XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3850
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
(ANIA), l'Automobil club d'Italia (ACI) e i rappresentanti
delle imprese costruttrici di autoveicoli, al fine di
contrastare il fenomeno dei furti d'auto, mediante apposito
accordo, provvedono alla istituzione di una banca dati, la cui
gestione è affidata all'ACI, sotto la diretta responsabilità
del proprio direttore.
2. L'accordo di cui al comma 1 è reso esecutivo con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
emanato di concerto con il Ministro delle attività
produttive.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, i proprietari dei
veicoli a motore, compresi i rimorchi e le roulotte,
hanno l'obbligo di far marchiare le più importanti parti
asportabili di ogni autoveicolo, compreso il motore, con un
numero di serie identico a quello del telaio, entro una
settimana dalla loro messa in circolazione. In mancanza di
tale marchiatura non può essere stipulato il contratto di
assicurazione contro il furto.
2. Il numero della marchiatura è riportato sui documenti
di circolazione e sulle polizze assicurative relativi ai
veicoli di cui al comma 1.
Art. 3.
1. I soggetti che procedono alla marchiatura dei veicoli
ai sensi dell'articolo 2 hanno l'obbligo di trasmettere il
numero della marchiatura e gli altri dati che identificano il
veicolo e il suo proprietario, ai fini dell'inserimento nella
banca dati di cui all'articolo 1.
2. L'obbligo di cui al comma 1 grava altresì sul pubblico
ufficiale che stende l'atto di trasferimento della proprietà
di un veicolo già in circolazione.
Art. 4.
1. La banca dati di cui all'articolo 1 deve essere attiva
tutti i giorni dell'anno durante le ventiquattro ore e
raggiungibile con un numero telefonico unico per tutto il
territorio nazionale per gli organi di polizia e le società di
assicurazione. La chiamata telefonica è gratuita. A tale fine
l'ACI stipula una apposita convenzione con la società
telefonica per stabilire forfettariamente il costo del
servizio.
2. L'ANIA e le imprese costruttrici di autoveicoli
contribuiscono, secondo le quote convenute nell'accordo di cui
all'articolo 1, alle spese per la istituzione della banca dati
e per la sua gestione da parte dell'ACI.
Art. 5.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti adotta, con proprio decreto emanato di concerto
con il Ministro dell'interno, il relativo regolamento di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.