XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3810




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI E FINALITA' DEL GOVERNO
DEL TERRITORIO


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge detta i princìpi fondamentali relativi al governo del territorio, ai sensi dell'articolo l17, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
        2. La funzione di governo del territorio attiene alle attività conoscitive, regolative, di programmazione e di attuazione degli interventi nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio e la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso. Il governo del territorio comprende altresì l'urbanistica, l'edilizia, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati con le medesime materie.
        3. L'attività amministrativa nel campo del governo del territorio si esplica, in conformità ai princìpi della presente legge, attraverso i piani generali, settoriali e specialistici, i programmi e i provvedimenti attuativi della pianificazione, gli accordi tra le amministrazioni titolari di funzioni relative al territorio e tra queste e i privati, nonché gli atti di apposizione di vincoli o di limiti all'uso o alla trasformazione del territorio.
        4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non espressamente e con specifico riferimento a singole disposizioni.

Art. 2.

(Definizioni).

        1. Agli effetti della presente legge, si intende per:

                a) "governo del territorio": le disposizioni e i provvedimenti per la tutela, per l'uso e per la trasformazione del territorio e degli immobili che lo compongono;

                b) "piani generali": i piani di comuni, province, regioni e Stato, che definiscono l'assetto della totalità del territorio di competenza di ciascun ente, con riguardo all'insieme delle funzioni di governo del territorio attribuite allo stesso;

                c) "piani specialistici": i piani che tutelano un interesse pubblico specifico relativo al governo del territorio;

                d) "piani di settore": i piani che approfondiscono particolari tematiche relative al governo del territorio e alle politiche ambientale, urbana, territoriale, infrastrutturale, in conformità alla pianificazione sovraordinata e in coerenza con le disposizioni dei piani territoriali e urbanistici vigenti del medesimo livello istituzionale di governo del territorio;

                e) "piani o atti sovraordinati": i piani o gli atti di governo del territorio assunti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie o da altre pubbliche amministrazioni, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione degli enti aventi competenza territoriale di minore estensione;

                f) "norme di salvaguardia": norme statali o regionali che abilitano le amministrazioni titolari di funzioni relative al governo del territorio ad adottare misure di salvaguardia in grado di inibire determinate attività di trasformazione del territorio e degli immobili che lo compongono sino al verificarsi di specifiche circostanze previste dalla legislazione vigente o da piani specialistici;

                g) "misure di salvaguardia": i provvedimenti adottati dalle amministrazioni titolari di funzioni relative al governo del territorio in attuazione delle norme di salvaguardia vigenti;

                h) "quote edificatorie": le possibilità edificatorie attribuite ai proprietari di immobili inclusi in un comparto urbanistico dai piano operativo comunale.


Art. 3.

(Sussidiarietà).

        1. La funzione di governo del territorio compete ai comuni, fatti salvi i compiti espressamente attribuiti dalla legge regionale alla provincia e alla regione nonché le funzioni riservate allo Stato dalla presente legge per assicurarne l'esercizio unitario.
        2. La legge regionale, nell'attribuire alla regione e alla provincia compiti che attengono alla cura di interessi di vasta area o che non possono essere efficacemente svolti a livello comunale, stabilisce le forme di partecipazione dei comuni territorialmente interessati alla formazione degli atti con i quali i medesimi compiti si esplicano.


Art. 4.

(Concertazione istituzionale).

        1. Gli enti titolari di funzioni relative al governo del territorio adottano il metodo della concertazione con gli altri livelli istituzionali e con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, secondo criteri di leale collaborazione.
        2. La legge regionale, nel disciplinare le modalità di acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi nonché delle proposte delle altre amministrazioni interessate nel corso della formazione degli atti di governo del territorio, assicura l'attribuzione in capo alla sola amministrazione procedente della responsabilità delle determinazioni conclusive del procedimento.

Art. 5.

(Unitarietà e integrazione delle politiche
di governo del territorio).

