XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3802
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice
penale, la regione Campania può autorizzare l'apertura di una
casa da gioco nel comune di Salerno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla
regione Campania su richiesta del sindaco del comune di
Salerno, previa delibera del consiglio comunale.
L'autorizzazione è concessa per non più di trenta anni ed è
rinnovabile.
3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del
comune di Salerno indica la struttura da adibire all'esercizio
della casa da gioco.
Art. 2.
1. La regione Campania, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le
norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa
da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
minori di anni diciotto e per i militari;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari opportune cautele per assicurare
la correttezza della gestione amministrativa e il controllo
delle risultanze della gestione da parte degli organi
competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario ed il personale
addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i
relativi controlli; la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla
regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività
che vi si svolgono.
Art. 3.
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) il 50 per cento al soggetto gestore;
b) il 10 per cento alla regione Campania;
c) il 25 per cento alla provincia di Salerno;
d) il 15 per cento al comune di Salerno.
2. Il soggetto gestore provvede a tutte le spese e agli
oneri relativi alla gestione; osserva gli impegni assunti con
il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo
capitolato; provvede altresì alla formazione professionale
degli impiegati tecnici di gioco e del personale addetto.
3. Il soggetto gestore è vincolato al segreto
professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura
penale.
4. Il soggetto gestore deve acconsentire ai controlli
effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti
dalla convenzione. I soggetti preposti ai controlli di cui al
precedente periodo non possono in alcun caso interferire con
scelte operative di natura strettamente tecnica, ma si
limitano a riferire ai propri superiori.
Art. 4.
1. La regione Campania, la provincia di Salerno e il
comune di Salerno destinano i proventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b), c) e d), alla promozione di
attività connesse allo sviluppo turistico nel territorio della
provincia di Salerno.
Art. 5.
1. Il presidente della giunta regionale della Campania, in
caso di violazione delle disposizioni della presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di
turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica,
dispone la revoca o l'immediata sospensione dell'esercizio
della casa da gioco.
2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o
funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono
considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nel comune di Salerno o in comuni ubicati
a meno di venti chilometri dallo stesso.
Art. 6.
1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 della presente
legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in materia di tasse
di concessione governativa.