XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3869




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il proprietario di beni archeologici, numismatici e di opere d'arte conservati nel territorio dello Stato, dei quali non sia stata fatta denuncia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicarne la consistenza al Ministero per i beni e le attività culturali, mediante documentazione fotografica e descrittiva idonea alla identificazione degli stessi, corredata da una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di adottare tutte le misure necessarie per la loro più idonea conservazione, con la garanzia di mantenerne il diritto di proprietà in via esclusiva.
        2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui al comma 1 può essere adottata ai fini del rientro, definitivo o temporaneo, di beni archeologici, numismatici e di opere d'arte conservati fuori dal territorio dello Stato, da parte dei proprietari degli stessi, con la garanzia di mantenerne il diritto di proprietà in via esclusiva.
        3. In deroga ad ogni disposizione contraria l'autorità giudiziaria non può disporre il sequestro, la confisca e analoghe forme di requisizione dei beni di cui sia data comunicazione ai sensi della presente legge.
        4. Le comunicazioni di cui alla presente legge sono redatte in carta semplice e indirizzate con lettera raccomandata direttamente al Ministro per i beni e le attività culturali, che provvede ad informare i competenti uffici.



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