XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3810
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI E FINALITA' DEL GOVERNO
DEL TERRITORIO
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge detta i princìpi fondamentali
relativi al governo del territorio, ai sensi dell'articolo
l17, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
2. La funzione di governo del territorio attiene alle
attività conoscitive, regolative, di programmazione e di
attuazione degli interventi nonché di vigilanza e di
controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione
del territorio e la disciplina degli usi e delle
trasformazioni dello stesso. Il governo del territorio
comprende altresì l'urbanistica, l'edilizia, la difesa del
suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali
nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente
collegati con le medesime materie.
3. L'attività amministrativa nel campo del governo del
territorio si esplica, in conformità ai princìpi della
presente legge, attraverso i piani generali, settoriali e
specialistici, i programmi e i provvedimenti attuativi della
pianificazione, gli accordi tra le amministrazioni titolari di
funzioni relative al territorio e tra queste e i privati,
nonché gli atti di apposizione di vincoli o di limiti all'uso
o alla trasformazione del territorio.
4. Le norme della presente legge non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non espressamente e con
specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Agli effetti della presente legge, si intende per:
a) "governo del territorio": le disposizioni e i
provvedimenti per la tutela, per l'uso e per la trasformazione
del territorio e degli immobili che lo compongono;
b) "piani generali": i piani di comuni, province,
regioni e Stato, che definiscono l'assetto della totalità del
territorio di competenza di ciascun ente, con riguardo
all'insieme delle funzioni di governo del territorio
attribuite allo stesso;
c) "piani specialistici": i piani che tutelano un
interesse pubblico specifico relativo al governo del
territorio;
d) "piani di settore": i piani che approfondiscono
particolari tematiche relative al governo del territorio e
alle politiche ambientale, urbana, territoriale,
infrastrutturale, in conformità alla pianificazione
sovraordinata e in coerenza con le disposizioni dei piani
territoriali e urbanistici vigenti del medesimo livello
istituzionale di governo del territorio;
e) "piani o atti sovraordinati": i piani o gli
atti di governo del territorio assunti dallo Stato, dalle
regioni, dalle provincie o da altre pubbliche amministrazioni,
che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione
degli enti aventi competenza territoriale di minore
estensione;
f) "norme di salvaguardia": norme statali o
regionali che abilitano le amministrazioni titolari di
funzioni relative al governo del territorio ad adottare misure
di salvaguardia in grado di inibire determinate attività di
trasformazione del territorio e degli immobili che lo
compongono sino al verificarsi di specifiche circostanze
previste dalla legislazione vigente o da piani
specialistici;
g) "misure di salvaguardia": i provvedimenti
adottati dalle amministrazioni titolari di funzioni relative
al governo del territorio in attuazione delle norme di
salvaguardia vigenti;
h) "quote edificatorie": le possibilità
edificatorie attribuite ai proprietari di immobili inclusi in
un comparto urbanistico dai piano operativo comunale.
Art. 3.
(Sussidiarietà).
1. La funzione di governo del territorio compete ai
comuni, fatti salvi i compiti espressamente attribuiti dalla
legge regionale alla provincia e alla regione nonché le
funzioni riservate allo Stato dalla presente legge per
assicurarne l'esercizio unitario.
2. La legge regionale, nell'attribuire alla regione e alla
provincia compiti che attengono alla cura di interessi di
vasta area o che non possono essere efficacemente svolti a
livello comunale, stabilisce le forme di partecipazione dei
comuni territorialmente interessati alla formazione degli atti
con i quali i medesimi compiti si esplicano.
Art. 4.
(Concertazione istituzionale).
1. Gli enti titolari di funzioni relative al governo del
territorio adottano il metodo della concertazione con gli
altri livelli istituzionali e con le amministrazioni preposte
alla cura degli interessi pubblici coinvolti, secondo criteri
di leale collaborazione.
2. La legge regionale, nel disciplinare le modalità di
acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi nonché
delle proposte delle altre amministrazioni interessate nel
corso della formazione degli atti di governo del territorio,
assicura l'attribuzione in capo alla sola amministrazione
procedente della responsabilità delle determinazioni
conclusive del procedimento.
Art. 5.
(Unitarietà e integrazione delle politiche
di governo del territorio).
1. Ciascun livello istituzionale esplica le proprie
funzioni di governo del territorio primariamente attraverso
gli strumenti di pianificazione generale, i quali operano il
coordinamento e l'integrazione dell'insieme degli interessi
pubblici e privati che incidono sul territorio nell'ambito di
competenza.
