XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3871




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Tale divieto non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".



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