XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3820
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo Carrarese).
1. E' istituito il Museo Carrarese, di seguito denominato
"Museo", con sede in Padova.
2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo è
autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2003,
4.000.000 di euro per l'anno 2004 e 4.000.000 di euro per
l'anno 2005.
Art. 2.
(Finalità).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre materiale e opere che si riferiscono alla storia
della città di Padova e alla storia della signoria dei
Carraresi;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con
altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni
esistenti;
c) promuovere iniziative e attività culturali,
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio conservato.
Art. 3.
(Struttura organizzativa).
1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita
fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27
novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Alla Fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero
per i beni e le attività culturali, possono partecipare il
comune di Padova, la provincia di Padova, la regione Veneto,
l'università di Padova, le associazioni di categoria, le
fondazioni bancarie nonché altri soggetti pubblici e
privati.
3. Il direttore scientifico del Museo è nominato
dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 4.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.