XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3811




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, già attribuiti alle regioni, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinati, in misura complessiva non inferiore al 30 per cento, al concorso per gli anni 2003 e 2004 da parte delle regioni al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
        2. Secondo modalità definite dalle regioni, i fondi di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati prioritariamente a contributi a sostegno degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Frontespizio Relazione