XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3831
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge reca norme finalizzate al recupero,
alla salvaguardia e alla valorizzazione dei "murales" ebrei
siti in Santa Maria al Bagno, in provincia di Lecce, quali
testimonianze grafico-artistiche della presenza degli ebrei in
quella località, e alla istituzione del Museo dell'Accoglienza
di cui all'articolo 3.
Art. 2.
(Recupero dei "murales").
1. Gli interventi di recupero, di restauro e di
valorizzazione dei "murales" di cui all'articolo 1 sono
realizzati secondo un piano generale di indirizzo di durata
triennale predisposto dalla conferenza di servizi di cui al
comma 3 del presente articolo.
2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1
prevede:
a) l'individuazione dei "murales" sui quali si
ritiene necessario intervenire per il loro particolare valore
storico-testimoniale;
b) la definizione degli interventi necessari per
il recupero, il restauro, la valorizzazione e la conservazione
dei "murales", onde assicurarne il risanamento conservativo e
il recupero funzionale;
c) la collocazione dei "murales" all'interno del
Museo dell'Accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 3,
affinché le testimonianze fotografiche e documentali relative
ai campi di prigionia e di internamento dell'intera Puglia,
possano avere una più idonea conoscibilità per studiosi e
turisti;
d) l'istituzione del Museo dell'Accoglienza di cui
all'articolo 3.
3. La definizione del piano generale di indirizzo di cui
al comma 1 è realizzata da un'apposita conferenza di servizi,
indetta e convocata dal presidente della regione Puglia, che
la presiede, cui partecipano un delegato del Ministero per i
beni e le attività culturali, l'assessore regionale competente
in materia di beni culturali, il sindaco del comune di Nardò o
un suo rappresentante e il presidente della provincia di
Lecce. Tale conferenza provvede a definire un piano
pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano
generale di indirizzo.
4. La regione Puglia, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, inoltra il piano generale di
indirizzo di cui al comma 1 al Ministro per i beni e le
attività culturali, che lo adotta con proprio decreto, nei tre
mesi successivi alla data di trasmissione.
Art. 3.
(Istituzione del Museo dell'Accoglienza).
1. E' istituito il Museo dell'Accoglienza, con sede presso
l'edificio scolastico di Santa Maria al Bagno, in provincia di
Lecce, all'interno del quale sono collocati e conservati i
"murales" di cui all'articolo 1. All'interno del Museo è
prevista altresì l'istituzione di un centro studi, utilizzato
dalle istituzioni e dalle associazioni culturali che, a
livello nazionale e internazionale, si occupano del tema della
Shoah, al fine della conservazione della memoria storica di un
tragico evento sviluppatosi anche nella Puglia, nonché per
raccogliere ulteriori elementi indispensabili per una più
autentica ricostruzione storica.
Art. 4.
(Fondo speciale).
1. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un fondo
speciale, gestito dalla regione Puglia.
2. Alla formazione del fondo di cui al comma 1
concorrono:
a) uno stanziamento di 500 mila euro, per ciascuno
dei tre anni di durata del piano generale di indirizzo di cui
all'articolo 2, per complessivi 1,5 milioni di euro, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attività culturali;
b) i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed
erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni
culturali, nonché le erogazioni spontanee di fondazioni ed
associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro,
finalizzate alla memoria e al ricordo delle persecuzioni
subite dagli ebrei.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 500 mila euro, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.