XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3830
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali un fondo finalizzato all'assegnazione di
contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati
per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e
vendita di prodotti editoriali dedicati alla popolazione
anziana.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 editori e
associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani
stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a
sostegno della popolazione anziana e intendono realizzare e
commercializzare prodotti editoriali dedicati alla popolazione
anziana.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i
criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei
contributi, sono disciplinati con regolamento, adottato dal
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e
le attività culturali conferisce alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo
istituito ai sensi del medesimo comma.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle
risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa annua
massima di un milione di euro. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.