        1. Ciascun livello istituzionale esplica le proprie funzioni di governo del territorio primariamente attraverso gli strumenti di pianificazione generale, i quali operano il coordinamento e l'integrazione dell'insieme degli interessi pubblici e privati che incidono sul territorio nell'ambito di competenza.
        2. Gli atti di governo del territorio non rientranti negli strumenti di cui al comma 1, integrano le previsioni del piano generale del medesimo livello di pianificazione, secondo criteri di coerenza e di organicità. In particolare, essi sono predisposti e approvati nell'osservanza degli obiettivi strategici del piano generale, sviluppando e specificando le politiche e gli obiettivi tematici o di settore ivi stabiliti.
        3. La legge regionale, nel prevedere atti o procedimenti speciali, abilitati ad apportare modificazioni alle previsioni dei piani generali, stabilisce modalità di formazione e di approvazione degli stessi.


Art. 6.

(Pubblicità e partecipazione dei cittadini).

        1. Nella formazione e nell'approvazione degli atti di governo del territorio, indicati dal comma 3 dell'articolo 1, sono previste forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi nonché dei cittadini, singoli e associati, ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento.
        2. Qualora gli atti di governo del territorio comportano inedificabilità degli immobili ovvero apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti interessati. La legge regionale stabilisce i casi nei quali, in luogo della comunicazione personale, l'amministrazione provvede a rendere noti i contenuti essenziali degli atti in corso di elaborazione mediante idonee forme di pubblicità.


Art. 7.

(Sostenibilità).

        1. Gli atti di governo del territorio garantiscono la coerenza delle proprie previsioni con le caratteristiche e lo stato del territorio accertati dal quadro conoscitivo previsto dal comma 2. Tali atti, in particolare, fondano le proprie previsioni sulla necessità di preservare le risorse non rinnovabili, di favorire il recupero delle risorse degradate, di garantire una efficace tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, di ridurre ed eliminare i danni per il territorio e per l'ambiente derivanti da forme di inquinamento di qualunque natura, di prevenire i rischi derivanti da calamità naturali o dall'attività umana. Gli atti fondano, altresì, le proprie previsioni sulla tutela dell'assetto idrogeologico e della qualità delle acque, nonché sul bilancio delle risorse idriche.
        2. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli atti di governo del territorio, e costituisce riferimento necessario per la valutazione di compatibilità ambientale e territoriale delle previsioni degli atti di governo del territorio. Gli esiti della valutazione di compatibilità sono riportati nella apposita relazione, costituente parte integrante degli atti di governo del territorio che illustra le motivazioni delle principali scelte operate.
        3. Gli strumenti per il governo del territorio promuovono il miglioramento della qualità ambientale, architettonica, economica e sociale del territorio urbano e una più equilibrata distribuzione di servizi, attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti urbanizzati degradati e il riuso delle aree produttive e di servizio dismesse.
        4. L'utilizzazione di nuovo territorio è ammessa solo quando non sussistono alternative derivanti dalla riorganizzazione funzionale dei tessuti insediativi esistenti, dalla qualificazione e dall'integrazione dei servizi pubblici presenti ovvero dalla sostituzione di parti dell'agglomerato urbano.
        5. I nuovi complessi insediativi sono localizzati prioritariamente nelle aree limitrofe a quelle esistenti, per concorrere alla loro riqualificazione e sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o di servizi. Tali complessi sono sottoposti a progettazione unitaria, assicurando la contestuale realizzazione delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali necessarie.


Capo II

FUNZIONI STATALI


Art. 8.

(Compiti riservati allo Stato).

        1. Nel campo del governo del territorio, sono riservate allo Stato le seguenti funzioni:

                a) rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politiche urbane e di assetto del territorio;

                b) la predisposizione del programma nazionale per la tutela del territorio e per le grandi infrastrutture previsto dall'articolo 9 e la progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere o interventi previsti dallo stesso;

                c) la promozione di interventi speciali nei casi previsti dall'articolo 10;

                d) la definizione della normativa tecnica, da applicarsi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 11;

                e) il monitoraggio del territorio e dello stato della pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso le strutture di cui all'articolo 12.

