XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3862
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo nazionale per la diffusione delle tecnologie
informatiche compensative).
1. Al fine di favorire l'introduzione e la diffusione di
tecnologie informatiche compensative che permettano alle
persone disabili di ottenere pari opportunità
nell'espletamento dell'attività lavorativa, è istituito il
Fondo nazionale per la diffusione delle tecnologie
informatiche compensative, di seguito denominato "Fondo",
presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Scopo del Fondo è di finanziare progetti di ricerca
finalizzati all'introduzione dell'innovazione tecnologica
indirizzata ad agevolare l'attivita lavorativa delle persone
disabili mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.
3. Il Fondo, pari al 10 per cento della quota parte dell'8
per mille del gettito, dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), attribuita allo Stato, è ripartito per un
terzo in parti uguali alle regioni e per i restanti due terzi
in proporzione alle rispettive entrate regionali.
4. Il Fondo può essere integrato da atti di liberalità di
imprese private e di fondazioni. Tali donazioni sono
deducibili ai sensi di quanto previsto dalla lettera
c-nonies) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta
dall'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
deducibilità degli oneri di utilità sociale.
5. Al finanziamento a carico del Fondo sono ammessi in
tutto o in parte i progetti di ricerca sia di enti pubblici
che di soggetti privati. Eventuali residui della quota parte
possono essere accantonati per incrementare la dotazione del
Fondo stesso o destinati alla successiva copertura dei
progetti finanziati solo parzialmente.
Art. 2.
(Comitato tecnico di valutazione).
1. Al fine di valutare i progetti di ricerca idonei
all'ottenimento del finanziamento è istituita presso il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato tecnico di
valutazione, di seguito denominato "Comitato".
2. La nomina dei componenti del Comitato e della
segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con il quale ne sono anche
stabiliti l'organizzazione e il funzionamento. Del Comitato
fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, tre rappresentanti delle
regioni e delle province autonome nominati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e un rappresentante
delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie presiede il Comitato.
3. I componenti del Comitato partecipano allo stesso a
titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese di
viaggio.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222).
1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono
inserite le seguenti: "sviluppo e diffusione delle tecnologie
informatiche in favore dei disabili".
Art. 4.
(Modifica all'articolo 10 della legge
12 marzo 1999, n. 68).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 marzo
1999, n. 68, è inserito il seguente:
"2-bis. Il datore di lavoro mette a disposizione del
lavoratore disabile la strumentazione hardware e
software adeguata alla specifica disabilità e in
relazione alle mansioni svolte. All'acquisto della
strumentazione si applicano i benefìci fiscali di cui
all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30".
Art. 5.
(Requisito di accessibiità).
1. Le amministrazioni dello stato, centrali e locali, si
attengono al requisito dell'accessibilità, come definito ai
sensi del comma 2, per i soggetti disabili nello sviluppo,
nell'acquisto, nella manutenzione e nell'uso della tecnologia
informatica.
2. Per requisito di accessibilità della tecnologia
informatica si intende il diritto per i dipendenti disabili,
impiegati nella pubblica amministrazione, centrale e locale,
di avere parità di accesso, rispetto ai dipendenti
normodotati, nell'utilizzo delle tecnologie informatiche.