XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3793




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante per le ricerche sul
genoma umano).

        1. Al fine di garantire l'osservanza di princìpi etici nella condotta delle ricerche sul genoma umano e di valutare gli effetti di tali ricerche, è istituita l'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano, di seguito denominata "Autorità", con sede in Roma.
        2. L'Autorità ha il compito di:

            a) esaminare le questioni che coinvolgono il completamento della sequenza umana dell'acido desossiribonucleico (DNA) e lo studio della variazione genetica umana;

            b) esaminare le questioni sollevate dall'integrazione delle tecnologie e delle informazioni genetiche con le cure sanitarie e con le attività sanitarie pubbliche;

            c) esaminare le questioni sollevate dall'integrazione delle conoscenze sulle interazioni genomiche e genetiche in un ambiente non clinico;

            d) analizzare l'eventuale interazione delle nuove conoscenze genetiche con le diverse prospettive etiche, filosofiche e teologiche;

            e) analizzare l'eventuale interazione dei fattori razziali, etnici e socio-economici con l'uso, la comprensione e l'interpretazione dell'informazione genetica e con l'uso dei servizi genetici nonché con lo sviluppo di una loro politica.


Art. 2.

(Organi dell'Autorità).

        1. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        2. Il presidente e i quattro membri dell'Autorità sono scelti tra personalità di notoria indipendenza e riconosciute professionalità e competenza, che hanno ricoperto incarichi di grande responsabilità e rilievo nel campo medico, della ricerca scientifica e in ambito universitario.
        3. I membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici e privati, ricoprire cariche elettive.
        4. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.


Art. 3.

(Organizzazione dell'Autorità).

        1. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti nella pianta organica non può eccedere le cinquanta unità.
        3. L'assunzione del personale dell'Autorità avviene per concorso pubblico. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale è scelto tra il personale dipendente degli enti di ricerca e delle università secondo criteri stabiliti con proprio regolamento dall'Autorità stessa.
        4. L'Autorità può stipulare con riconosciuti esperti dei settori scientifico, etico ed economico, fino a quaranta contratti, disciplinati dalle norme di diritto privato, aventi per oggetto consulenze finalizzate al migliore esercizio delle proprie funzioni.
        5. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità sovrintende il segretario generale della stessa Autorità che ne risponde al presidente.
        6. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.
        7. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
        8. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Autorità che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.
        9. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
        10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità, che non possono eccedere quelle che competono ai membri del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.


Art. 4.

(Poteri e attività dell'Autorità).

        1. L'Autorità al fine di svolgere i compiti previsti dall'articolo 1:

            a) ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni, e con gli enti di diritto pubblico, con la università e con gli enti di ricerca, e di richiedere agli stessi notizie e informazioni nonché la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;

            b) può esprimere, anche di propria iniziativa, pareri sulle iniziative legislative, sulle proposte di atti e, in generale, sui problemi riguardanti la ricerca sul genoma umano e le applicazioni dei relativi risultati; a tale fine gli enti pubblici e gli organi di governo, di qualsiasi livello territoriale, sono tenuti a trasmettere, entro tre giorni dalla data di attuazione, gli schemi di provvedimenti relativi all'ambito delle competenze dell'Autorità sui quali l'Autorità esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla trasmissione;

            c) collabora alla formulazione di codici deontologici destinati a regolamentare le attività di studio e di ricerca sul patrimonio genetico umano;

            d) svolge attività ispettiva per assicurare che siano rispettati i princìpi ispirati alla Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nella 29^ sessione l'11 novembre 1997 a Parigi e approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1998 nonché gli altri principi in materia stabiliti a livello internazionale; invia relazioni e segnalazioni ai competenti organi internazionali anche al fine dell'applicazione delle specifiche misure previste in ciascuna sede;

            e) assicura che siano applicati i princìpi etici e morali contenuti nei codici di deontologia professionale, e che non siano perpetrate violazioni ai principi universalmente riconosciuti del rispetto della vita e della dignità umana;

            f) procede alla valutazione dei possibili rischi per la salute e per l'integrità umane provocati dall'applicazione dei risultati delle ricerche genetiche;

            g) contribuisce alla trasparenza della ricerca tramite la diffusione di notizie e di informazioni presso il pubblico, in modo da attuare un'efficace educazione etica dei cittadini nei confronti degli eventuali effetti derivanti dall'impatto delle scoperte scientifiche nel campo genetico sulla vita umana;

            h) instaura e sviluppa un sistema continuo di dialogo tra l'industria della ricerca scientifica e le organizzazioni dei consumatori, rappresentando i cittadini nei processi decisionali;

            i) assicura l'equa rappresentanza delle opinioni di ordine religioso e filosofico nei confronti della ricerca scientifica, attraverso organi appositamente costituiti;

            l) organizza ogni anno una conferenza sui problemi derivanti dalle ricerche e dalle applicazioni relative al genoma umano;

            m) delibera, sentiti gli interessati che possono produrre controdeduzioni, l'esecuzione di misure che i soggetti pubblici e privati devono adottare nello svolgimento dell'attività di ricerca sul genoma umano. In caso di inosservanza, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria in caso di ipotesi di reato, l'Autorità può segnalare all'autorità competenti le necessità della immediata cessazione delle attività di ricerca e, in caso di ulteriore inosservanza, quelle del sequestro delle attrezzature e chiusura dei laboratori;

            n) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette la relazione al Parlamento.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo particolarmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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