XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3845




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Eliminazione delle barriere
tecno-informatiche).

        1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute ad adeguare i propri siti web, nonché l'eventuale materiale informatico da loro prodotto e destinato all'utenza al rispetto delle norme emanate con il decreto di cui al comma 2, al fine di consentire l'accessibilità e la fruibilità necessarie al loro soddisfacente utilizzo da parte dei cittadini diversamente abili.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie provvede ad emanare, con proprio decreto, le norme utili per la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi basati sulle tecnologie del web, per i fini cui al comma 1, sulla base delle linee guida Web accessibility initiative (WAI) predisposte dal Consorzio mondiale del web (W3C) che rappresentano il livello minimo di conformità. Tali norme sono aggiornate sulla base degli sviluppi e dei progressi delle nuove tecnologie.
        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli enti pubblici economici, alle società pubbliche che si occupano di informazione, alle biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende pubbliche di telecomunicazione, alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a quelle a partecipazione pubblica, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea nonché alle agenzie ed ai soggetti privati che ricevono incarichi dalle pubbliche amministrazioni e che sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i dati risultanti dall'incarico.
        4. I siti web di altri soggetti, pubblici o privati, che comunque rispondono ai requisiti di cui al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato in un apposito sito INTERNET, a cura del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, finalizzato alla divulgazione e al costante aggiornamento dei siti che hanno provveduto a recepire le norme di cui al comma 2. Tale elenco è suddiviso per categorie e servizi forniti, al fine di rendere più agevole la sua consultazione.
        5. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie provvede altresì e dare adeguata divulgazione all'elenco di cui al comma 4. Ai soggetti inseriti nell'elenco è riconosciuta una certificazione di "qualità sociale".
        6. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie svolge un'azione di monitoraggio di controllo sull'effettiva accessibilità dei siti web, nonché sul rispetto delle norme di cui al comma 2 da parte dei soggetti di cui al presente articolo.


Art. 2.

(Integrazione del personale
diversamente abile).

        1. Al fine di una più completa e soddisfacente integrazione del personale diversamente abile nelle attività degli uffici e per migliorare la accessibilità dei siti web, degli strumenti hardware e delle applicazioni software da parte degli operatori e utenti diversamente abili, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, nelle quali è presente personale dipendente o studenti diversamente abili, sono tenute a dotarsi di postazioni informatiche con caratteristiche hardware e software opportunamente dedicate a adeguate al loro utilizzo da parte dei dipendenti o studenti medesimi.
        2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, ciascuna amministrazione predispone corsi di formazione e di aggiornamento destinati sia ad istruire il personale diversamente abile all'utilizzo degli strumenti informatici sia alla preparazione professionale degli operatori web-master.


Art. 3.

(Agevolazioni fiscali).

        1. La quota di reddito destinata ad investimenti finalizzati alla progettazione e alla produzione di sussidi tecnici, telematici e informatici, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, specificatamente volti a consentirne un utilizzo autonomo da parte dei soggetti diversamente abili non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta di reddito delle persone giuridiche.
        2. Le aziende e i soggetti di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 1, che adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini diversamente abili, usufruiscono di una defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi, nel corso dell'anno fiscale successivo a quello dell'effettuazione degli investimenti stessi.
        3. Ai cittadini diversamente abili è concesso, per il solo anno 2003, un contributo pro-capite per un importo massimo di 500 euro per l'acquisto dei sussidi tecnici, informatici, delle tecnologie, dei componenti e degli strumenti necessari per l'adattamento alle specifiche disabilità, al fine di agevolare l'uso degli strumenti informatici da parte degli stessi soggetti.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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