XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3831




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e finalità).

        1. La presente legge reca norme finalizzate al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei "murales" ebrei siti in Santa Maria al Bagno, in provincia di Lecce, quali testimonianze grafico-artistiche della presenza degli ebrei in quella località, e alla istituzione del Museo dell'Accoglienza di cui all'articolo 3.


Art. 2.

(Recupero dei "murales").

        1. Gli interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione dei "murales" di cui all'articolo 1 sono realizzati secondo un piano generale di indirizzo di durata triennale predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3 del presente articolo.
        2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 prevede:

            a) l'individuazione dei "murales" sui quali si ritiene necessario intervenire per il loro particolare valore storico-testimoniale;

            b) la definizione degli interventi necessari per il recupero, il restauro, la valorizzazione e la conservazione dei "murales", onde assicurarne il risanamento conservativo e il recupero funzionale;

            c) la collocazione dei "murales" all'interno del Museo dell'Accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 3, affinché le testimonianze fotografiche e documentali relative ai campi di prigionia e di internamento dell'intera Puglia, possano avere una più idonea conoscibilità per studiosi e turisti;
            d) l'istituzione del Museo dell'Accoglienza di cui all'articolo 3.

        3. La definizione del piano generale di indirizzo di cui al comma 1 è realizzata da un'apposita conferenza di servizi, indetta e convocata dal presidente della regione Puglia, che la presiede, cui partecipano un delegato del Ministero per i beni e le attività culturali, l'assessore regionale competente in materia di beni culturali, il sindaco del comune di Nardò o un suo rappresentante e il presidente della provincia di Lecce. Tale conferenza provvede a definire un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di indirizzo.
        4. La regione Puglia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo adotta con proprio decreto, nei tre mesi successivi alla data di trasmissione.


Art. 3.

(Istituzione del Museo dell'Accoglienza).

        1. E' istituito il Museo dell'Accoglienza, con sede presso l'edificio scolastico di Santa Maria al Bagno, in provincia di Lecce, all'interno del quale sono collocati e conservati i "murales" di cui all'articolo 1. All'interno del Museo è prevista altresì l'istituzione di un centro studi, utilizzato dalle istituzioni e dalle associazioni culturali che, a livello nazionale e internazionale, si occupano del tema della Shoah, al fine della conservazione della memoria storica di un tragico evento sviluppatosi anche nella Puglia, nonché per raccogliere ulteriori elementi indispensabili per una più autentica ricostruzione storica.


Art. 4.

(Fondo speciale).

        1. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un fondo speciale, gestito dalla regione Puglia.
        2. Alla formazione del fondo di cui al comma 1 concorrono:

            a) uno stanziamento di 500 mila euro, per ciascuno dei tre anni di durata del piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, per complessivi 1,5 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;

            b) i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni culturali, nonché le erogazioni spontanee di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, finalizzate alla memoria e al ricordo delle persecuzioni subite dagli ebrei.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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