XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3871
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non è allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle
medesime cariche. Tale divieto non si applica ai sindaci dei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".