        2. Le funzioni previste dal comma 1 sono esercitate dallo Stato attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 9.

(Programma nazionale per la tutela del territorio e per le
grandi infrastrutture).

        1. Il programma nazionale per la tutela del territorio e per le grandi infrastrutture definisce le linee fondamentali dell'assetto del territorio e disciplina la previsione e la realizzazione degli interventi statali in materia di:

                a) opere di rilievo internazionale e grandi infrastrutture di trasporto e di navigazione di interesse nazionale;

                b) opere in materia di sicurezza interna, dogane ed edilizia penitenziaria;

                c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

                d) prevenzione da grandi rischi derivanti da calamità naturali.

        2. Il programma di cui al comma 1 fornisce indicazioni di massima circa la localizzazione delle opere e verifica le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale nonché di fattibilità economico-finanziaria delle opere e degli interventi ivi previsti e può contenere direttive e indirizzi per i piani territoriali e urbanistici. Il programma, inoltre, tiene conto delle previsioni e dei fabbisogni nazionali nell'arco temporale di almeno un decennio ed è aggiornato ogni cinque anni.
        3. Ad esclusione delle opere relative alla sicurezza nazionale o disposte in via d'urgenza nel caso di calamità naturali o di eventi catastrofici, l'inserimento nel programma di cui al comma 1 costituisce condizione necessaria per la realizzazione e il finanziamento degli interventi statali indicati al medesimo comma 1.
        4. Il programma di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è approvato dal Parlamento mediante apposita risoluzione.


Art. 10.

(Interventi speciali dello Stato).

        1. Allo scopo di rimuovere condizioni di squilibrio economico e sociale e di superare gravi situazioni di degrado ambientale, lo Stato effettua interventi speciali in favore di determinati ambiti territoriali, con l'obiettivo di promuovere politiche di sviluppo economico locale, di coesione e solidarietà sociali, coerenti con le prospettive di sviluppo ecosostenibile.
        2. Gli interventi speciali di cui al comma 1 sono programmati e attuati prioritariamente attraverso atti di programmazione negoziata, promuovendo la collaborazione delle regioni e delle autonomie locali nell'efficace realizzazione di piani pluriennali di intervento, di interesse comune e funzionalmente collegati, che concorrano alla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo del territorio e delle comunità locali.
        3. L'individuazione e l'approvazione degli interventi speciali è operata attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 11.

(Funzioni regolative statali).

        1. E' riservata allo Stato la funzione di stabilire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la normativa tecnica e gli standard di qualità che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nelle seguenti materie:

            a) criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e norme tecniche per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle medesime zone;

            b) requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e normativa tecnica sugli impianti tecnologici degli edifici;

            c) requisiti minimi di qualità dei tessuti urbani e dotazioni minime di infrastrutture, spazi e servizi pubblici.


Art. 12.

(Sistema nazionale per lo studio
del territorio).

        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Sistema nazionale per lo studio del territorio, con compiti di raccolta ed elaborazione degli elementi conoscitivi e valutativi sullo stato del territorio e sull'ambiente necessari per la predisposizione degli atti di governo del territorio. Il Sistema nazionale svolge inoltre funzioni di monitoraggio della pianificazione, operando l'integrazione dei dati riferiti alle risorse territoriali e delle previsioni pianificatorie, secondo criteri di georeferenziazione. Il Sistema nazionale predispone un rapporto annuale sullo stato del territorio, nel quale sono raccolte e analizzate le principali informazioni che attengono alla qualità del territorio e dell'ambiente.
        2. Il Sistema nazionale per lo studio del territorio si articola in osservatori regionali, dove sono raccolti ed elaborati l'insieme dei dati e delle informazioni che costituiscono l'organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio regionale e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, nonché l'archivio della strumentazione territoriale e urbanistica e dei piani di settore e specialistici. L'osservatorio regionale è organizzato e gestito dalla regione d'intesa con le autonomie locali, sulla base di un accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri uniformi di individuazione raccolta e trattamento delle informazioni, i reciproci impegni di ordine finanziario e operativo e le forme di collaborazione e di integrazione delle attività.