2. Gli atti di governo del territorio non rientranti negli
strumenti di cui al comma 1, integrano le previsioni del piano
generale del medesimo livello di pianificazione, secondo
criteri di coerenza e di organicità. In particolare, essi sono
predisposti e approvati nell'osservanza degli obiettivi
strategici del piano generale, sviluppando e specificando le
politiche e gli obiettivi tematici o di settore ivi
stabiliti.
3. La legge regionale, nel prevedere atti o procedimenti
speciali, abilitati ad apportare modificazioni alle previsioni
dei piani generali, stabilisce modalità di formazione e di
approvazione degli stessi.
Art. 6.
(Pubblicità e partecipazione dei cittadini).
1. Nella formazione e nell'approvazione degli atti di
governo del territorio, indicati dal comma 3 dell'articolo 1,
sono previste forme di pubblicità e di partecipazione dei
soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi nonché dei
cittadini, singoli e associati, ai quali può derivare un
pregiudizio dal provvedimento.
2. Qualora gli atti di governo del territorio comportano
inedificabilità degli immobili ovvero apposizione di vincoli
preordinati all'esproprio, l'avvio del procedimento è
comunicato ai soggetti interessati. La legge regionale
stabilisce i casi nei quali, in luogo della comunicazione
personale, l'amministrazione provvede a rendere noti i
contenuti essenziali degli atti in corso di elaborazione
mediante idonee forme di pubblicità.
Art. 7.
(Sostenibilità).
1. Gli atti di governo del territorio garantiscono la
coerenza delle proprie previsioni con le caratteristiche e lo
stato del territorio accertati dal quadro conoscitivo previsto
dal comma 2. Tali atti, in particolare, fondano le proprie
previsioni sulla necessità di preservare le risorse non
rinnovabili, di favorire il recupero delle risorse degradate,
di garantire una efficace tutela e valorizzazione del
patrimonio storico-culturale, di ridurre ed eliminare i danni
per il territorio e per l'ambiente derivanti da forme di
inquinamento di qualunque natura, di prevenire i rischi
derivanti da calamità naturali o dall'attività umana. Gli atti
fondano, altresì, le proprie previsioni sulla tutela
dell'assetto idrogeologico e della qualità delle acque, nonché
sul bilancio delle risorse idriche.
2. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli atti
di governo del territorio, e costituisce riferimento
necessario per la valutazione di compatibilità ambientale e
territoriale delle previsioni degli atti di governo del
territorio. Gli esiti della valutazione di compatibilità sono
riportati nella apposita relazione, costituente parte
integrante degli atti di governo del territorio che illustra
le motivazioni delle principali scelte operate.
3. Gli strumenti per il governo del territorio promuovono
il miglioramento della qualità ambientale, architettonica,
economica e sociale del territorio urbano e una più
equilibrata distribuzione di servizi, attraverso interventi di
riqualificazione degli ambiti urbanizzati degradati e il riuso
delle aree produttive e di servizio dismesse.
4. L'utilizzazione di nuovo territorio è ammessa solo
quando non sussistono alternative derivanti dalla
riorganizzazione funzionale dei tessuti insediativi esistenti,
dalla qualificazione e dall'integrazione dei servizi pubblici
presenti ovvero dalla sostituzione di parti dell'agglomerato
urbano.
5. I nuovi complessi insediativi sono localizzati
prioritariamente nelle aree limitrofe a quelle esistenti, per
concorrere alla loro riqualificazione e sopperire alle
eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o di servizi.
Tali complessi sono sottoposti a progettazione unitaria,
assicurando la contestuale realizzazione delle infrastrutture
e delle dotazioni territoriali necessarie.
Capo II
FUNZIONI STATALI
Art. 8.
(Compiti riservati allo Stato).
1. Nel campo del governo del territorio, sono riservate
allo Stato le seguenti funzioni:
a) rapporti con gli organismi internazionali e
coordinamento con l'Unione europea in materia di politiche
urbane e di assetto del territorio;
b) la predisposizione del programma nazionale per
la tutela del territorio e per le grandi infrastrutture
previsto dall'articolo 9 e la progettazione, esecuzione e
manutenzione delle opere o interventi previsti dallo
stesso;
c) la promozione di interventi speciali nei casi
previsti dall'articolo 10;
d) la definizione della normativa tecnica, da
applicarsi su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 11;
e) il monitoraggio del territorio e dello stato
della pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso
le strutture di cui all'articolo 12.
2. Le funzioni previste dal comma 1 sono esercitate dallo
Stato attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Art. 9.
(Programma nazionale per la tutela del territorio e per le
grandi infrastrutture).
