesi.


Art. 6.

(Coordinamento mondiale).

        1. E' istituito il coordinamento mondiale delle donne italiane e di origine italiana all'estero, con sede presso la direzione generale per gli italiani all'estero e politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.
        2. Il coordinamento mondiale è composto da quattro rappresentanti per l'Europa, tre per l'America del sud, due per l'America settentrionale e centrale, una per l'Africa e una per l'Australia, designate dalle coordinatrici di Paese, per ciascun continente di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8. Il coordinamento mondiale si riunisce almeno due volte l'anno ed elegge una coordinatrice mondiale, che dura in carica due anni e non può essere rieletta per più di due mandati. La coordinatrice può partecipare, con diritto di parola e di proposta, e senza diritto di voto, alle assemblee plenarie del CGIE e alle riunioni della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.
        3. Il coordinamento mondiale rappresenta il CDIE e ne elabora il programma generale tenendo conto delle proposte dei coordinamenti di Paese; invia richieste e proposte alle istituzioni pubbliche sulle materie di competenza, promuove periodici incontri con le rappresentanti dei coordinamenti circoscrizionali e di Paese, di intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Esso coordina la sua attività con il CGIE e con la citata commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Il coordinamento mondiale predispone ogni anno una relazione sulle attività svolte e da realizzare, che invia al Parlamento, al Governo e al CGIE.
        4. I compiti organizzativi e amministrativi del coordinamento mondiale sono svolti da un segretariato, composto da personale dipendente dalla direzione generale per gli italiani all'estero e politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.
        5. I coordinamenti mondiale e di Paese possono avvalersi, ogni volta che ne sia ravvisata la necessità, della collaborazione di esperti sulle materie dagli stessi trattate.
        6. Alle componenti del coordinamento mondiale competono i rimborsi previsti per i componenti del CGIE.

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.107.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro per gli italiani nel mondo, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge.



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