XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3836
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 7 e
11 maggio 1984, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio
e Campania, di cui alla ordinanza del Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17
febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 27 febbraio 1987, e successive modificazioni, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri č autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine č autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 19 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca europea per gli investimenti, con la
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa
depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivitā bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Le risorse disponibili ai sensi del comma 1 del
presente articolo sono destinate agli interventi sul
patrimonio edilizio, adibito a civile abitazione, ricadente
nelle prioritā A, B equiparata alla A, e B, come definite e
individuate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 14, della
citata ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987,
dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2695 del 13
ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 ottobre 1997, e dall'articolo 17 della ordinanza del
Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile
n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1999, per i quali
l'approvazione comunale definitiva del progetto di riparazione
o di ricostruzione č intervenuta prima della scadenza del
termine perentorio, stabilito dall'ordinanza del Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3194
del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 19 aprile 2002.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
determinato in 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.