1. Il programma nazionale per la tutela del territorio e
per le grandi infrastrutture definisce le linee fondamentali
dell'assetto del territorio e disciplina la previsione e la
realizzazione degli interventi statali in materia di:
a) opere di rilievo internazionale e grandi
infrastrutture di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale;
b) opere in materia di sicurezza interna, dogane
ed edilizia penitenziaria;
c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali;
d) prevenzione da grandi rischi derivanti da
calamità naturali.
2. Il programma di cui al comma 1 fornisce indicazioni di
massima circa la localizzazione delle opere e verifica le
condizioni di compatibilità ambientale e territoriale nonché
di fattibilità economico-finanziaria delle opere e degli
interventi ivi previsti e può contenere direttive e indirizzi
per i piani territoriali e urbanistici. Il programma, inoltre,
tiene conto delle previsioni e dei fabbisogni nazionali
nell'arco temporale di almeno un decennio ed è aggiornato ogni
cinque anni.
3. Ad esclusione delle opere relative alla sicurezza
nazionale o disposte in via d'urgenza nel caso di calamità
naturali o di eventi catastrofici, l'inserimento nel programma
di cui al comma 1 costituisce condizione necessaria per la
realizzazione e il finanziamento degli interventi statali
indicati al medesimo comma 1.
4. Il programma di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti
sono predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ed è approvato dal Parlamento mediante
apposita risoluzione.
Art. 10.
(Interventi speciali dello Stato).
1. Allo scopo di rimuovere condizioni di squilibrio
economico e sociale e di superare gravi situazioni di degrado
ambientale, lo Stato effettua interventi speciali in favore di
determinati ambiti territoriali, con l'obiettivo di promuovere
politiche di sviluppo economico locale, di coesione e
solidarietà sociali, coerenti con le prospettive di sviluppo
ecosostenibile.
2. Gli interventi speciali di cui al comma 1 sono
programmati e attuati prioritariamente attraverso atti di
programmazione negoziata, promuovendo la collaborazione delle
regioni e delle autonomie locali nell'efficace realizzazione
di piani pluriennali di intervento, di interesse comune e
funzionalmente collegati, che concorrano alla creazione di
condizioni favorevoli per lo sviluppo del territorio e delle
comunità locali.
3. L'individuazione e l'approvazione degli interventi
speciali è operata attraverso intese in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Art. 11.
(Funzioni regolative statali).
1. E' riservata allo Stato la funzione di stabilire,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la normativa
tecnica e gli standard di qualità che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale nelle seguenti
materie:
a) criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche e norme tecniche per le nuove costruzioni e per
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle
medesime zone;
b) requisiti igienico-sanitari principali dei
locali di abitazione e normativa tecnica sugli impianti
tecnologici degli edifici;
c) requisiti minimi di qualità dei tessuti urbani
e dotazioni minime di infrastrutture, spazi e servizi
pubblici.
Art. 12.
(Sistema nazionale per lo studio
del territorio).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito il Sistema nazionale per lo studio del
territorio, con compiti di raccolta ed elaborazione degli
elementi conoscitivi e valutativi sullo stato del territorio e
sull'ambiente necessari per la predisposizione degli atti di
governo del territorio. Il Sistema nazionale svolge inoltre
funzioni di monitoraggio della pianificazione, operando
l'integrazione dei dati riferiti alle risorse territoriali e
delle previsioni pianificatorie, secondo criteri di
georeferenziazione. Il Sistema nazionale predispone un
rapporto annuale sullo stato del territorio, nel quale sono
raccolte e analizzate le principali informazioni che attengono
alla qualità del territorio e dell'ambiente.
2. Il Sistema nazionale per lo studio del territorio si
articola in osservatori regionali, dove sono raccolti ed
elaborati l'insieme dei dati e delle informazioni che
costituiscono l'organica rappresentazione e valutazione dello
stato del territorio regionale e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano, nonché l'archivio della strumentazione
territoriale e urbanistica e dei piani di settore e
specialistici. L'osservatorio regionale è organizzato e
gestito dalla regione d'intesa con le autonomie locali, sulla
base di un accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che definisce i criteri uniformi di individuazione
raccolta e trattamento delle informazioni, i reciproci impegni
di ordine finanziario e operativo e le forme di collaborazione
e di integrazione delle attività.
Capo III
DISCIPLINA GENERALE
DELLA PIANIFICAZIONE
Art. 13.
(Strumenti di pianificazione territoriale
e urbanistica).
