XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3820




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Museo Carrarese).

        1. E' istituito il Museo Carrarese, di seguito denominato "Museo", con sede in Padova.
        2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2003, 4.000.000 di euro per l'anno 2004 e 4.000.000 di euro per l'anno 2005.


Art. 2.

(Finalità).

            1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

                a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale e opere che si riferiscono alla storia della città di Padova e alla storia della signoria dei Carraresi;

                b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

                c) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato.


Art. 3.

(Struttura organizzativa).

        1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Alla Fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Padova, la provincia di Padova, la regione Veneto, l'università di Padova, le associazioni di categoria, le fondazioni bancarie nonché altri soggetti pubblici e privati.
        3. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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