Capo III

DISCIPLINA GENERALE
DELLA PIANIFICAZIONE


Art. 13.

(Strumenti di pianificazione territoriale
e urbanistica).

        1. La legge regionale disciplina gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, individuando nell'ambito della pianificazione comunale:

                a) il piano urbanistico comunale, il quale stabilisce le scelte strategiche di qualificazione e sviluppo del territorio comunale armonizandole con la disciplina di tutela e valorizzazione dell'integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale dello stesso;

                b) il piano operativo, il quale individua e disciplina gli interventi significativi di trasformazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di cinque anni, programmando la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle necessarie attrezzature, infrastrutture per la mobilità e altre opere pubbliche necessarie per la funzionalità dei nuovi insediamenti e per assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale degli stessi. Le previsioni del piano operativo sono recepite dal programma triennale delle opere pubbliche comunale e costituiscono riferimento necessario per i programmi e per i piani settoriali comunali da attuare nell'arco temporale della sua validità.

        2. La legge regionale definisce, altresì, le procedure di formazione e approvazione dei piani territoriali e urbanistici in conformità ai princìpi generali dettati dalla presente legge. Tutti i piani generali, specialistici e settoriali sono approvati dall'ente pubblico territorialmente competente. I piani generali e settoriali della provincia e del comune possono essere soggetti esclusivamente alla verifica di conformità agli atti di governo del territorio sovraordinati e agli atti di concertazione istituzionale eventualmente stipulati.


Art. 14.

(Carta unica del territorio).

        1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale e il piano urbanistico comunale comprendono e specificano in modo coerente la totalità delle prescrizioni e dei vincoli formulati dai piani, anche aventi carattere settoriale o specialistico, e dagli altri atti di governo del territorio predisposti dagli enti pubblici territoriali sovraordinati e ne forniscono una rappresentazione unitaria.
        2. Il piano urbanistico comunale e il piano operativo, predisposti e approvati nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla presente legge, costituiscono nel loro insieme la carta unica del territorio, comprensiva di tutte le disposizioni vigenti riguardanti il territorio comunale.
        3. La carta unica del territorio è l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità agli strumenti per il governo del territorio. A seguito dell'entrata in vigore dei piani aventi efficacia di carta unica del territorio, gli atti di governo del territorio recepiti cessano di avere autonoma validità nel territorio comunale.


Art. 15.

(Flessibilità della pianificazione).

        1. Con l'adozione dei piani gli enti competenti possono proporre espressamente modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati, al fine di garantire la coerenza del sistema degli strumenti di pianificazione.
        2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le proposte di modifica ai piani sono collegate alla sopravvenienza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale nonché di riequilibrare gli assetti territoriali e ambientali.
        3. Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani di tutela del territorio e dell'ambiente, nei settori del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della difesa del suolo, possono attenere unicamente alla cartografia dei piani ed essere conseguenti a una più approfondita analisi e valutazione delle caratteristiche dei luoghi, non possono in nessun caso, essere conseguenti a esigenze insediative da soddisfare.
        4. L'atto di approvazione del piano contenente le proposte di modifica comporta anche la variazione del piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento.


Art. 16.

(Efficacia conformativa e vincoli
urbanistici).

        1. La pianificazione territoriale e urbanistica, accerta i limiti e i vincoli all'uso e alle trasformazioni del suolo che derivano:

                a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito dalla normativa statale o regionale relativa alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura e alla difesa del suolo;

                b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche del territorio, che rendono incompatibile il processo di trasformazione dello stesso;

                c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilità delle risorse naturali.
        2. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni, la pianificazione territoriale e urbanistica subordina l'attuazione degli interventi:

                a) alla contestuale realizzazione di opere impeditive, di mitigazione o di compensazione degli impatti negativi ovvero delle infrastrutture e dei servizi pubblici necessari per garantire l'accessibilità, la funzionalità e la qualità igienico-ambientale degli insediamenti previsti;

                b) ovvero al fatto che si verifichino, per fatti indipendenti dalla trasformazione urbanistica, le condizioni di sostenibilità specificamente individuate dal piano.

