XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3804
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita l'università degli studi "Leonardo
Sciascia", di seguito denominata "università", con sede in
Caltanissetta e competenza sui poli universitari di
Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani.
2. Per tre anni accademici, a decorrere dall'anno
accademico successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, i poli universitari delle province di
Caltanissetta, Agrigento e Trapani sono identificati come sedi
distaccate dell'università di Palermo, dotate di autonomia
gestionale e con sede amministrativa in Caltanissetta.
3. All'attivazione della sede distaccata e, dopo tre anni
accademici, all'istituzione dell'università degli studi si
provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca che individua, altresì la
localizzazione delle sedi, sentiti gli enti territoriali
competenti.
Art. 2.
1. Nella università confluiscono i corsi dell'università
degli studi di Palermo e di Catania, attualmente decentrati
presso i poli universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di
Trapani ed operanti presso i consorzi universitari attivati
nelle medesime province.
2. L'università subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi in atto, facendo capo all'università degli
studi di Palermo e di Catania e riferiti ai poli universitari
di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani.
3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio anche
a tempo determinato per un periodo complessivamente non
inferiore a due anni, presso i poli decentrati e i consorzi
universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani è
inquadrato nell'università.
4. I professori e i ricercatori universitari possono
presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 1, comma 3, richiesta di
trasferimento nei ruoli del personale docente e ricercatore
nella sede distaccata e, dopo tre anni accademici,
dell'università.
5. Per ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, in
sede di prima applicazione della presente legge, le
corrispondenti facoltà delle università degli studi di Palermo
e di Catania provvedono alle procedure di nomina e di
conferimento degli incarichi di insegnamento.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. All'università sono trasferiti le risorse e i
finanziamenti in atto erogati agli attuali consorzi
universitari delle province di Caltanissetta, di Agrigento e
di Trapani.