XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3860
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Governo del territorio).
1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la
presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia
di governo del territorio.
2. Il governo del territorio consiste nella disciplina
degli usi del suolo e della mobilità, nel rispetto della
tutela del suolo, dell'ambiente e dei beni culturali e
ambientali.
3. La potestà legislativa in materia di governo del
territorio spetta alle regioni, alle quali è delegata la
potestà regolamentare sulla tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali, ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione.
4. Le potestà dello Stato sono esercitate attraverso la
predisposizione di politiche generali e di settore inerenti lo
sviluppo economico-sociale, il territorio e l'ambiente.
5. Per l'attuazione delle politiche di cui al comma 4, lo
Stato adotta strumenti di indirizzo e di intervento e coordina
la sua azione con quella dell'Unione europea e delle
regioni.
Art. 2.
(Funzioni amministrative dello Stato).
1. Le funzioni amministrative concernenti
l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale, coerenti con le scelte di sostenibilità
economica, e la fissazione dei criteri per la tutela dei beni
culturali e ambientali, per la conservazione dell'ambiente,
per la difesa del suolo e per l'equilibrio degli ecosistemi,
nonché le funzioni amministrative relative all'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di
competenza statale, sono esercitate dallo Stato d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 3.
(Sussidiarietà, cooperazione
e partecipazione).
1. La ripartizione delle attribuzioni e delle competenze
fra i diversi soggetti istituzionali e i rapporti tra questi e
i soggetti interessati si svolgono secondo i criteri della
autonomia, della responsabilità e della tutela
dell'affidamento.
2. I soggetti istituzionali cooperano alla definizione
delle linee guida per la programmazione e la pianificazione
del territorio, sentiti i soggetti interessati.
3. Le funzioni amministrative sono esercitate in maniera
semplificata, prioritariamente mediante l'adozione di atti
paritetici in luogo di atti autoritativi, e attraverso forme
di coordinamento fra i soggetti istituzionali e fra questi e i
soggetti interessati, ai quali va riconosciuto comunque il
diritto di partecipazione ai procedimenti di formazione degli
atti.
4. Le regioni possono concordare con le singole
amministrazioni dello Stato forme di collaborazione per
l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative, compresi
l'attuazione degli atti generali e il rilascio di permessi e
di autorizzazioni, con particolare riferimento alla difesa del
suolo, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
ambientali, nonché alle infrastrutture.
Art. 4.
(Programmazione e pianificazione
del territorio).
1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali da
pianificare e l'ente competente alla pianificazione, fissando
regole di garanzia e di partecipazione degli enti territoriali
ricompresi nell'ambito da pianificare.
2. L'ente preposto alla pianificazione è il soggetto
primario della disciplina e del controllo dell'uso del
territorio. Gli atti di governo del territorio assicurano la
disciplina della totalità del territorio, il rispetto dei
caratteri storici, culturali e sociali, l'integrazione delle
funzioni, la riqualificazione urbana e l'equilibrio fra aree
urbanizzate e non urbanizzate. Tali atti sono predisposti in
conformità agli atti di programmazione economica e di
pianificazione sovraordinati, nonché alle intese e agli
accordi intervenuti.
3. Nell'ambito del territorio non urbanizzato si distingue
tra aree effettivamente destinate all'agricoltura, aree di
pregio ambientale e aree per ulteriori utilizzazioni.
4. Il piano urbanistico è l'unico strumento di disciplina
della totalità del territorio e deve ricomprendere e
coordinare, con opportuni adeguamenti, ogni disposizione di
settore concernente il territorio.
5. Il piano urbanistico è articolato in un documento
programmatico delle scelte strutturali e strategiche, e in un
documento regolatore degli usi del suolo di interesse
collettivo e dei diritti d'uso del suolo esistenti nonché in
proposte di trasformazioni urbane attuative dello stesso
documento programmatico.
6. Fino alla individuazione degli ambiti territoriali da
pianificare, e salva diversa disposizione legislativa
regionale, l'ente competente alla pianificazione è il
comune.
Art. 5.
(Dotazioni territoriali).
1. Nei piani urbanistici deve essere garantita la
dotazione necessaria di attrezzature e servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale, anche non connessi ad aree e ad
immobili.
2. Al fine di assicurare una razionale distribuzione di
attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio
interessato, il piano urbanistico deve documentare lo stato
dei servizi esistenti in base a parametri di utilizzazione e
precisare le scelte relative alla politica dei servizi da
realizzare, assicurandone un idoneo livello di accessibilità e
fruibilità e incentivando l'iniziativa dei soggetti
interessati.
3. La previsione del piano urbanistico che abbia contenuti
di inedificabilità o di destinazione pubblica decade se non
attuata entro cinque anni, salvo che non si tratti di vincoli
e destinazioni che il piano deve recepire.
Art. 6.
(Predisposizione e approvazione
del piano urbanistico).
1. Nel procedimento di formazione del piano urbanistico
sono assicurate adeguate forme di pubblicità, di consultazione
e di partecipazione dei cittadini e delle associazioni e
categorie economiche e sociali.