        3. I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal piano urbanistico comunale, dalla pianificazione generale, settoriale o specialistica sovraordinata ovvero dagli atti di apposizione di vincoli e sono recepiti dal piano operativo.
        4. Il piano operativo individua gli immobili da destinare a infrastrutture, attrezzature, zone di rispetto, aree verdi e altre opere pubbliche o di interesse pubblico e, ove necessario, impone su di essi il vincolo preordinato all'esproprio.
        5. Il piano operativo include altresì gli immobili per i quali è disposta la espropriazione, da parte dello Stato o di altri soggetti pubblici aventi titolo, per la realizzazione di opere di loro competenza previste dal piano urbanistico comunale vigente.
        6. Il vincolo preordinato all'esproprio imposto con le modalità di cui al comma 4 ha la durata di cinque anni e può essere reiterato una sola volta per la stessa durata.


Art. 17.

(Dati informativi e strumenti cartografici).

        1. Le amministrazioni pubbliche che svolgono, quali propri compiti istituzionali, funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente sono tenute, secondo criteri di reciprocità, a metterli a disposizione degli enti territoriali che procedono alla predisposizione dei piani e degli altri atti di governo del territorio, anche ai fini della costituzione del sistema nazionale per lo studio del territorio e degli osservatori regionali previsti dall'articolo 12.
        2. Il medesimo obbligo di cui al comma 1 grava sui concessionari di servizi pubblici e sui soggetti privati, relativamente ai dati per la cui raccolta ed elaborazione ricevono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1, un contributo che supera il 50 per cento del costo sostenuto.
        3. La legge regionale disciplina le modalità di collaborazione e di interscambio delle informazioni e di implementazione delle stesse, ai fini della elaborazione e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo dei piani e del monitoraggio dell'attuazione degli stessi.
        4. La regione stabilisce, in raccordo con gli organismi nazionali competenti, le specifiche tecniche per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione dei dati, le caratteristiche generali dei sistemi informativi geografici nonché le modalità per assicurare la congruenza di inquadramento delle carte topografiche.


Capo IV

SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA


Art. 18.

(Perequazione urbanistica e previsioni
compensative).

        1. La pianificazione urbanistica realizza l'equa distribuzione delle quote edificatorie e degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi, tra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni.
        2. Il piano operativo, nell'individuare e disciplinare gli ambiti destinati a trasformazione urbanistica, attribuisce agli immobili inseriti nei comparti urbanistici quote edificatorie, espresse in metri quadrati o in metri cubi, e obblighi verso il comune o altri soggetti pubblici aventi titolo previsti dal piano operativo medesimo.
        3. Le quote edificatorie e gli obblighi di cui al comma 2 sono ripartiti tra i proprietari di immobili in modo proporzionale alla quota detenuta da ciascuno di essi del valore imponibile complessivo degli immobili inclusi nel comparto. Nel caso in cui siano inclusi nel comparto immobili per i quali non risulta accertato il valore dell'imponibile relativo all'imposta comunale sugli immobili, tale valore è determinato dall'ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.
        4. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili inclusi in un comparto urbanistico sono liberamente commerciabili, fermo restando il divieto di trasferimento delle stesse in altri comparti urbanistici. Esse sono soggette alle imposte immobiliari previste dall'articolo 20, comma 5.
        5. Al fine di attuare processi di riqualificazione delle aree urbane, il piano operativo può prevedere la realizzazione nel comparto urbanistico di quote di infrastrutture, di attrezzature e di spazi collettivi definite in considerazione anche delle carenze pregresse presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti. In tali casi il piano operativo può assegnare quote di edificabilità compensativa, quale equo ristoro dei particolari obblighi posti in capo ai proprietari degli immobili quale condizione per l'attuazione degli interventi.
        6. Quote di edificabilità compensativa possono essere previste dal piano operativo anche a favore dei soggetti titolari di immobili, collocati al di fuori dei comparti edificatori, sui quali il piano operativo provvede alla apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico.