1. La legge regionale disciplina gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, individuando
nell'ambito della pianificazione comunale:
a) il piano urbanistico comunale, il quale
stabilisce le scelte strategiche di qualificazione e sviluppo
del territorio comunale armonizandole con la disciplina di
tutela e valorizzazione dell'integrità fisica ed ambientale e
dell'identità culturale dello stesso;
b) il piano operativo, il quale individua e
disciplina gli interventi significativi di trasformazione del
territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di
cinque anni, programmando la contestuale realizzazione e
completamento degli interventi di trasformazione e delle
necessarie attrezzature, infrastrutture per la mobilità e
altre opere pubbliche necessarie per la funzionalità dei nuovi
insediamenti e per assicurare la sostenibilità ambientale e
territoriale degli stessi. Le previsioni del piano operativo
sono recepite dal programma triennale delle opere pubbliche
comunale e costituiscono riferimento necessario per i
programmi e per i piani settoriali comunali da attuare
nell'arco temporale della sua validità.
2. La legge regionale definisce, altresì, le procedure di
formazione e approvazione dei piani territoriali e urbanistici
in conformità ai princìpi generali dettati dalla presente
legge. Tutti i piani generali, specialistici e settoriali sono
approvati dall'ente pubblico territorialmente competente. I
piani generali e settoriali della provincia e del comune
possono essere soggetti esclusivamente alla verifica di
conformità agli atti di governo del territorio sovraordinati e
agli atti di concertazione istituzionale eventualmente
stipulati.
Art. 14.
(Carta unica del territorio).
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale e il
piano urbanistico comunale comprendono e specificano in modo
coerente la totalità delle prescrizioni e dei vincoli
formulati dai piani, anche aventi carattere settoriale o
specialistico, e dagli altri atti di governo del territorio
predisposti dagli enti pubblici territoriali sovraordinati e
ne forniscono una rappresentazione unitaria.
2. Il piano urbanistico comunale e il piano operativo,
predisposti e approvati nell'osservanza dei princìpi stabiliti
dalla presente legge, costituiscono nel loro insieme la carta
unica del territorio, comprensiva di tutte le disposizioni
vigenti riguardanti il territorio comunale.
3. La carta unica del territorio è l'unico riferimento per
la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità
agli strumenti per il governo del territorio. A seguito
dell'entrata in vigore dei piani aventi efficacia di carta
unica del territorio, gli atti di governo del territorio
recepiti cessano di avere autonoma validità nel territorio
comunale.
Art. 15.
(Flessibilità della pianificazione).
1. Con l'adozione dei piani gli enti competenti possono
proporre espressamente modificazioni agli strumenti di
pianificazione sovraordinati, al fine di garantire la coerenza
del sistema degli strumenti di pianificazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le proposte di
modifica ai piani sono collegate alla sopravvenienza di
comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla
necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di
sviluppo economico e sociale nonché di riequilibrare gli
assetti territoriali e ambientali.
3. Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei
piani di tutela del territorio e dell'ambiente, nei settori
del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e
della difesa del suolo, possono attenere unicamente alla
cartografia dei piani ed essere conseguenti a una più
approfondita analisi e valutazione delle caratteristiche dei
luoghi, non possono in nessun caso, essere conseguenti a
esigenze insediative da soddisfare.
4. L'atto di approvazione del piano contenente le proposte
di modifica comporta anche la variazione del piano
sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa
dell'ente titolare dello strumento.
Art. 16.
(Efficacia conformativa e vincoli
urbanistici).
1. La pianificazione territoriale e urbanistica, accerta i
limiti e i vincoli all'uso e alle trasformazioni del suolo che
derivano:
a) da uno specifico interesse pubblico insito
nelle caratteristiche del territorio, stabilito dalla
normativa statale o regionale relativa alla tutela dei beni
ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della
natura e alla difesa del suolo;
b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche
del territorio, che rendono incompatibile il processo di
trasformazione dello stesso;
c) dalla presenza di fattori di rischio
ambientale, per la vulnerabilità delle risorse naturali.
2. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e
territoriale delle proprie previsioni, la pianificazione
territoriale e urbanistica subordina l'attuazione degli
interventi:
a) alla contestuale realizzazione di opere
impeditive, di mitigazione o di compensazione degli impatti
negativi ovvero delle infrastrutture e dei servizi pubblici
necessari per garantire l'accessibilità, la funzionalità e la
qualità igienico-ambientale degli insediamenti previsti;
b) ovvero al fatto che si verifichino, per fatti
indipendenti dalla trasformazione urbanistica, le condizioni
di sostenibilità specificamente individuate dal piano.
