XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3840




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Chiunque compie attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di una copia genetica di un essere umano, utilizzando il metodo della clonazione o qualsiasi altro metodo finalizzato ad ottenere lo stesso risultato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
        2. Chiunque compie attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di cellule umane differenziate o alla modificazione di uno o più tratti del codice genetico umano, fatti salvi quelli per i quali sia dimostrata la correlazione con patologie o con disfunzioni fisiche, nonché attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di un essere umano che escluda uno dei due soggetti della riproduzione stessa, riducendo da due a uno il numero dei patrimoni genetici interessati, è punito ai sensi dei commi 1 e 5.
        3. La pena di cui ai commi 1 e 5 si applica, altresì, a chiunque dirige, organizza, finanzia o pubblicizza le attività di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2.
        4. La pena di cui al comma 1 è aumentata se dalle attività di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2 deriva la fecondazione di un ovulo.
        5. La condanna ai sensi del presente articolo comporta l'interdizione perpetua dall'esercizio dello professione medica.



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