XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3819
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le parole "quarto", "quattro" e "quadriennale"
contenute negli articoli 12 e 25, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e
"settennale".
Art. 2.
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio l999, n. 153, le parole: ", se il trasferimento avviene
entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" e le parole: ", entro lo stesso termine,"
sono soppresse.
Art. 3.
1. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte le seguenti
parole: "per un valore complessivo superiore al 10 per cento
del patrimonio della fondazione".
Art. 4.
1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'ultimo periodo della lettera c-bis) del
comma 1 dell'articolo 1 è soppresso;
b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1
è abrogata; conseguentemente ogni richiamo ai settori
rilevanti contenuto nel medesimo decreto legislativo n. 153
del 1999 deve intendersi riferito ai settori ammessi;
c) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "e
operano in via prevalente nei settori rilevanti" sono
soppresse;
d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4
è sostituita dalla seguente:
c) previsione, nell'ambito dell'organo di
indirizzo, di una adeguata e qualificata rappresentanza di
soggetti designati dagli enti diversi dallo Stato di cui
all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le
competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118
della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla lettera d),
nonché dell'apporto di personalità che per professionalità,
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è
rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando
un numero di componenti e prevedendo modalità di designazione
e di nomina dirette a consentire un'equilibrata e comunque non
maggioritaria rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti
che partecipano alla formazione dell'organo";
e) all'ultimo periodo della lettera d) del
comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "per designazione
dell'assemblea dei soci" sono inserite le seguenti:
"unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai
sensi del comma 5";
f) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
4, le parole: "nel rispetto degli indirizzi generali fissati
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)" sono
soppresse; conseguentemente, alla lettera e) del comma 3
dell'articolo 10, le parole: "i requisiti di professionalità e
onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che
determinano la sospensione temporanea dalla carica dei
soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del
conflitto di interessi" sono soppresse;
g) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal
seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria o sue
controllate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società
bancaria conferitaria";
h) al comma 5 dell'articolo 4 è premesso il
seguente periodo: "La costituzione degli organi della
fondazione mediante il sistema della cooptazione è consentita,
in misura non superiore al 20 per cento dei componenti
l'organo, soltanto con riguardo all'organo di indirizzo in
conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), e
unicamente con personalità di assoluta e chiara fama nei
settori di intervento previsti dallo statuto";
i) il comma 5-bis dell'articolo 6 è
abrogato;
l) il comma 3-bis dell'articolo 25 è
sostituito dal seguente:
"3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto
contabile risultante dal bilancio approvato non superiore a
200 milioni di euro, e a quelle con sedi operative
prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12,
ai commi 1 e 2 del presente articolo, e al comma 1
dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di
controllo nelle società bancarie conferitarie".
Art. 5.
1. I commi 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.