Art. 19.

(Comparti urbanistici).

        1. Il comparto urbanistico può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel suo perimetro, dal comune, da società miste o da altri soggetti pubblici e privati, ai sensi di quanto stabilito dal piano operativo.
        2. Nel caso di attuazione del comparto urbanistico da parte di soggetti privati, devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al comune o ad altri soggetti pubblici gli immobili necessari per la realizzazione, nel comparto stesso, di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico, nella quantità prevista dal piano operativo e sulla base delle indicazioni localizzative indicate dal comune.
        3. I titolari, singoli o associati, di una quantità superiore al 50 per cento delle quote edificatorie complessive attribuite a un comparto urbanistico, possono procedere all'attuazione forzosa del comparto qualora si verifichi il rifiuto o l'inerzia dei rimanenti proprietari. A tale scopo i medesimi soggetti acquisiscono le quote edificatorie attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare all'iniziativa, e i relativi immobili, mediante la corresponsione del controvalore di cui al comma 6 o, nel caso di rifiuto, mediante deposito della somma prevista presso la tesoreria comunale.
        4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un comparto urbanistico da parte dei proprietari di immobili detentori, nel loro insieme, di una quantità superiore al 50 per cento delle quote edificatorie complessive attribuite al comparto, il comune fissa un termine per l'attuazione del comparto medesimo, decorso inutilmente il quale lo stesso comune può decidere di attuare direttamente, anche per mezzo di una società mista, il comparto urbanistico, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al comma 6.
        5. Qualora il comune decida di non attuare direttamente il comparto urbanistico ai sensi di quanto previsto dal comma 4, gli operatori economici possono avanzare specifiche proposte organizzative e finanziarie per l'attuazione del medesimo, impegnandosi all'acquisizione, con le modalità di cui ai commi 3 e 6, delle quote edificatorie e dei relativi immobili dei proprietari che rifiutano di partecipare all'iniziativa. Le proposte sono indirizzate al comune, il quale decide sulla scelta dei soggetti incaricati dell'intervento nel comparto per mezzo di procedure ad evidenza pubblica.
        6. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili di cui ai commi 3, 4, e 5 avvengono mediante procedura di espropriazione, al valore determinato dal comune ai sensi della normativa vigente.


Art. 20.

(Espropriazioni per pubblica utilità
- Imposte immobiliari).

        1. Le procedure per l'acquisizione coattiva, anche a favore di privati, della proprietà di beni immobili o di diritti reali sugli stessi, ai fini dell'attuazione dei comparti urbanistici e della esecuzione di opere e interventi pubblici o di pubblica utilità, sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
        2. La legge regionale regola, in conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla legge statale, le fasi di apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, armonizzandone la disciplina con quella stabilita in materia di governo del territorio. La legge regionale disciplina altresì i requisiti e i criteri per valutare l'edificabilità legale e di fatto degli immobili, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, in considerazione dei contenuti conformativi della proprietà stabiliti dalla medesima legge regionale con riguardo ai diversi strumenti di pianificazione.
        3. L'indennità dovuta ai proprietari di immobili espropriati per ragioni di pubblica utilità è stabilita dalle leggi statali, sulla base del principio dell'equo ristoro per la perdita del bene espropriato.
        4. Il comune e il privato proprietario del bene da espropriare possono stipulare accordi di cessione, che attribuiscono al proprietario, in luogo del prezzo del bene, quote edificatorie all'interno di comparti ovvero la facoltà di intervenire su aree edificabili di proprietà comunale.
        5. I trasferimenti di immobili e di diritti edificatori all'interno di un comparto urbanistico e finalizzati alla attuazione dello stesso sono irrilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggetti solo alle imposte relative alle eventuali plusvalenze realizzate, purché gli stessi abbiano luogo dopo l'approvazione del piano operativo e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio da parte del comune del titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi previsti nel comparto. Ai medesimi atti di trasferimento le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.