2. In sede di approvazione del piano urbanistico sono
valutate le osservazioni dei soggetti interessati, e su di
esse sono prese, previa motivazione, le relative decisioni.
3. L'ente di pianificazione può concludere accordi con i
soggetti interessati per recepire nel piano urbanistico
proposte di interventi, in attuazione degli obiettivi
strategici indicati nel documento programmatico. L'accordo è
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione
del piano urbanistico che lo recepisce.
4. Le regioni stabiliscono altresì le modalità del
procedimento di formazione e di approvazione del piano e delle
sue varianti, fissano i termini perentori per la pubblicità e
la consultazione, i casi in cui il piano è da sottoporre a
verifica di compatibilità, individuando il soggetto pubblico
delegato alla funzione e stabilendone le relative modalità,
nonchè determinano analoghi tempi perentori per una nuova
previsione urbanistica in caso di decadenza, annullamento,
anche giudiziale, o revoca della precedente previsione.
Art. 7.
(Attuazione del piano urbanistico).
1. L'attuazione delle previsioni del piano urbanistico
avviene con piano attuativo o con intervento diretto. Le
regioni ne individuano presupposti e modalità. L'attuazione è
subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle
dotazioni territoriali.
2. L'attuazione e la gestione del piano urbanistico
possono avvenire attraverso strumenti e modalità di
perequazione e di compensazione.
3. La perequazione è realizzata con l'attribuzione di
diritti edificatori a tutte le proprietà immobiliari
ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica.
4. I diritti edificatori sono attribuiti indipendentemente
dalle destinazioni d'uso e in percentuale del complessivo
valore della proprietà di ciascun proprietario, e sono
liberamente commerciabili.
5. Nelle ipotesi di vincoli di inedificabilità o di
destinazione pubblica, anche sopravvenuti, su terreni non
ricompresi negli ambiti oggetto di attuazione perequativa, il
proprietario interessato può scegliere fra la cessione
dell'area all'ente di pianificazione a un prezzo
corrispondente al valore venale dell'area prima del vincolo,
il trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza
dell'area prima del vincolo su altra area di sua
disponibilità, la permuta dell'area con area di proprietà
dell'ente di pianificazione, con gli eventuali conguagli,
ovvero la realizzazione diretta degli interventi di interesse
pubblico o generale previa stipula di convenzione con
l'amministrazione per la gestione di servizi.
6. Le regioni assicurano agli enti di pianificazione le
adeguate coperture economiche-finanziarie per la realizzazione
di aree comunali, per le permute e per ovviare eventuali
previsioni limitative delle potenzialità di sviluppo del
territorio.
Art. 8.
(Attività edilizia).
1. L'ente di pianificazione esercita la vigilanza e il
controllo sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie
ricadenti nel proprio territorio.
2. Le regioni individuano le attività di trasformazione
urbanistica ed edilizia soggette e le attività non soggette a
titolo abilitativo, le categorie di interventi e le condizioni
in base alle quali il soggetto interessato ha la facoltà di
presentare una denuncia di inizio attività in luogo della
domanda di permesso di costruire, l'onerosità del permesso di
costruire e i casi di esenzione totale o parziale
dell'onerosità per il perseguimento di finalità sociali ed
economiche.
3. Alla scadenza del termine previsto per il rilascio del
permesso di costruire, l'istanza si intende favorevolmente
accolta.
4. Le regioni determinano gli interventi sostitutivi in
caso di mancata o di ritardata adozione dei provvedimenti
repressivi e sanzionatori degli abusi edilizi, salvo quanto
previsto dall'articolo 9.
Art. 9.
(Fiscalità urbanistica).
1. I trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori
per l'attuazione del piano urbanistico di cui all'articolo 7,
sono in ogni caso irrilevanti agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto e sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che entro
cinque anni dalla data di acquisto sia iniziata
l'utilizzazione edificatoria dell'area come previsto dal piano
urbanistico.
2. Agli effetti delle imposte sul reddito, in alternativa
al regime ordinario, le plusvalenze derivanti dai
trasferimenti degli immobili e dei diritti edificatori
finalizzati all'attuazione del piano urbanistico sono soggette
all'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4
per cento del valore di perizia risultante da stime effettuate
ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, determinata
all'atto del trasferimento dell'immobile o del diritto
edificatorio finalizzato all'attuazione del piano urbanistico,
è esigibile in sede di presentazione della dichiarazione
successiva al presupposto impositivo. Nell'ipotesi in cui la
pusvalenza è realizzata da esercenti attività commerciali
l'imposta è accantonata in apposito fondo e risulta esigibile
solo all'atto della successiva vendita dell'area o del diritto
edificatorio così ottenuto.
Art. 10.
(Disposizioni finali).
1. Per quanto espressamente non previsto dalla presente
legge, si applicano i princìpi generali stabiliti dalla
normativa vigente in materia di edilizia, con particolare
riferimento alla disciplina penale e civile dell'abuso
edilizio, dell'espropriazione per pubblico interesse, della
difesa del suolo e della tutela dei beni culturali e
ambientali.