XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3851
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione delle attività di riparazione degli
elettrodomestici).
1. Sono soggette alla presente legge le operazioni di
installazione, di rimozione e di riparazione dei grandi a dei
piccoli elettrodomestici, l'installazione, la rimozione e la
riparazione degli apparecchi a gas per uso domestico
utilizzati per la cottura degli alimenti, la loro
trasformazione e il loro adeguamento ad altri tipi di gas, le
eventuali operazioni di adattamento all'impianto elettrico,
all'impianto idrico o all'impianto di alimentazione del gas,
per il corretto posizionamento degli elettrodomestici stessi,
nonché l'installazione di condizionatori d'aria e il loro
relativo allacciamento all'impianto elettrico.
Art. 2.
(Soggetti abilitati).
1. Sono abilitate alle operazioni di cui all'articolo 1,
le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte al
registro delle ditte previsto dall'articolo 50 del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni, o all'albo provinciale delle imprese artigiane
istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985,
n. 443, e successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
stabiliti all'articolo 3, da parte di un responsabile tecnico;
tale incarico può essere assunto dal titolare, dal legale
rappresentante o da un socio dell'impresa in possesso dei
suddetti requisiti, o può essere da questi delegato a un
soggetto diverso, purché in possesso dei medesimi
requisiti.
3. La delega di cui al comma 2 può essere affidata a
soggetti in rapporto di dipendenza o di collaborazione
coordinata e continuativa con l'azienda.
Art. 3.
(Requisiti tecnico-professionali).
1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 2, commi 2
e 3, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti
tecnico-professionali:
a) diploma di laurea o diploma universitario in
materia tecnica conseguito presso una università degli studi
statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione in materia tecnica, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, nonché un
documentato periodo di inserimento di almeno un anno, anche
non continuativo, alle dirette dipendenze di un'impresa
operante nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, o
di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale,
nonché un documentato periodo di inserimento di almeno due
anni, anche non continuativi, alle dirette dipendenze di
un'impresa operante nell'ambito delle attività di cui
all'articolo 1, o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo
ramo di attività dell'impresa stessa;
d) prestazione lavorativa svolta alle dirette
dipendenze di un'impresa operante nell'ambito delle attività
di cui all'articolo 1, o di un ufficio tecnico interno, nel
medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo,
non inferiore a due anni, anche non continuativi, in qualità
di operaio almeno con qualifica di specializzato;
e) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di un'impresa operante nell'ambito delle attività
di cui all'articolo 1, o di un ufficio tecnico interno, nel
medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, anche non continuativi, in qualità
di operaio almeno con qualifica di specializzato;
f) superamento di un esame teorico-pratico sulla
base dei programmi approvati con decreto del Ministro delle
attività produttive, su proposta delle commissioni provinciali
di cui all'articolo 7, previa prestazione lavorativa svolta
come dipendente o come collaboratore coordinato e continuativo
per almeno tre anni in un'attività diversa, purché compatibile
e giudicata idonea dalla citata commissione provinciale
competente sulla base di appositi criteri stabiliti dal
Ministro delle attività produttive.
2. Per prestazione lavorativa svolta alle dirette
dipendenze di un'impresa, di cui alle lettere b), c), d)
ed e) del comma 1 deve intendersi il rapporto di
lavoro subordinato e ogni altra forma di collaborazione
tecnica nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del
titolare, del legale rappresentante, dei soci e dei
collaboratori familiari.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
definisce, con apposito decreto, le materie
tecnico-scientifiche e le specializzazioni previste alle
lettere a), b) e c) del comma 1.
Art. 4.
(Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali).
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di
cui all'articolo 3 è espletato dalla commissione provinciale
di cui all'articolo 7.
2. Coloro i quali intendono esercitare l'attività di cui
all'articolo 1, presentano alla commissione provinciale di cui
all'articolo 7 domanda di abilitazione corredata da
dichiarazione, con firma autenticata, del possesso di almeno
uno dei requisiti di cui all'articolo 3. All'atto della
presentazione della domanda è rilasciata una apposita
ricevuta.
3. La commissione provinciale competente ai sensi
dell'articolo 7 deve provvedere, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al
comma 2, all'espletamento degli accertamenti necessari per il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, acquisendo
la necessaria documentazione; decorso tale termine, i
requisiti tecnico-professionali si intendono riconosciuti con
la dimostrazione del solo possesso della ricevuta di
presentazione della domanda.
Art. 5.
(Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali).