3. I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza
alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal piano
urbanistico comunale, dalla pianificazione generale,
settoriale o specialistica sovraordinata ovvero dagli atti di
apposizione di vincoli e sono recepiti dal piano operativo.
4. Il piano operativo individua gli immobili da destinare
a infrastrutture, attrezzature, zone di rispetto, aree verdi e
altre opere pubbliche o di interesse pubblico e, ove
necessario, impone su di essi il vincolo preordinato
all'esproprio.
5. Il piano operativo include altresì gli immobili per i
quali è disposta la espropriazione, da parte dello Stato o di
altri soggetti pubblici aventi titolo, per la realizzazione di
opere di loro competenza previste dal piano urbanistico
comunale vigente.
6. Il vincolo preordinato all'esproprio imposto con le
modalità di cui al comma 4 ha la durata di cinque anni e può
essere reiterato una sola volta per la stessa durata.
Art. 17.
(Dati informativi e strumenti cartografici).
1. Le amministrazioni pubbliche che svolgono, quali propri
compiti istituzionali, funzioni di raccolta, elaborazione e
aggiornamento di dati e di informazioni relativi al territorio
e all'ambiente sono tenute, secondo criteri di reciprocità, a
metterli a disposizione degli enti territoriali che procedono
alla predisposizione dei piani e degli altri atti di governo
del territorio, anche ai fini della costituzione del sistema
nazionale per lo studio del territorio e degli osservatori
regionali previsti dall'articolo 12.
2. Il medesimo obbligo di cui al comma 1 grava sui
concessionari di servizi pubblici e sui soggetti privati,
relativamente ai dati per la cui raccolta ed elaborazione
ricevono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al
medesimo comma 1, un contributo che supera il 50 per cento del
costo sostenuto.
3. La legge regionale disciplina le modalità di
collaborazione e di interscambio delle informazioni e di
implementazione delle stesse, ai fini della elaborazione e
dell'aggiornamento del quadro conoscitivo dei piani e del
monitoraggio dell'attuazione degli stessi.
4. La regione stabilisce, in raccordo con gli organismi
nazionali competenti, le specifiche tecniche per la raccolta,
l'elaborazione e la conservazione dei dati, le caratteristiche
generali dei sistemi informativi geografici nonché le modalità
per assicurare la congruenza di inquadramento delle carte
topografiche.
Capo IV
SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Art. 18.
(Perequazione urbanistica e previsioni
compensative).
1. La pianificazione urbanistica realizza l'equa
distribuzione delle quote edificatorie e degli oneri derivanti
dalla realizzazione degli interventi, tra i proprietari degli
immobili interessati dalle trasformazioni.
2. Il piano operativo, nell'individuare e disciplinare gli
ambiti destinati a trasformazione urbanistica, attribuisce
agli immobili inseriti nei comparti urbanistici quote
edificatorie, espresse in metri quadrati o in metri cubi, e
obblighi verso il comune o altri soggetti pubblici aventi
titolo previsti dal piano operativo medesimo.
3. Le quote edificatorie e gli obblighi di cui al comma 2
sono ripartiti tra i proprietari di immobili in modo
proporzionale alla quota detenuta da ciascuno di essi del
valore imponibile complessivo degli immobili inclusi nel
comparto. Nel caso in cui siano inclusi nel comparto immobili
per i quali non risulta accertato il valore dell'imponibile
relativo all'imposta comunale sugli immobili, tale valore è
determinato dall'ufficio tecnico erariale, sulla base dei
valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche
analoghe.
4. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari di
immobili inclusi in un comparto urbanistico sono liberamente
commerciabili, fermo restando il divieto di trasferimento
delle stesse in altri comparti urbanistici. Esse sono soggette
alle imposte immobiliari previste dall'articolo 20, comma
5.
5. Al fine di attuare processi di riqualificazione delle
aree urbane, il piano operativo può prevedere la realizzazione
nel comparto urbanistico di quote di infrastrutture, di
attrezzature e di spazi collettivi definite in considerazione
anche delle carenze pregresse presenti nel medesimo ambito o
nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti. In tali
casi il piano operativo può assegnare quote di edificabilità
compensativa, quale equo ristoro dei particolari obblighi
posti in capo ai proprietari degli immobili quale condizione
per l'attuazione degli interventi.
6. Quote di edificabilità compensativa possono essere
previste dal piano operativo anche a favore dei soggetti
titolari di immobili, collocati al di fuori dei comparti
edificatori, sui quali il piano operativo provvede alla
apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio per la
realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico.
Art. 19.
(Comparti urbanistici).
1. Il comparto urbanistico può essere attuato dai
proprietari degli immobili inclusi nel suo perimetro, dal
comune, da società miste o da altri soggetti pubblici e
privati, ai sensi di quanto stabilito dal piano operativo.
2. Nel caso di attuazione del comparto urbanistico da
parte di soggetti privati, devono essere preventivamente
ceduti a titolo gratuito al comune o ad altri soggetti
pubblici gli immobili necessari per la realizzazione, nel
comparto stesso, di infrastrutture, attrezzature, aree verdi,
edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di
interesse pubblico, nella quantità prevista dal piano
operativo e sulla base delle indicazioni localizzative
indicate dal comune.
3. I titolari, singoli o associati, di una quantità
superiore al 50 per cento delle quote edificatorie complessive
attribuite a un comparto urbanistico, possono procedere
all'attuazione forzosa del comparto qualora si verifichi il
rifiuto o l'inerzia dei rimanenti proprietari. A tale scopo i
medesimi soggetti acquisiscono le quote edificatorie
attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare
all'iniziativa, e i relativi immobili, mediante la
corresponsione del controvalore di cui al comma 6 o, nel caso
di rifiuto, mediante deposito della somma prevista presso la
tesoreria comunale.
4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un
comparto urbanistico da parte dei proprietari di immobili
detentori, nel loro insieme, di una quantità superiore al 50
per cento delle quote edificatorie complessive attribuite al
comparto, il comune fissa un termine per l'attuazione del
comparto medesimo, decorso inutilmente il quale lo stesso
comune può decidere di attuare direttamente, anche per mezzo
di una società mista, il comparto urbanistico, acquisendone le
quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di
cui al comma 6.
5. Qualora il comune decida di non attuare direttamente il
comparto urbanistico ai sensi di quanto previsto dal comma 4,
gli operatori economici possono avanzare specifiche proposte
organizzative e finanziarie per l'attuazione del medesimo,
impegnandosi all'acquisizione, con le modalità di cui ai commi
3 e 6, delle quote edificatorie e dei relativi immobili dei
proprietari che rifiutano di partecipare all'iniziativa. Le
proposte sono indirizzate al comune, il quale decide sulla
scelta dei soggetti incaricati dell'intervento nel comparto
per mezzo di procedure ad evidenza pubblica.
6. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi
immobili di cui ai commi 3, 4, e 5 avvengono mediante
procedura di espropriazione, al valore determinato dal comune
ai sensi della normativa vigente.
Art. 20.
(Espropriazioni per pubblica utilità
- Imposte immobiliari).
1. Le procedure per l'acquisizione coattiva, anche a
favore di privati, della proprietà di beni immobili o di
diritti reali sugli stessi, ai fini dell'attuazione dei
comparti urbanistici e della esecuzione di opere e interventi
pubblici o di pubblica utilità, sono regolate dalle
disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica
utilità.
2. La legge regionale regola, in conformità ai princìpi
fondamentali stabiliti dalla legge statale, le fasi di
apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio e di
dichiarazione di pubblica utilità delle opere, armonizzandone
la disciplina con quella stabilita in materia di governo del
territorio. La legge regionale disciplina altresì i requisiti
e i criteri per valutare l'edificabilità legale e di fatto
degli immobili, ai fini della determinazione dell'indennità di
esproprio, in considerazione dei contenuti conformativi della
proprietà stabiliti dalla medesima legge regionale con
riguardo ai diversi strumenti di pianificazione.
3. L'indennità dovuta ai proprietari di immobili
espropriati per ragioni di pubblica utilità è stabilita dalle
leggi statali, sulla base del principio dell'equo ristoro per
la perdita del bene espropriato.
4. Il comune e il privato proprietario del bene da
espropriare possono stipulare accordi di cessione, che
attribuiscono al proprietario, in luogo del prezzo del bene,
quote edificatorie all'interno di comparti ovvero la facoltà
di intervenire su aree edificabili di proprietà comunale.
5. I trasferimenti di immobili e di diritti edificatori
all'interno di un comparto urbanistico e finalizzati alla
attuazione dello stesso sono irrilevanti agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggetti solo alle
imposte relative alle eventuali plusvalenze realizzate, purché
gli stessi abbiano luogo dopo l'approvazione del piano
operativo e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio da
parte del comune del titolo abilitativo alla realizzazione
degli interventi previsti nel comparto. Ai medesimi atti di
trasferimento le imposte di registro, ipotecarie e catastali
si applicano in misura fissa.
Capo V
ATTIVITA' EDILIZIA
Art. 21.
(Titoli abilitativi).
1. Ogni attività che comporta trasformazione del
territorio è soggetta a titolo abilitativo. Sono fatte salve
le attività non aventi un rilevante effetto urbanistico e che
non comportano significative modifiche strutturali o
funzionali ai manufatti edilizi esistenti nonché le
trasformazioni del territorio extraurbano soggette solo alle
speciali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente di
settore.
2. La formazione o il rilascio dei titoli abilitativi sono
comunque subordinati all'esistenza delle opere di
urbanizzazione o alla previsione da parte del comune
dell'attuazione delle stesse contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento edilizio o all'impegno dei
privati di procedere direttamente all'attuazione delle
medesime congiuntamente agli interventi oggetto del titolo
abilitativo.
3. La formazione o il rilascio dei titoli abilitativi sono
subordinati alla corresponsione di un contributo, commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di
costruzione, fatti salvi i casi di riduzione o di esonero.
4. La legge regionale stabilisce i criteri e i parametri
per la determinazione del contributo di costruzione dovuto, i
casi di riduzione o di esenzione nonché le modalità di
pagamento e la destinazione dello stesso.
Art. 22.
(Vigilanza e repressione degli abusi edilizi).
1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività
urbanistica ed edilizia, per assicurarne la rispondenza alla
legge, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle
modalità esecutive fissate dal titolo abilitativo nonché la
funzione di repressione dell'abusivismo edilizio.
2. La regione, attraverso una propria struttura, fornisce
ai comuni il supporto tecnico e giuridico richiesto per
l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1. La regione
provvede inoltre, in via sostitutiva, ad assumere i
provvedimenti di sospensione e di demolizione degli interventi
abusivi, previa formale diffida alle strutture comunali a
provvedere entro congruo termine. Ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi la struttura regionale può chiedere al
sindaco e alle strutture comunali ogni informazione o
documentazione ritenuta utile e dispone direttamente della
polizia municipale.
3. Le regioni emanano norme in materia di controllo
dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni
amministrative, in conformità ai princìpi stabiliti con legge
dello Stato.
Capo VI
LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE
Art. 23.
(Localizzazione delle opere pubbliche
e di interesse pubblico).
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri
soggetti pubblici aventi titolo predispongono e realizzano le
opere pubbliche e di interesse pubblico di propria competenza
con il metodo della programmazione pluriennale. L'avvio del
procedimento di programmazione e gli esiti dello stesso
vengono comunicati agli enti locali interessati.
2. La localizzazione delle opere è definita dai piani
territoriali e urbanistici, previa valutazione della
compatibilità ambientale e territoriale delle stesse. Nel caso
in cui le opere programmate non risultino previste nei piani
urbanistici dei comuni territorialmente interessati,
l'amministrazione procedente chiede agli stessi l'avvio del
procedimento di variante al piano ai fini del loro recepimento
nei piani medesimi. La legge regionale definisce procedure
celeri e semplificate per l'approvazione delle varianti
dirette alla localizzazione delle opere pubbliche e di
interesse pubblico.
3. I procedimenti speciali previsti dalla legislazione
settoriale per la localizzazione delle opere pubbliche e di
interesse pubblico programmate che non siano previste nei
piani urbanistici assicurano l'osservanza dei princìpi in
materia di governo del territorio stabiliti dal capo I.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
per le opere date in concessione dallo Stato.
Capo VII
STRUMENTI NEGOZIALI
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 24.
(Accordo territoriale).
1. L'accordo territoriale è lo strumento negoziale con cui
due o più amministrazioni pubbliche possono definire forme di
cooperazione per l'esercizio delle funzioni di governo del
territorio per armonizzare le previsioni dei propri strumenti
di pianificazione, concordando obiettivi generali, scelte
strategiche e soluzioni localizzative per insediamenti e opere
di interesse comune.
2. Gli accordi territoriali possono prevedere la
costituzione di un fondo di perequazione territoriale,
finanziato con risorse proprie degli enti sottoscrittori e con
quote dei proventi derivanti dai contributi di costruzione e
dalle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli
interventi disciplinati dal piano territoriale. Il Fondo
provvede a finanziare le misure:
a) di riequilibrio economico e territoriale, per
gli ambiti non beneficiati dalle opportunità insediative e di
sviluppo definite dal piano ovvero gravati da significativi
vincoli di tutela;
b) di compensazione ambientale, per gli ambiti
interessati dagli impatti negativi delle infrastrutture e
delle opere di rilievo sovracomunale.
3. Gli accordi territoriali possono prevedere l'adesione
dei soggetti portatori degli interessi, pubblici o privati,
direttamente coinvolti dalle scelte pianificatorie oggetto
dell'accordo.
