XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3793
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità garante per le ricerche sul
genoma umano).
1. Al fine di garantire l'osservanza di princìpi etici
nella condotta delle ricerche sul genoma umano e di valutare
gli effetti di tali ricerche, è istituita l'Autorità garante
per le ricerche sul genoma umano, di seguito denominata
"Autorità", con sede in Roma.
2. L'Autorità ha il compito di:
a) esaminare le questioni che coinvolgono il
completamento della sequenza umana dell'acido
desossiribonucleico (DNA) e lo studio della variazione
genetica umana;
b) esaminare le questioni sollevate
dall'integrazione delle tecnologie e delle informazioni
genetiche con le cure sanitarie e con le attività sanitarie
pubbliche;
c) esaminare le questioni sollevate
dall'integrazione delle conoscenze sulle interazioni genomiche
e genetiche in un ambiente non clinico;
d) analizzare l'eventuale interazione delle nuove
conoscenze genetiche con le diverse prospettive etiche,
filosofiche e teologiche;
e) analizzare l'eventuale interazione dei fattori
razziali, etnici e socio-economici con l'uso, la comprensione
e l'interpretazione dell'informazione genetica e con l'uso dei
servizi genetici nonché con lo sviluppo di una loro
politica.
Art. 2.
(Organi dell'Autorità).
1. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione, ed è organo collegiale composto
dal presidente e da quattro membri, nominati con
determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il presidente e i quattro membri dell'Autorità sono
scelti tra personalità di notoria indipendenza e riconosciute
professionalità e competenza, che hanno ricoperto incarichi di
grande responsabilità e rilievo nel campo medico, della
ricerca scientifica e in ambito universitario.
3. I membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e
non possono essere riconfermati più di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i membri non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici e privati, ricoprire cariche elettive.
4. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o
in aspettativa non può essere sostituito.
Art. 3.
(Organizzazione dell'Autorità).
1. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento
giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle
carriere, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese nei limiti previsti dalla presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dell'Autorità. Il numero dei posti previsti nella pianta
organica non può eccedere le cinquanta unità.
3. L'assunzione del personale dell'Autorità avviene per
concorso pubblico. In sede di prima attuazione della presente
legge, il personale è scelto tra il personale dipendente degli
enti di ricerca e delle università secondo criteri stabiliti
con proprio regolamento dall'Autorità stessa.
4. L'Autorità può stipulare con riconosciuti esperti dei
settori scientifico, etico ed economico, fino a quaranta
contratti, disciplinati dalle norme di diritto privato, aventi
per oggetto consulenze finalizzate al migliore esercizio delle
proprie funzioni.
5. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorità sovrintende il segretario generale della stessa
Autorità che ne risponde al presidente.
6. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese
per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato.
7. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio
di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
8. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione,
il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i
limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento
di organizzazione dell'Autorità che disciplina anche le
modalità per le eventuali variazioni.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al
controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri
dell'Autorità, che non possono eccedere quelle che competono
ai membri del Garante per la protezione dei dati personali di
cui all'articolo 30, comma 6, della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
Art. 4.
(Poteri e attività dell'Autorità).
1. L'Autorità al fine di svolgere i compiti previsti
dall'articolo 1:
a) ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni, e con gli enti di diritto pubblico,
con la università e con gli enti di ricerca, e di richiedere
agli stessi notizie e informazioni nonché la collaborazione
per l'adempimento delle proprie funzioni;
b) può esprimere, anche di propria iniziativa,
pareri sulle iniziative legislative, sulle proposte di atti e,
in generale, sui problemi riguardanti la ricerca sul genoma
umano e le applicazioni dei relativi risultati; a tale fine
gli enti pubblici e gli organi di governo, di qualsiasi
livello territoriale, sono tenuti a trasmettere, entro tre
giorni dalla data di attuazione, gli schemi di provvedimenti
relativi all'ambito delle competenze dell'Autorità sui quali
l'Autorità esprime il proprio parere nel termine di trenta
giorni dalla trasmissione;
c) collabora alla formulazione di codici
deontologici destinati a regolamentare le attività di studio e
di ricerca sul patrimonio genetico umano;
d) svolge attività ispettiva per assicurare che
siano rispettati i princìpi ispirati alla Dichiarazione
universale sul genoma umano e sui diritti umani adottata dalla
Conferenza generale dell'UNESCO nella 29^ sessione l'11
novembre 1997 a Parigi e approvata dall'Assemblea generale
dell'ONU il 9 dicembre 1998 nonché gli altri principi in
materia stabiliti a livello internazionale; invia relazioni e
segnalazioni ai competenti organi internazionali anche al fine
dell'applicazione delle specifiche misure previste in ciascuna
sede;
e) assicura che siano applicati i princìpi etici e
morali contenuti nei codici di deontologia professionale, e
che non siano perpetrate violazioni ai principi universalmente
riconosciuti del rispetto della vita e della dignità umana;
f) procede alla valutazione dei possibili rischi
per la salute e per l'integrità umane provocati
dall'applicazione dei risultati delle ricerche genetiche;
g) contribuisce alla trasparenza della ricerca
tramite la diffusione di notizie e di informazioni presso il
pubblico, in modo da attuare un'efficace educazione etica dei
cittadini nei confronti degli eventuali effetti derivanti
dall'impatto delle scoperte scientifiche nel campo genetico
sulla vita umana;
h) instaura e sviluppa un sistema continuo di
dialogo tra l'industria della ricerca scientifica e le
organizzazioni dei consumatori, rappresentando i cittadini nei
processi decisionali;
i) assicura l'equa rappresentanza delle opinioni
di ordine religioso e filosofico nei confronti della ricerca
scientifica, attraverso organi appositamente costituiti;
l) organizza ogni anno una conferenza sui problemi
derivanti dalle ricerche e dalle applicazioni relative al
genoma umano;
m) delibera, sentiti gli interessati che possono
produrre controdeduzioni, l'esecuzione di misure che i
soggetti pubblici e privati devono adottare nello svolgimento
dell'attività di ricerca sul genoma umano. In caso di
inosservanza, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria in
caso di ipotesi di reato, l'Autorità può segnalare
all'autorità competenti le necessità della immediata
cessazione delle attività di ricerca e, in caso di ulteriore
inosservanza, quelle del sequestro delle attrezzature e
chiusura dei laboratori;
n) presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente; il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette la relazione al
Parlamento.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 11 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo particolarmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.