XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3869
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il proprietario di beni archeologici, numismatici e di
opere d'arte conservati nel territorio dello Stato, dei quali
non sia stata fatta denuncia ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, comunicarne la consistenza al Ministero per i
beni e le attività culturali, mediante documentazione
fotografica e descrittiva idonea alla identificazione degli
stessi, corredata da una dichiarazione con la quale
l'interessato assume l'impegno di adottare tutte le misure
necessarie per la loro più idonea conservazione, con la
garanzia di mantenerne il diritto di proprietà in via
esclusiva.
2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la procedura di cui al comma 1 può essere
adottata ai fini del rientro, definitivo o temporaneo, di beni
archeologici, numismatici e di opere d'arte conservati fuori
dal territorio dello Stato, da parte dei proprietari degli
stessi, con la garanzia di mantenerne il diritto di proprietà
in via esclusiva.
3. In deroga ad ogni disposizione contraria l'autorità
giudiziaria non può disporre il sequestro, la confisca e
analoghe forme di requisizione dei beni di cui sia data
comunicazione ai sensi della presente legge.
4. Le comunicazioni di cui alla presente legge sono
redatte in carta semplice e indirizzate con lettera
raccomandata direttamente al Ministro per i beni e le attività
culturali, che provvede ad informare i competenti uffici.