XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3845
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Eliminazione delle barriere
tecno-informatiche).
1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute ad
adeguare i propri siti web, nonché l'eventuale materiale
informatico da loro prodotto e destinato all'utenza al
rispetto delle norme emanate con il decreto di cui al comma 2,
al fine di consentire l'accessibilità e la fruibilità
necessarie al loro soddisfacente utilizzo da parte dei
cittadini diversamente abili.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
provvede ad emanare, con proprio decreto, le norme utili per
la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi
basati sulle tecnologie del web, per i fini cui al comma
1, sulla base delle linee guida Web accessibility
initiative (WAI) predisposte dal Consorzio mondiale del
web (W3C) che rappresentano il livello minimo di
conformità. Tali norme sono aggiornate sulla base degli
sviluppi e dei progressi delle nuove tecnologie.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì agli enti pubblici economici, alle società pubbliche
che si occupano di informazione, alle biblioteche pubbliche,
alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli
enti di assistenza pubblici, alle aziende pubbliche di
telecomunicazione, alle aziende esercenti servizi in
convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate
regionali e a quelle a partecipazione pubblica, nonché a tutti
gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici
nazionali o dell'Unione europea nonché alle agenzie ed ai
soggetti privati che ricevono incarichi dalle pubbliche
amministrazioni e che sono tenuti a mettere a disposizione del
pubblico i dati risultanti dall'incarico.
4. I siti web di altri soggetti, pubblici o privati,
che comunque rispondono ai requisiti di cui al comma 2, sono
inseriti in un elenco pubblicato in un apposito sito INTERNET,
a cura del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
finalizzato alla divulgazione e al costante aggiornamento dei
siti che hanno provveduto a recepire le norme di cui al comma
2. Tale elenco è suddiviso per categorie e servizi forniti, al
fine di rendere più agevole la sua consultazione.
5. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie provvede
altresì e dare adeguata divulgazione all'elenco di cui al
comma 4. Ai soggetti inseriti nell'elenco è riconosciuta una
certificazione di "qualità sociale".
6. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie svolge
un'azione di monitoraggio di controllo sull'effettiva
accessibilità dei siti web, nonché sul rispetto delle
norme di cui al comma 2 da parte dei soggetti di cui al
presente articolo.
Art. 2.
(Integrazione del personale
diversamente abile).
1. Al fine di una più completa e soddisfacente
integrazione del personale diversamente abile nelle attività
degli uffici e per migliorare la accessibilità dei siti
web, degli strumenti hardware e delle applicazioni
software da parte degli operatori e utenti diversamente
abili, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, con particolare riguardo alle scuole
di ogni ordine e grado, nelle quali è presente personale
dipendente o studenti diversamente abili, sono tenute a
dotarsi di postazioni informatiche con caratteristiche
hardware e software opportunamente dedicate a
adeguate al loro utilizzo da parte dei dipendenti o studenti
medesimi.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, ciascuna
amministrazione predispone corsi di formazione e di
aggiornamento destinati sia ad istruire il personale
diversamente abile all'utilizzo degli strumenti informatici
sia alla preparazione professionale degli operatori
web-master.
Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).
1. La quota di reddito destinata ad investimenti
finalizzati alla progettazione e alla produzione di sussidi
tecnici, telematici e informatici, compresi i relativi
accessori e strumenti necessari per l'adattamento,
specificatamente volti a consentirne un utilizzo autonomo da
parte dei soggetti diversamente abili non concorre a formare
il reddito imponibile ai fini dell'imposta di reddito delle
persone giuridiche.
2. Le aziende e i soggetti di cui ai commi 3 e 4,
dell'articolo 1, che adeguano i propri servizi telematici per
migliorarne l'accessibilità e la fruibilità da parte dei
cittadini diversamente abili, usufruiscono di una
defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti
specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi,
nel corso dell'anno fiscale successivo a quello
dell'effettuazione degli investimenti stessi.
3. Ai cittadini diversamente abili è concesso, per il solo
anno 2003, un contributo pro-capite per un importo
massimo di 500 euro per l'acquisto dei sussidi tecnici,
informatici, delle tecnologie, dei componenti e degli
strumenti necessari per l'adattamento alle specifiche
disabilità, al fine di agevolare l'uso degli strumenti
informatici da parte degli stessi soggetti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri
per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 2 e
3.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 50 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.