XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3788




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il censimento e il trattamento dei dati relativi a una persona fisica o giuridica può essere effettuato solo ed esclusivamente indicando il codice fiscale del soggetto.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dati collegati, in modo diretto o indiretto, alle seguenti informazioni:

            a) protesti di assegni e di cambiali;

            b) ritardati pagamenti rateali;

            c) pignoramenti;

            d) ingiunzioni di pagamento;

            e) insolvenze;

            f) procedure fallimentari;

            g) esecuzioni immobiliari;

            h) emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni;

            i) ipoteche giudiziali.


Art. 2.

        1. E' fatto divieto a chiunque di detenere dati riguardanti il soggetto protestato e riabilitato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
        2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione accertata.
        3. Nel caso in cui la violazione della disposizione di cui al comma 1 determini conseguenze gravi, quali il mancato accesso al credito del soggetto richiedente, o se il fatto è commesso dagli operatori di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, oltre alla sanzione amministrativa stabilita al comma 2, è prevista la pena detentiva da sei mesi fino a tre anni per il titolare dei dati e per colui che ne ha fatto uso in violazione del divieto di cui al comma 1.


Art. 3.

        1. Il soggetto autore della segnalazione o della richiesta di censimento e il soggetto che procede all'effettuazione del censimento presso archivi o registri, pubblici o privati, informatici o cartacei, in relazione a dati riconducibili, in modo diretto o indiretto, a una delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, ha l'obbligo, estinti o modificati i procedimenti e le cause che ne hanno determinato il censimento, di effettuarne entro cinque giorni la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, attestando formalmente l'avvenuta operazione all'interessato, su sua richiesta, nonché a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
        2. Ogni attestazione o comunicazione di cui al comma 1, una volta eseguita, deve essere distrutta garantendo l'assoluta impossibilità di eventuali ricostruzioni o memorie della medesima.



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