XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3813
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole è concessa, per i
debiti contributivi maturati e scaduti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, la possibilità di
accedere ad una rateazione dei debiti medesimi.
2. Per accedere alla rateazione di cui al comma 1 i datori
di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, i coloni
e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a
titolo principale possono presentare apposita domanda ai
competenti enti impositori entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. La regolarizzazione della posizione debitoria è
effettuata in venti rate semestrali consecutive di pari
importo, secondo le modalità fissate dai competenti enti
impositori. Ai fini del calcolo degli interessi si applica
l'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo.
4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, è sostituito dal seguente:
"L'interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e
accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è
pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca
d'Italia".