XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3846




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici).

        1. La Repubblica garantisce ad ogni cittadino il diritto di accesso ai servizi informatici, ai servizi telematici pubblici e ai servizi di pubblica utilità.
        2. E', altresì, garantito il diritto di accesso di cui al comma 1 ai soggetti diversamente abili, nonché il diritto all'uso da parte degli stessi delle applicazioni informatiche, in attuazione del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione.


Art. 2.

(Soggetti).

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende e alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai comuni, alle istituzioni universitarie e agli enti di assistenza pubblici.
        2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a garantire ai propri dipendenti diversamente abili la possibilità di operare con l'ausilio di tecnologie assistite compatibili con il grado di abilità di ciascuno.


Art. 3.

(Princìpi di accessibilità
ai siti informatici e telematici).

        1. Le informazione e le procedure di accesso ai sistemi informatici e telematici devono sempre garantire la separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione.
        2. Il contenuto dell'informazione deve essere sempre disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione.
        3. Le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell'informazione delle procedure di accesso devono essere associati a riferimenti testuali e descrittivi che ne chiariscano o sostituiscano la funzione.
        4. Il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini, con suoni, con animazioni o con filmati in modo da facilitare la comunicazione e la fruizione delle informazioni.
        5. In ogni caso, devono sempre essere assicurate in ogni presentazione dell'informazione la facilità di uso e la chiarezza del linguaggio.


Art. 4.

(Banche dati).

        1. Le procedure di consultazione in via telematica delle banche dati devono essere chiare e semplici e prevedere accessi alternativi e facilitati adeguati alle esigenze dei cittadini diversamente abili.
        2. Nell'erogazione dei servizi telematici si devono prevedere anche procedure alternative all'interazione telematica quali procedure teleassistite tramite operatore.


Art. 5.

(Accessibilità dei siti web).

        1. I siti web devono essere accessibili agli utenti in conformità a quanto disposto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 13 marzo 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001, dalla circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) 6 settembre 2001, n. 32, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001, e dalla raccomandazione 5 maggio 1999 del Consorzio mondiale del web, recante le linee guida sull'accessibilità dei contenuti. I siti web devono, altresì, essere progettati in modo da tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori anche al fine di garantire la loro consultazione da parte dei cittadini diversamente abili.
        2. La progettazione di un sito web, per essere accessibile agli utenti, deve essere basata sulla separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione ed essere realizzata, per essere accessibile agli utenti diversamente abili, in conformità alla citata circolare dell'AIPA 6 settembre 2001, n. 32.


Art. 6.

(Funzioni del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie).

        1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, procede periodicamente alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e in particolare:

            a) favorisce e coordina lo sviluppo di tecnologie assistite da porre al servizio degli utenti diversamente abili;

            b) favorisce la realizzazione di progetti di interoperatività e di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni per una gestione ottimizzata dei servizi offerti all'utenza;

            c) favorisce lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi servizi telematici;

            d) favorisce la comunicazione con gli utenti, garantendo loro la possibilità di segnalare difficoltà di funzionamento dei siti telematici;

            e) favorisce la divulgazione delle informazioni per orientare l'utente nell'accesso ai servizi informatici e telematici.

Art. 7.

(Formazione professionale).

        1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 realizzano programmi di formazione professionale per i propri dipendenti finalizzati a garantire l'accesso ai servizi informatici e telematici con particolare attenzione per i soggetti diversamente abili.



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