XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3868
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sui beni culturali con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative
nazionali ed europee, nonché gli accordi internazionali
vigenti e le eventuali inadempienze o abusi da parte dei
soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
b) individuare i meccanismi e le disfunzioni che
alimentano il mercato clandestino e incoraggiano l'uscita
illecita di opere d'arte dal territorio nazionale attraverso
un'analisi del mercato dell'arte e del quadro normativo
vigente in materia di tutela dei beni culturali;
c) formulare proposte di carattere legislativo
ritenute necessarie per stabilire un rapporto di fiducia tra
Stato e cittadino, al fine di incoraggiare il rientro di opere
d'arte portate all'estero e l'emersione dell'ingente
patrimonio culturale in possesso dei privati;
d) procedere ad ispezioni presso i principali
musei italiani allo scopo di accertare la situazione in cui
versano i rispettivi depositi, verificando le condizioni degli
inventari e lo stato di conservazione e di custodia dei beni
culturali, nonché eventuali danneggiamenti;
e) verificare l'attività della pubblica
amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la
congruità degli interventi realizzati e la loro conformità
alla normativa vigente;
f) esaminare il funzionamento e l'efficacia
dell'apparato giudiziario di tutela;
g) esaminare la congruità economica del sistema di
tutela dei beni culturali in Italia, mediante l'analisi
costi-benefìci, al fine di individuare inutili sprechi e
superflue procedure burocratiche, allo scopo di incrementare
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del sistema di
conservazione e gestione dei beni culturali;
h) proporre soluzioni legislative e amministrative
per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le
disfunzioni accertate;
i) studiare e verificare la fattibilità di un
censimento generale dei beni culturali italiani, indicandone i
criteri e le modalità di esecuzione, al fine di garantire la
conoscenza del patrimonio da tutelare;
l) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni
dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la
relazione finale entro i successivi due mesi.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti dal segreto. In tale caso la Commissione
garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti
acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui
agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può
essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di
inchiesta.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
tenuti al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la
diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, di atti o documenti del procedimento di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono
punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica del regolamento.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.