XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3862




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Fondo nazionale per la diffusione delle tecnologie
informatiche compensative).

        1. Al fine di favorire l'introduzione e la diffusione di tecnologie informatiche compensative che permettano alle persone disabili di ottenere pari opportunità nell'espletamento dell'attività lavorativa, è istituito il Fondo nazionale per la diffusione delle tecnologie informatiche compensative, di seguito denominato "Fondo", presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        2. Scopo del Fondo è di finanziare progetti di ricerca finalizzati all'introduzione dell'innovazione tecnologica indirizzata ad agevolare l'attivita lavorativa delle persone disabili mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.
        3. Il Fondo, pari al 10 per cento della quota parte dell'8 per mille del gettito, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), attribuita allo Stato, è ripartito per un terzo in parti uguali alle regioni e per i restanti due terzi in proporzione alle rispettive entrate regionali.
        4. Il Fondo può essere integrato da atti di liberalità di imprese private e di fondazioni. Tali donazioni sono deducibili ai sensi di quanto previsto dalla lettera c-nonies) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante deducibilità degli oneri di utilità sociale.
        5. Al finanziamento a carico del Fondo sono ammessi in tutto o in parte i progetti di ricerca sia di enti pubblici che di soggetti privati. Eventuali residui della quota parte possono essere accantonati per incrementare la dotazione del Fondo stesso o destinati alla successiva copertura dei progetti finanziati solo parzialmente.


Art. 2.

(Comitato tecnico di valutazione).

        1. Al fine di valutare i progetti di ricerca idonei all'ottenimento del finanziamento è istituita presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato tecnico di valutazione, di seguito denominato "Comitato".
        2. La nomina dei componenti del Comitato e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione e il funzionamento. Del Comitato fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e un rappresentante delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie presiede il Comitato.
        3. I componenti del Comitato partecipano allo stesso a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio.


Art. 3.

(Modifica all'articolo 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222).

        1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: "sviluppo e diffusione delle tecnologie informatiche in favore dei disabili".

Art. 4.

(Modifica all'articolo 10 della legge
12 marzo 1999, n. 68).

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

        "2-bis. Il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità e in relazione alle mansioni svolte. All'acquisto della strumentazione si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30".


Art. 5.

(Requisito di accessibiità).

        1. Le amministrazioni dello stato, centrali e locali, si attengono al requisito dell'accessibilità, come definito ai sensi del comma 2, per i soggetti disabili nello sviluppo, nell'acquisto, nella manutenzione e nell'uso della tecnologia informatica.
        2. Per requisito di accessibilità della tecnologia informatica si intende il diritto per i dipendenti disabili, impiegati nella pubblica amministrazione, centrale e locale, di avere parità di accesso, rispetto ai dipendenti normodotati, nell'utilizzo delle tecnologie informatiche.



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