4. Per gli accordi territoriali si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 25.
(Accordo di programma).
1. Qualora la definizione e l'esecuzione di interventi
complessi, programmi di intervento, opere pubbliche o di
interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richiedano la
necessaria azione integrata e coordinata di comuni, di
province, di regioni, di amministrazioni dello Stato e di
altri enti pubblici, si procede alla stipula di un accordo di
programma, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
2. L'accordo di programma è sottoscritto da tutti i
soggetti pubblici e privati, che concorrono alla
progettazione, all'approvazione e all'attuazione dell'oggetto
dell'accordo, con il conferimento degli immobili interessati,
con impegni finanziari, con lo svolgimento di attività
amministrative e con ogni altro adempimento.
3. La legge regionale disciplina il procedimento di
formazione e di approvazione degli accordi di programma in
variante alla pianificazione territoriale e urbanistica, in
conformità ai princìpi in materia di governo del territorio
stabiliti dal capo I. Essa può stabilire le speciali modalità
attraverso le quali acquisire tutte le speciali
autorizzazioni, i pareri e ogni altro atto di assenso,
comunque denominato, richiesti per l'approvazione e per
l'attuazione degli interventi e delle opere pubbliche o di
interesse pubblico oggetto dell'accordo.
Art. 26.
(Accordi preliminari con i privati).
1. I comuni, le province e le regioni, nel perseguimento
del pubblico interesse, possono concludere accordi preliminari
con soggetti privati per assumere nella pianificazione
proposte e iniziative di rilevante interesse per la comunità
locale. Gli accordi preliminari indicano i benefìci per la
collettività che derivano dalla loro attuazione, in termini di
miglioramento della qualità urbana e ambientale o di
incremento delle infrastrutture o dei servizi pubblici.
2. L'accordo preliminare costituisce parte integrante
dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto
alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.
L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello
strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni
nel piano approvato.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 4 e
5 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo VIII
VINCOLI PAESAGGISTICI
Art. 27.
(Apposizione e gestione dei vincoli
paesaggistici).
1. Qualora le regioni abbiano provveduto, ai sensi della
normativa vigente in materia, all'approvazione del piano
territoriale paesistico, gli atti di apposizione di nuovi
vincoli paesaggistici ovvero di revisione e di modifica degli
stessi, sono ammessi solo allo scopo di stabilire una
specifica disciplina di tutela e valorizzazione, maggiormente
rispondente agli elementi peculiari e al valore paesaggistico
dei luoghi.
2. La speciale disciplina relativa ai beni vincolati,
definita ai sensi del comma 1, costituisce parte integrante
del piano territoriale paesistico ed è recepita dagli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
3. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
15, il piano paesistico regionale, i vincoli paesaggistici che
derivano direttamente dalla legge e quelli apposti con atto
amministrativo mantengono la loro autonoma validità sino
all'approvazione dei nuovi piani territoriali e urbanistici
che provvedono a recepirne integralmente i contenuti.
4. A seguito dell'approvazione dei piani urbanistici
previsti dal comma 3, cessa di trovare applicazione la
disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche e i titoli abilitativi all'attività edilizia
danno atto della conformità dell'intervento anche in relazione
alla disciplina di tutela e di valorizzazione del paesaggio
costituente parte integrante del piano comunale.
5. La legge statale disciplina i compiti di vigilanza
dell'amministrazione statale sui beni paesaggistici, e può
prevedere, fino all'approvazione dei piani urbanistici
previsti dal comma 3, forme di riesame delle autorizzazioni
paesaggistiche, per vizi di legittimità.
6. La legge statale stabilisce le forme di collaborazione
delle amministrazioni statali alla formazione e
all'approvazione dei piani territoriali paesaggistici e dei
piani territoriali e urbanistici di recepimento degli stessi
nonché per l'esercizio dei compiti regionali relativi alla
apposizione e alla gestione dei vincoli paesaggistici.
Capo IX
NORME FINALI
Art. 28.
(Città metropolitane).
1. La legge istitutiva della città metropolitana
individua, ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, i compiti e le funzioni amministrativi di
governo del territorio conferiti alla stessa.
Art. 29.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione della
Gazzetta Ufficiale. Entro il medesimo termine le regioni
e le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente
legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le norme statali contenenti princìpi
fondamentali in materia di governo del territorio in contrasto
con la presente legge o con essa incompatibili. Le
disposizioni statali emanate in attuazione di tali norme
continuano a trovare applicazione fino all'approvazione delle
leggi regionali emanate in conformità ai princìpi stabiliti
dalla presente legge.