XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3807
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di accertare lo stato di utilizzo di installazioni o
di infrastrutture, relative alle servitù militari NATO o
concesse a strutture militari straniere e plurinazionali sul
territorio nazionale in attuazione di accordi internazionali,
nonché delle intese bilaterali e multilaterali che ad essi
presiedono a partire dalla loro istituzione, ivi inclusi la
Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord
Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a
Londra il 19 giugno 1951, e resa esecutiva dalla legge 30
novembre 1955, n. 1355, l'Accordo bilaterale italo-americano
sulle infrastrutture (BIA), stipulato in data 20 ottobre 1954
in attuazione del Trattato Nord Atlantico, nonché le
successive revisioni e aggiornamenti al medesimo Trattato e i
Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa
italiano e la NATO e tra lo stesso Ministero della difesa e i
competenti organi degli Stati Uniti d'America.
2. Compito principale della Commissione è di accertare:
a) lo stato effettivo delle installazioni e delle
infrastrutture in relazione alla normativa internazionale di
cui al comma 1;
b) la natura delle installazioni e delle
infrastrutture e la loro destinazione d'uso;
c) la natura dei reparti militari addetti alle
installazioni e alle infrastrutture e i loro effettivi compiti
e finalità;
d) le relazioni intercorse tra le servitù militari
NATO, le strutture militari straniere e le istituzioni
civili;
e) la natura, le modalità e i contenuti delle
informazioni intercorse tra i comandi presso le servitù
militari e i Capi di Governo, i Ministri della difesa e i Capi
di Stato maggiore;
f) se la natura, la finalità e la gestione
operativo-logistica dell'installazione abbiano subìto nel
corso del tempo modificazioni al di fuori dell'ambito di
applicazione della normativa internazionale di cui al comma
1;
g) se esistano documenti in possesso di altri
Stati esteri che si renda necessario acquisire.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici
mesi dalla data della sua costituzione presentando al
Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati
dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 2.
(Composizione e funzionamento
della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di
ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno
un ramo del Parlamento.
2. L'Ufficio di presidenza della Commissione, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto
a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi
componenti.
3. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività
di inchiesta, un regolamento interno per il proprio
funzionamento.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 3.
(Attività di indagine).
1. Oltre alle indagini e agli esami di cui al comma 2, la
Commissione può procedere a indagini conoscitive, acquisendo
documentazioni, notizie e informazioni nei modi ritenuti più
opportuni, anche mediante convocazioni e audizioni.
2. La Commissione può chiedere di ascoltare, quali persone
informate sulla normativa internazionale di cui all'articolo 1
e sulla relativa attuazione e la cui deposizione è ritenuta
utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta, i
Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa
e i Capi di stato maggiore pro-tempore interessati
dall'attività di inchiesta.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle
indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto
di Stato né il segreto d'ufficio. Quando gli atti o i
documenti sono assoggettati al vincolo del segreto funzionale
da parte delle competenti Commissioni parlamentari di
inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla
Commissione.
4. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri
membri, decide quali atti e documenti possono essere
divulgati.
5. In caso di questioni e di documenti il cui contenuto è
oggetto di secretazione, la Commissione si riunisce in seduta
segreta.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il
personale addetto alla Commissione stessa e tutte le altre
persone che collaborano con la Commissione o compiono o
concorrono a compiere atti di inchiesta oppure vengono a
conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio,
sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione
dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui è stata vietata la divulgazione.