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali le imprese che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte per
le attività di cui all'articolo 1, anche se svolte come
attività secondarie o di supporto alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o all'albo provinciale
delle imprese artigiane istituito ai sensi dell'articolo 5
della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, tramite le commissioni provinciali competenti ai
sensi dell'articolo 7 effettuano il riconoscimento
dell'abilitazione delle imprese di cui al comma 1 ad
esercitare le attività di cui alla presente legge.
Art. 6.
(Annotazione dell'abilitazione).
1. Le imprese alle quali sono riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 5 della presente
legge, hanno diritto all'annotazione dell'abilitazione
conseguita sul certificato di iscrizione alla competente
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
all'albo provinciale delle imprese artigiane istituito ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni.
Art. 7.
(Commissione provinciale).
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente è istituita una commissione
provinciale alla quale sono attribuiti i compiti stabiliti al
comma 3.
2. La commissione provinciale redige e approva un
regolamento interno per l'organizzazione delle proprie
attività.
3. Alla commissione provinciale sono affidati i seguenti
compiti:
a) accertare la sussistenza dei requisiti
tecnico-professionali di cui agli articoli 3 e 4;
b) organizzare, con frequenza almeno annuale,
sessioni di esame per l'accertamento dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi di quanto indicato
dall'articolo 3, comma 1, lettera f);
c) accertare eventuali comportamenti abusivi e
comunque difformi da quanto previsto dalla presente legge e
segnalarli alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei
conseguenti provvedimenti.
Art. 8.
(Dichiarazione di fine lavori).
1. Al termine dei lavori l'impresa abilitata esecutrice
dell'intervento deve rilasciare al committente la
dichiarazione di fine lavori. La dichiarazione è sottoscritta
dall'esecutore dei lavori o dal responsabile tecnico
dell'impresa stessa.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) i dati anagrafici della ditta abilitata
all'esecuzione dei lavori;
b) le generalità e l'indirizzo del committente;
c) la descrizione dei lavori eseguiti;
d) l'elenco dei materiali e dei componenti
utilizzati;
e) la dichiarazione che i materiali e i componenti
utilizzati sono conformi alla normativa tecnica vigente.
3. I dati di cui alle lettere da a) ad e) del
comma 2, possono essere inseriti nella fattura o nella
ricevuta fiscale relativa ai lavori eseguiti dall'impresa.
4. Anche nel caso di interventi di ordinaria manutenzione
sussiste l'obbligo di rilascio della dichiarazione di fine
lavori.
5. Per ordinaria manutenzione si intende quanto previsto
dalle norme UNI e CEI.
Art. 9.
(Responsabilità del committente).
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di cui
all'articolo 1 esclusivamente ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 2.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Alla violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 9,
consegue, a carico del committente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro.
2. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo
8, comma 1, consegue l'applicazione a carico dell'impresa
esecutrice, di una sanzione amministrativa da 100 euro a 300
euro, nonché la segnalazione alla commissione provinciale
competente ai sensi dell'articolo 7.
3. In caso di accertato utilizzo di materiale e di
componenti con caratteristiche diverse da quelle previste
dall'articolo 8, comma 2, lettera e), si applica, a
carico dell'impresa esecutrice, una sanzione amministrativa da
500 euro a 1000 euro, oltre all'obbligo della sostituzione a
proprie spese dei componenti riscontrati non a norma; è,
altresì, prevista la segnalazione alla commissione provinciale
competente ai sensi dell'articolo 7.
4. Le violazioni alle disposizioni previste dall'articolo
8, commi 1 e 2, lettera e), accertate mediante verifica
su richiesta del committente o in qualunque altro modo, se
reiterate per più di tre volte da parte delle imprese
abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità,
la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle
imprese artigiane, di cui all'articolo 2, comma 1, su proposta
dei soggetti accertatori e su giudizio della commissione
provinciale competenti ai sensi dell'articolo 7.
5. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono determinate nella misura variabile tra il minimo e il
massimo, con riferimento alla entità e alla complessità dei
lavori eseguiti, al grado di pericolosità e ad altre
circostanze oggettive e soggettive della violazione.
6. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo sono acquisite
dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e sono destinate al finanziamento delle
commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 7.
7. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo provvedono gli organi competenti provinciali delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con
regolamento adottato dal Ministro dell'attività produttive,
sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di
prevenzione e di sicurezza degli elettrodomestici nonché sulla
base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto
nazionale di statistica.
Art. 11.
(Adeguamento delle norme comunali
e regionali).
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le
proprie norme, qualora in contrasto con le disposizioni
stabilite dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.