XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3868




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui beni culturali con il compito di:

                a) verificare l'attuazione delle normative nazionali ed europee, nonché gli accordi internazionali vigenti e le eventuali inadempienze o abusi da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

                b) individuare i meccanismi e le disfunzioni che alimentano il mercato clandestino e incoraggiano l'uscita illecita di opere d'arte dal territorio nazionale attraverso un'analisi del mercato dell'arte e del quadro normativo vigente in materia di tutela dei beni culturali;

                c) formulare proposte di carattere legislativo ritenute necessarie per stabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino, al fine di incoraggiare il rientro di opere d'arte portate all'estero e l'emersione dell'ingente patrimonio culturale in possesso dei privati;

                d) procedere ad ispezioni presso i principali musei italiani allo scopo di accertare la situazione in cui versano i rispettivi depositi, verificando le condizioni degli inventari e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali, nonché eventuali danneggiamenti;

                e) verificare l'attività della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli interventi realizzati e la loro conformità alla normativa vigente;

                f) esaminare il funzionamento e l'efficacia dell'apparato giudiziario di tutela;

                g) esaminare la congruità economica del sistema di tutela dei beni culturali in Italia, mediante l'analisi costi-benefìci, al fine di individuare inutili sprechi e superflue procedure burocratiche, allo scopo di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del sistema di conservazione e gestione dei beni culturali;

                h) proporre soluzioni legislative e amministrative per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;

                i) studiare e verificare la fattibilità di un censimento generale dei beni culturali italiani, indicandone i criteri e le modalità di esecuzione, al fine di garantire la conoscenza del patrimonio da tutelare;

                l) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

        2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi.
        3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze).

        1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.


Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

        1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
        3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.


Art. 5.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



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