XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3846
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici).
1. La Repubblica garantisce ad ogni cittadino il diritto
di accesso ai servizi informatici, ai servizi telematici
pubblici e ai servizi di pubblica utilità.
2. E', altresì, garantito il diritto di accesso di cui al
comma 1 ai soggetti diversamente abili, nonché il diritto
all'uso da parte degli stessi delle applicazioni informatiche,
in attuazione del principio di uguaglianza, di cui
all'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Soggetti).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici
economici, alle aziende e alle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai comuni,
alle istituzioni universitarie e agli enti di assistenza
pubblici.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a garantire ai
propri dipendenti diversamente abili la possibilità di operare
con l'ausilio di tecnologie assistite compatibili con il grado
di abilità di ciascuno.
Art. 3.
(Princìpi di accessibilità
ai siti informatici e telematici).
1. Le informazione e le procedure di accesso ai sistemi
informatici e telematici devono sempre garantire la
separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione.
2. Il contenuto dell'informazione deve essere sempre
disponibile anche secondo modalità alternative di
presentazione.
3. Le immagini e i suoni rilevanti ai fini
dell'informazione delle procedure di accesso devono essere
associati a riferimenti testuali e descrittivi che ne
chiariscano o sostituiscano la funzione.
4. Il contenuto testuale può essere arricchito,
specificato o chiarito con immagini, con suoni, con animazioni
o con filmati in modo da facilitare la comunicazione e la
fruizione delle informazioni.
5. In ogni caso, devono sempre essere assicurate in ogni
presentazione dell'informazione la facilità di uso e la
chiarezza del linguaggio.
Art. 4.
(Banche dati).
1. Le procedure di consultazione in via telematica delle
banche dati devono essere chiare e semplici e prevedere
accessi alternativi e facilitati adeguati alle esigenze dei
cittadini diversamente abili.
2. Nell'erogazione dei servizi telematici si devono
prevedere anche procedure alternative all'interazione
telematica quali procedure teleassistite tramite operatore.
Art. 5.
(Accessibilità dei siti web).
1. I siti web devono essere accessibili agli utenti
in conformità a quanto disposto dalla circolare della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica 13 marzo 2001, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001, dalla
circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA) 6 settembre 2001, n. 32, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001, e
dalla raccomandazione 5 maggio 1999 del Consorzio mondiale del
web, recante le linee guida sull'accessibilità dei
contenuti. I siti web devono, altresì, essere progettati
in modo da tenere conto della varietà di esigenze di tutti i
potenziali utilizzatori anche al fine di garantire la loro
consultazione da parte dei cittadini diversamente abili.
2. La progettazione di un sito web, per essere
accessibile agli utenti, deve essere basata sulla separazione
dei contenuti dalle modalità di presentazione ed essere
realizzata, per essere accessibile agli utenti diversamente
abili, in conformità alla citata circolare dell'AIPA 6
settembre 2001, n. 32.
Art. 6.
(Funzioni del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie).
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, procede
periodicamente alla verifica della corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente legge e in particolare:
a) favorisce e coordina lo sviluppo di tecnologie
assistite da porre al servizio degli utenti diversamente
abili;
b) favorisce la realizzazione di progetti di
interoperatività e di collaborazione tra le pubbliche
amministrazioni per una gestione ottimizzata dei servizi
offerti all'utenza;
c) favorisce lo sviluppo e la sperimentazione di
nuovi servizi telematici;
d) favorisce la comunicazione con gli utenti,
garantendo loro la possibilità di segnalare difficoltà di
funzionamento dei siti telematici;
e) favorisce la divulgazione delle informazioni
per orientare l'utente nell'accesso ai servizi informatici e
telematici.
Art. 7.
(Formazione professionale).
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 realizzano
programmi di formazione professionale per i propri dipendenti
finalizzati a garantire l'accesso ai servizi informatici e
telematici con particolare attenzione per i soggetti
diversamente abili.