Capo V

ATTIVITA' EDILIZIA


Art. 21.

(Titoli abilitativi).

        1. Ogni attività che comporta trasformazione del territorio è soggetta a titolo abilitativo. Sono fatte salve le attività non aventi un rilevante effetto urbanistico e che non comportano significative modifiche strutturali o funzionali ai manufatti edilizi esistenti nonché le trasformazioni del territorio extraurbano soggette solo alle speciali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente di settore.
        2. La formazione o il rilascio dei titoli abilitativi sono comunque subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento edilizio o all'impegno dei privati di procedere direttamente all'attuazione delle medesime congiuntamente agli interventi oggetto del titolo abilitativo.
        3. La formazione o il rilascio dei titoli abilitativi sono subordinati alla corresponsione di un contributo, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, fatti salvi i casi di riduzione o di esonero.
        4. La legge regionale stabilisce i criteri e i parametri per la determinazione del contributo di costruzione dovuto, i casi di riduzione o di esenzione nonché le modalità di pagamento e la destinazione dello stesso.


Art. 22.

(Vigilanza e repressione degli abusi edilizi).

        1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, per assicurarne la rispondenza alla legge, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate dal titolo abilitativo nonché la funzione di repressione dell'abusivismo edilizio.
        2. La regione, attraverso una propria struttura, fornisce ai comuni il supporto tecnico e giuridico richiesto per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1. La regione provvede inoltre, in via sostitutiva, ad assumere i provvedimenti di sospensione e di demolizione degli interventi abusivi, previa formale diffida alle strutture comunali a provvedere entro congruo termine. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi la struttura regionale può chiedere al sindaco e alle strutture comunali ogni informazione o documentazione ritenuta utile e dispone direttamente della polizia municipale.
        3. Le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative, in conformità ai princìpi stabiliti con legge dello Stato.

Capo VI

LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE


Art. 23.

(Localizzazione delle opere pubbliche
e di interesse pubblico).

        1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri soggetti pubblici aventi titolo predispongono e realizzano le opere pubbliche e di interesse pubblico di propria competenza con il metodo della programmazione pluriennale. L'avvio del procedimento di programmazione e gli esiti dello stesso vengono comunicati agli enti locali interessati.
        2. La localizzazione delle opere è definita dai piani territoriali e urbanistici, previa valutazione della compatibilità ambientale e territoriale delle stesse. Nel caso in cui le opere programmate non risultino previste nei piani urbanistici dei comuni territorialmente interessati, l'amministrazione procedente chiede agli stessi l'avvio del procedimento di variante al piano ai fini del loro recepimento nei piani medesimi. La legge regionale definisce procedure celeri e semplificate per l'approvazione delle varianti dirette alla localizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
        3. I procedimenti speciali previsti dalla legislazione settoriale per la localizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico programmate che non siano previste nei piani urbanistici assicurano l'osservanza dei princìpi in materia di governo del territorio stabiliti dal capo I.
        4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le opere date in concessione dallo Stato.


Capo VII

STRUMENTI NEGOZIALI
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO


Art. 24.

(Accordo territoriale).

        1. L'accordo territoriale è lo strumento negoziale con cui due o più amministrazioni pubbliche possono definire forme di cooperazione per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio per armonizzare le previsioni dei propri strumenti di pianificazione, concordando obiettivi generali, scelte strategiche e soluzioni localizzative per insediamenti e opere di interesse comune.
        2. Gli accordi territoriali possono prevedere la costituzione di un fondo di perequazione territoriale, finanziato con risorse proprie degli enti sottoscrittori e con quote dei proventi derivanti dai contributi di costruzione e dalle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi disciplinati dal piano territoriale. Il Fondo provvede a finanziare le misure:

                a) di riequilibrio economico e territoriale, per gli ambiti non beneficiati dalle opportunità insediative e di sviluppo definite dal piano ovvero gravati da significativi vincoli di tutela;

                b) di compensazione ambientale, per gli ambiti interessati dagli impatti negativi delle infrastrutture e delle opere di rilievo sovracomunale.

