XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3851




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione delle attività di riparazione degli
elettrodomestici).

        1. Sono soggette alla presente legge le operazioni di installazione, di rimozione e di riparazione dei grandi a dei piccoli elettrodomestici, l'installazione, la rimozione e la riparazione degli apparecchi a gas per uso domestico utilizzati per la cottura degli alimenti, la loro trasformazione e il loro adeguamento ad altri tipi di gas, le eventuali operazioni di adattamento all'impianto elettrico, all'impianto idrico o all'impianto di alimentazione del gas, per il corretto posizionamento degli elettrodomestici stessi, nonché l'installazione di condizionatori d'aria e il loro relativo allacciamento all'impianto elettrico.


Art. 2.

(Soggetti abilitati).

        1. Sono abilitate alle operazioni di cui all'articolo 1, le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte al registro delle ditte previsto dall'articolo 50 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o all'albo provinciale delle imprese artigiane istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
        2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, stabiliti all'articolo 3, da parte di un responsabile tecnico; tale incarico può essere assunto dal titolare, dal legale rappresentante o da un socio dell'impresa in possesso dei suddetti requisiti, o può essere da questi delegato a un soggetto diverso, purché in possesso dei medesimi requisiti.
        3. La delega di cui al comma 2 può essere affidata a soggetti in rapporto di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa con l'azienda.


Art. 3.

(Requisiti tecnico-professionali).

        1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

                a) diploma di laurea o diploma universitario in materia tecnica conseguito presso una università degli studi statale o legalmente riconosciuta;

                b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione in materia tecnica, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, nonché un documentato periodo di inserimento di almeno un anno, anche non continuativo, alle dirette dipendenze di un'impresa operante nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa;

                c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, nonché un documentato periodo di inserimento di almeno due anni, anche non continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa operante nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa;

                d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa operante nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo, non inferiore a due anni, anche non continuativi, in qualità di operaio almeno con qualifica di specializzato;

                e) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa operante nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, in qualità di operaio almeno con qualifica di specializzato;

                f) superamento di un esame teorico-pratico sulla base dei programmi approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7, previa prestazione lavorativa svolta come dipendente o come collaboratore coordinato e continuativo per almeno tre anni in un'attività diversa, purché compatibile e giudicata idonea dalla citata commissione provinciale competente sulla base di appositi criteri stabiliti dal Ministro delle attività produttive.

        2. Per prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 deve intendersi il rapporto di lavoro subordinato e ogni altra forma di collaborazione tecnica nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, del legale rappresentante, dei soci e dei collaboratori familiari.
        3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, con apposito decreto, le materie tecnico-scientifiche e le specializzazioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1.


Art. 4.

(Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali).

        1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 è espletato dalla commissione provinciale di cui all'articolo 7.
        2. Coloro i quali intendono esercitare l'attività di cui all'articolo 1, presentano alla commissione provinciale di cui all'articolo 7 domanda di abilitazione corredata da dichiarazione, con firma autenticata, del possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata una apposita ricevuta.
        3. La commissione provinciale competente ai sensi dell'articolo 7 deve provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, all'espletamento degli accertamenti necessari per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, acquisendo la necessaria documentazione; decorso tale termine, i requisiti tecnico-professionali si intendono riconosciuti con la dimostrazione del solo possesso della ricevuta di presentazione della domanda.


Art. 5.

(Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali).

        1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte per le attività di cui all'articolo 1, anche se svolte come attività secondarie o di supporto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'albo provinciale delle imprese artigiane istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
        2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tramite le commissioni provinciali competenti ai sensi dell'articolo 7 effettuano il riconoscimento dell'abilitazione delle imprese di cui al comma 1 ad esercitare le attività di cui alla presente legge.


Art. 6.

(Annotazione dell'abilitazione).

        1. Le imprese alle quali sono riconosciuti i requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, hanno diritto all'annotazione dell'abilitazione conseguita sul certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'albo provinciale delle imprese artigiane istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Commissione provinciale).

        1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente è istituita una commissione provinciale alla quale sono attribuiti i compiti stabiliti al comma 3.
        2. La commissione provinciale redige e approva un regolamento interno per l'organizzazione delle proprie attività.
        3. Alla commissione provinciale sono affidati i seguenti compiti:

                a) accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali di cui agli articoli 3 e 4;

                b) organizzare, con frequenza almeno annuale, sessioni di esame per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi di quanto indicato dall'articolo 3, comma 1, lettera f);

                c) accertare eventuali comportamenti abusivi e comunque difformi da quanto previsto dalla presente legge e segnalarli alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.


Art. 8.

(Dichiarazione di fine lavori).

        1. Al termine dei lavori l'impresa abilitata esecutrice dell'intervento deve rilasciare al committente la dichiarazione di fine lavori. La dichiarazione è sottoscritta dall'esecutore dei lavori o dal responsabile tecnico dell'impresa stessa.
        2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:

                a) i dati anagrafici della ditta abilitata all'esecuzione dei lavori;

                b) le generalità e l'indirizzo del committente;
                c) la descrizione dei lavori eseguiti;

                d) l'elenco dei materiali e dei componenti utilizzati;

                e) la dichiarazione che i materiali e i componenti utilizzati sono conformi alla normativa tecnica vigente.

        3. I dati di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2, possono essere inseriti nella fattura o nella ricevuta fiscale relativa ai lavori eseguiti dall'impresa.
        4. Anche nel caso di interventi di ordinaria manutenzione sussiste l'obbligo di rilascio della dichiarazione di fine lavori.
        5. Per ordinaria manutenzione si intende quanto previsto dalle norme UNI e CEI.


Art. 9.

(Responsabilità del committente).

        1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di cui all'articolo 1 esclusivamente ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.


Art. 10.

(Sanzioni).

        1. Alla violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 9, consegue, a carico del committente, l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro.
        2. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, consegue l'applicazione a carico dell'impresa esecutrice, di una sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro, nonché la segnalazione alla commissione provinciale competente ai sensi dell'articolo 7.
        3. In caso di accertato utilizzo di materiale e di componenti con caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 8, comma 2, lettera e), si applica, a carico dell'impresa esecutrice, una sanzione amministrativa da 500 euro a 1000 euro, oltre all'obbligo della sostituzione a proprie spese dei componenti riscontrati non a norma; è, altresì, prevista la segnalazione alla commissione provinciale competente ai sensi dell'articolo 7.
        4. Le violazioni alle disposizioni previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, lettera e), accertate mediante verifica su richiesta del committente o in qualunque altro modo, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 2, comma 1, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio della commissione provinciale competenti ai sensi dell'articolo 7.
        5. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e alla complessità dei lavori eseguiti, al grado di pericolosità e ad altre circostanze oggettive e soggettive della violazione.
        6. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono acquisite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono destinate al finanziamento delle commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 7.
        7. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli organi competenti provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        8. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con regolamento adottato dal Ministro dell'attività produttive, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e di sicurezza degli elettrodomestici nonché sulla base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.


Art. 11.

(Adeguamento delle norme comunali
e regionali).

        1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le proprie norme, qualora in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.


Art. 12.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione