XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3819




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le parole "quarto", "quattro" e "quadriennale" contenute negli articoli 12 e 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennale".


Art. 2.

        1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio l999, n. 153, le parole: ", se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole: ", entro lo stesso termine," sono soppresse.


Art. 3.

        1. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte le seguenti parole: "per un valore complessivo superiore al 10 per cento del patrimonio della fondazione".


Art. 4.

        1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) l'ultimo periodo della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 1 è soppresso;

                b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è abrogata; conseguentemente ogni richiamo ai settori rilevanti contenuto nel medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999 deve intendersi riferito ai settori ammessi;

                c) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "e operano in via prevalente nei settori rilevanti" sono soppresse;

                d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

                c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una adeguata e qualificata rappresentanza di soggetti designati dagli enti diversi dallo Stato di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata e comunque non maggioritaria rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo";

                e) all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "per designazione dell'assemblea dei soci" sono inserite le seguenti: "unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 5";

                f) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4, le parole: "nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)" sono soppresse; conseguentemente, alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 10, le parole: "i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi" sono soppresse;
                g) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

            "3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria";

                h) al comma 5 dell'articolo 4 è premesso il seguente periodo: "La costituzione degli organi della fondazione mediante il sistema della cooptazione è consentita, in misura non superiore al 20 per cento dei componenti l'organo, soltanto con riguardo all'organo di indirizzo in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), e unicamente con personalità di assoluta e chiara fama nei settori di intervento previsti dallo statuto";

                i) il comma 5-bis dell'articolo 6 è abrogato;

                l) il comma 3-bis dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

            "3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dal bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2 del presente articolo, e al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie".


Art. 5.

        1. I commi 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.



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