        3. Gli accordi territoriali possono prevedere l'adesione dei soggetti portatori degli interessi, pubblici o privati, direttamente coinvolti dalle scelte pianificatorie oggetto dell'accordo.
        4. Per gli accordi territoriali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 25.

(Accordo di programma).

        1. Qualora la definizione e l'esecuzione di interventi complessi, programmi di intervento, opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richiedano la necessaria azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, si procede alla stipula di un accordo di programma, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. L'accordo di programma è sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati, che concorrono alla progettazione, all'approvazione e all'attuazione dell'oggetto dell'accordo, con il conferimento degli immobili interessati, con impegni finanziari, con lo svolgimento di attività amministrative e con ogni altro adempimento.
        3. La legge regionale disciplina il procedimento di formazione e di approvazione degli accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica, in conformità ai princìpi in materia di governo del territorio stabiliti dal capo I. Essa può stabilire le speciali modalità attraverso le quali acquisire tutte le speciali autorizzazioni, i pareri e ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesti per l'approvazione e per l'attuazione degli interventi e delle opere pubbliche o di interesse pubblico oggetto dell'accordo.


Art. 26.

(Accordi preliminari con i privati).

        1. I comuni, le province e le regioni, nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludere accordi preliminari con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale. Gli accordi preliminari indicano i benefìci per la collettività che derivano dalla loro attuazione, in termini di miglioramento della qualità urbana e ambientale o di incremento delle infrastrutture o dei servizi pubblici.
        2. L'accordo preliminare costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
        3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Capo VIII

VINCOLI PAESAGGISTICI


Art. 27.

(Apposizione e gestione dei vincoli
paesaggistici).

        1. Qualora le regioni abbiano provveduto, ai sensi della normativa vigente in materia, all'approvazione del piano territoriale paesistico, gli atti di apposizione di nuovi vincoli paesaggistici ovvero di revisione e di modifica degli stessi, sono ammessi solo allo scopo di stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore paesaggistico dei luoghi.
        2. La speciale disciplina relativa ai beni vincolati, definita ai sensi del comma 1, costituisce parte integrante del piano territoriale paesistico ed è recepita dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
        3. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, il piano paesistico regionale, i vincoli paesaggistici che derivano direttamente dalla legge e quelli apposti con atto amministrativo mantengono la loro autonoma validità sino all'approvazione dei nuovi piani territoriali e urbanistici che provvedono a recepirne integralmente i contenuti.
        4. A seguito dell'approvazione dei piani urbanistici previsti dal comma 3, cessa di trovare applicazione la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e i titoli abilitativi all'attività edilizia danno atto della conformità dell'intervento anche in relazione alla disciplina di tutela e di valorizzazione del paesaggio costituente parte integrante del piano comunale.
        5. La legge statale disciplina i compiti di vigilanza dell'amministrazione statale sui beni paesaggistici, e può prevedere, fino all'approvazione dei piani urbanistici previsti dal comma 3, forme di riesame delle autorizzazioni paesaggistiche, per vizi di legittimità.
        6. La legge statale stabilisce le forme di collaborazione delle amministrazioni statali alla formazione e all'approvazione dei piani territoriali paesaggistici e dei piani territoriali e urbanistici di recepimento degli stessi nonché per l'esercizio dei compiti regionali relativi alla apposizione e alla gestione dei vincoli paesaggistici.


Capo IX

NORME FINALI


Art. 28.

(Città metropolitane).

        1. La legge istitutiva della città metropolitana individua, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, i compiti e le funzioni amministrativi di governo del territorio conferiti alla stessa.


Art. 29.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Entro il medesimo termine le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme statali contenenti princìpi fondamentali in materia di governo del territorio in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili. Le disposizioni statali emanate in attuazione di tali norme continuano a trovare applicazione fino all'approvazione delle leggi regionali emanate in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.



Frontespizio Relazione