XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3833
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica, secondo le norme del
proprio Regolamento, dei titoli di ammissione, delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi
componenti.
I Regolamenti di ciascuna Camera disciplinano la
istituzione di organi di garanzia con il compito di proporre
all'Assemblea le deliberazioni relative ai giudizi di cui al
primo comma nonché quelle relative all'articolo 68, garantendo
la rappresentanza paritaria dei gruppi parlamentari della
maggioranza e della opposizione.
Su tali proposte di deliberazione le Camere decidono in
via definitiva".
Art. 2.
1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni comunque e ovunque
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
I membri del Parlamento possono essere chiamati a
rispondere se le espressioni formulate al di fuori delle sedi
parlamentari sono, per i modi e i termini usati, di per sé
lesive della altrui dignità.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale, né essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, mantenuto in detenzione, sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazioni in qualsiasi forma, anche
indiretta, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
La Camera cui il parlamentare appartiene, anche su istanza
dell'interessato, nega l'autorizzazione quando accerta che
l'azione è stata intrapresa per fini persecutori o quando la
privazione della libertà personale può pregiudicare lo
svolgimento della attività parlamentare. In tale ultimo caso
l'esecuzione del provvedimento restrittivo è sospesa per tutta
la durata del mandato parlamentare.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulli e irripetibili, e la relativa
documentazione deve essere immediatamente distrutta.
I Regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l'attuazione
delle disposizioni del presente articolo".