XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3836




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, di cui alla ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, e successive modificazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri č autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine č autorizzato un limite di impegno quindicennale di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivitā bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
        2. Le risorse disponibili ai sensi del comma 1 del presente articolo sono destinate agli interventi sul patrimonio edilizio, adibito a civile abitazione, ricadente nelle prioritā A, B equiparata alla A, e B, come definite e individuate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 14, della citata ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2695 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1997, e dall'articolo 17 della ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1999, per i quali l'approvazione comunale definitiva del progetto di riparazione o di ricostruzione č intervenuta prima della scadenza del termine perentorio, stabilito dall'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3194 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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