XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3811
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e
agevolata, già attribuiti alle regioni, di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinati,
in misura complessiva non inferiore al 30 per cento, al
concorso per gli anni 2003 e 2004 da parte delle regioni al
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni.
2. Secondo modalità definite dalle regioni, i fondi di cui
al comma 1 del presente articolo sono destinati
prioritariamente a contributi a sostegno degli inquilini in
possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.