XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3807




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare lo stato di utilizzo di installazioni o di infrastrutture, relative alle servitù militari NATO o concesse a strutture militari straniere e plurinazionali sul territorio nazionale in attuazione di accordi internazionali, nonché delle intese bilaterali e multilaterali che ad essi presiedono a partire dalla loro istituzione, ivi inclusi la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, e resa esecutiva dalla legge 30 novembre 1955, n. 1355, l'Accordo bilaterale italo-americano sulle infrastrutture (BIA), stipulato in data 20 ottobre 1954 in attuazione del Trattato Nord Atlantico, nonché le successive revisioni e aggiornamenti al medesimo Trattato e i Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa italiano e la NATO e tra lo stesso Ministero della difesa e i competenti organi degli Stati Uniti d'America.
        2. Compito principale della Commissione è di accertare:

                a) lo stato effettivo delle installazioni e delle infrastrutture in relazione alla normativa internazionale di cui al comma 1;

                b) la natura delle installazioni e delle infrastrutture e la loro destinazione d'uso;

                c) la natura dei reparti militari addetti alle installazioni e alle infrastrutture e i loro effettivi compiti e finalità;

                d) le relazioni intercorse tra le servitù militari NATO, le strutture militari straniere e le istituzioni civili;

                e) la natura, le modalità e i contenuti delle informazioni intercorse tra i comandi presso le servitù militari e i Capi di Governo, i Ministri della difesa e i Capi di Stato maggiore;

                f) se la natura, la finalità e la gestione operativo-logistica dell'installazione abbiano subìto nel corso del tempo modificazioni al di fuori dell'ambito di applicazione della normativa internazionale di cui al comma 1;

                g) se esistano documenti in possesso di altri Stati esteri che si renda necessario acquisire.

        3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.


Art. 2.

(Composizione e funzionamento
della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
        2. L'Ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti.
        3. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
        4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.

(Attività di indagine).

        1. Oltre alle indagini e agli esami di cui al comma 2, la Commissione può procedere a indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie e informazioni nei modi ritenuti più opportuni, anche mediante convocazioni e audizioni.
        2. La Commissione può chiedere di ascoltare, quali persone informate sulla normativa internazionale di cui all'articolo 1 e sulla relativa attuazione e la cui deposizione è ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta, i Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e i Capi di stato maggiore pro-tempore interessati dall'attività di inchiesta.
        3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Quando gli atti o i documenti sono assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
        4. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati.
        5. In caso di questioni e di documenti il cui contenuto è oggetto di secretazione, la Commissione si riunisce in seduta segreta.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui è stata vietata la divulgazione.



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