XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3823




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il Museo nazionale della seta, di seguito denominato "Museo", con sede in Como, al quale sono trasferiti il personale e il patrimonio della Associazione per il Museo della seta di Como e del Museo didattico della seta.


Art. 2.

        1. Il Museo svolge i seguenti compiti:

                a) valorizza la cultura del tessile attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l'esposizione del patrimonio strumentale e documentale della storia del tessile;

                b) promuove l'acquisizione, a titolo oneroso e gratuito, e favorisce scambi e prestiti con altri musei o con privati, di materiali tecnologici, librari, documentari, iconografici e tessili;

                c) promuove iniziative ed attività culturali idonee a diffondere la conoscenza del settore tessile, in Italia e all'estero;

                d) istituisce premi e borse di studio a favore di studenti e giovani che si impegnano ad effettuare ricerche e studi attinenti la nascita e lo sviluppo del settore serico.


Art. 3.

        1. Il Museo può istituire sedi secondarie, dislocate sul territorio nazionale, nel rispetto di un quadro di programmazione stabilito dalla direzione del Museo stesso e assicurando la collaborazione con le regioni competenti.

Art. 4.

        1. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2004 e in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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