XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3788
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il censimento e il trattamento dei dati relativi a una
persona fisica o giuridica può essere effettuato solo ed
esclusivamente indicando il codice fiscale del soggetto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dati
collegati, in modo diretto o indiretto, alle seguenti
informazioni:
a) protesti di assegni e di cambiali;
b) ritardati pagamenti rateali;
c) pignoramenti;
d) ingiunzioni di pagamento;
e) insolvenze;
f) procedure fallimentari;
g) esecuzioni immobiliari;
h) emissione di assegni senza provvista o senza
autorizzazione ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 386,
e successive modificazioni;
i) ipoteche giudiziali.
Art. 2.
1. E' fatto divieto a chiunque di detenere dati
riguardanti il soggetto protestato e riabilitato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
successive modificazioni.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1
comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000
euro a 10.000 euro per ogni singola violazione accertata.
3. Nel caso in cui la violazione della disposizione di cui
al comma 1 determini conseguenze gravi, quali il mancato
accesso al credito del soggetto richiedente, o se il fatto è
commesso dagli operatori di cui al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, oltre
alla sanzione amministrativa stabilita al comma 2, è prevista
la pena detentiva da sei mesi fino a tre anni per il titolare
dei dati e per colui che ne ha fatto uso in violazione del
divieto di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Il soggetto autore della segnalazione o della richiesta
di censimento e il soggetto che procede all'effettuazione del
censimento presso archivi o registri, pubblici o privati,
informatici o cartacei, in relazione a dati riconducibili, in
modo diretto o indiretto, a una delle informazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 1, ha l'obbligo, estinti o modificati i
procedimenti e le cause che ne hanno determinato il
censimento, di effettuarne entro cinque giorni la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione,
attestando formalmente l'avvenuta operazione all'interessato,
su sua richiesta, nonché a coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi.
2. Ogni attestazione o comunicazione di cui al comma 1,
una volta eseguita, deve essere distrutta garantendo
l'assoluta impossibilità di eventuali ricostruzioni o memorie
della medesima.