XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3830




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita di prodotti editoriali dedicati alla popolazione anziana.
        2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 editori e associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana e intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali dedicati alla popolazione anziana.
        3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma.
        5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali.
        6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa annua massima di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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