XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3823
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il Museo nazionale della seta, di seguito
denominato "Museo", con sede in Como, al quale sono trasferiti
il personale e il patrimonio della Associazione per il Museo
della seta di Como e del Museo didattico della seta.
Art. 2.
1. Il Museo svolge i seguenti compiti:
a) valorizza la cultura del tessile attraverso la
ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l'esposizione
del patrimonio strumentale e documentale della storia del
tessile;
b) promuove l'acquisizione, a titolo oneroso e
gratuito, e favorisce scambi e prestiti con altri musei o con
privati, di materiali tecnologici, librari, documentari,
iconografici e tessili;
c) promuove iniziative ed attività culturali
idonee a diffondere la conoscenza del settore tessile, in
Italia e all'estero;
d) istituisce premi e borse di studio a favore di
studenti e giovani che si impegnano ad effettuare ricerche e
studi attinenti la nascita e lo sviluppo del settore
serico.
Art. 3.
1. Il Museo può istituire sedi secondarie, dislocate sul
territorio nazionale, nel rispetto di un quadro di
programmazione stabilito dalla direzione del Museo stesso e
assicurando la collaborazione con le regioni competenti.
Art. 4.
1. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2004 e in 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali; e quanto a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere
dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.