XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3804




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita l'università degli studi "Leonardo Sciascia", di seguito denominata "università", con sede in Caltanissetta e competenza sui poli universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani.
        2. Per tre anni accademici, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i poli universitari delle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani sono identificati come sedi distaccate dell'università di Palermo, dotate di autonomia gestionale e con sede amministrativa in Caltanissetta.
        3. All'attivazione della sede distaccata e, dopo tre anni accademici, all'istituzione dell'università degli studi si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che individua, altresì la localizzazione delle sedi, sentiti gli enti territoriali competenti.


Art. 2.

        1. Nella università confluiscono i corsi dell'università degli studi di Palermo e di Catania, attualmente decentrati presso i poli universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani ed operanti presso i consorzi universitari attivati nelle medesime province.
        2. L'università subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, facendo capo all'università degli studi di Palermo e di Catania e riferiti ai poli universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani.
        3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio anche a tempo determinato per un periodo complessivamente non inferiore a due anni, presso i poli decentrati e i consorzi universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani è inquadrato nell'università.
        4. I professori e i ricercatori universitari possono presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, richiesta di trasferimento nei ruoli del personale docente e ricercatore nella sede distaccata e, dopo tre anni accademici, dell'università.
        5. Per ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, in sede di prima applicazione della presente legge, le corrispondenti facoltà delle università degli studi di Palermo e di Catania provvedono alle procedure di nomina e di conferimento degli incarichi di insegnamento.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. All'università sono trasferiti le risorse e i finanziamenti in atto erogati agli attuali consorzi universitari delle province di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani.



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