XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3783
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica, al fine di favorire la promozione e la
tutela dei diritti umani, economici, sociali, sindacali delle
lavoratrici e dei lavoratori e il principio dell'integrità
ambientale, come indicati nelle convenzioni internazionali
sottoscritte dall'Italia e nei relativi strumenti di
attuazione, anche attraverso l'adozione di specifiche
iniziative di crescita della responsabilità sociale ed
economica dei produttori e dei consumatori:
a) riconosce le attività del Council of
Economical Priorities Accreditation Agency (CEPAA) e degli
organismi accreditati presso lo stesso CEPAA;
b) incentiva l'applicazione della certificazione
Social Accountability 8000 (SA 8000), norma
internazionale elaborata dalla Social Accountability
International in conformità ai princìpi sottoscritti dalla
convenzione dell'International Labour Organization (ILO),
nonché della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10
dicembre 1948, e della Dichiarazione dei diritti del
fanciullo, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20
novembre 1959;
c) promuove e svolge, anche di intesa con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le
azioni indicate dalla presente legge.
Art. 2.
(Marchio etico).
1. E' istituito il marchio etico, inteso come elemento
distintivo delle aziende italiane socialmente responsabili.
2. Il marchio etico è approvato dall'Osservatorio di cui
all'articolo 3 ed è attribuito alle aziende in possesso della
certificazione SA 8000 che ne fanno richiesta.
3. L'utilizzo del marchio etico da parte delle aziende è
subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dalla
certificazione SA 8000 e degli eventuali aggiornamenti della
relativa normativa.
4. L'azienda titolare del marchio etico può utilizzarlo
per tutte le forme di valorizzazione dei beni e dei servizi
prodotti nonché della propria attività in generale e nelle
attività di comunicazione verso l'esterno.
Art. 3.
(Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle
aziende).
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Osservatorio nazionale sulla responsabilità
sociale delle aziende, di seguito denominato "Osservatorio",
costituito da un ufficio di presidenza e da un comitato
consultivo.
2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da
due membri scelti tra persone di comprovata indipendenza,
competenza ed esperienza nelle materie giuridiche, economiche
e sociali.
3. I componenti dell'ufficio di presidenza sono nominati
per tre anni, possono essere confermati una sola volta e non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza nel campo della certificazione
SA 8000.
4. Il comitato consultivo è nominato per tre anni ed è
formato:
a) dai componenti l'ufficio di presidenza;
b) da quattro rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali;
c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) da cinque rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge
30 luglio 1998, n. 28l, e successive modificazioni, di
organismi di cooperazione internazionale, di difesa dei
diritti umani e di difesa dei diritti dell'infanzia;
e) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e
delle politiche sociali;
f) da tre rappresentanti delle regioni.
5. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 4 sono nominati su indicazione dei rispettivi
enti; i rappresentanti di cui alla lettera e) del
medesimo comma sono nominati su indicazione dei rispettivi
Ministri; i rappresentanti di cui alla lettera f) del
medesimo comma sono nominati su indicazione della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
6. L'ufficio di presidenza e il comitato consultivo sono
nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio e dei suoi organismi, le norme
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale ad esso assegnato, nonché le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese.
8. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio e dei
suoi organismi è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 4.
(Attività dell'Osservatorio).
1. L'Osservatorio promuove e svolge le iniziative volte ad
accrescere il principio della responsabilità sociale delle
aziende italiane. In particolare, sono assegnati
all'Osservatorio i compiti di:
a) approvare il marchio etico e provvedere
all'attribuzione, alla sospensione e alla revoca dello stesso
alle aziende a seguito delle procedure di accertamento e di
deliberazione assunte in collaborazione con il CEPAA;
b) eseguire ricerche di natura economica, sociale
e ambientale per fornire le più ampie informazioni sul
contesto economico, sociale e ambientale in cui è avvenuta
ogni fase produttiva e commerciale dei beni e dei servizi
collocati sul mercato;
c) diffondere i risultati relativi alle proprie
attività, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione, compresi
quelli di natura istituzionale;
d) promuovere e realizzare campagne di
pubblicizzazione del marchio etico e di sensibilizzazione dei
cittadini e delle aziende sul tema della responsabilità
sociale;
e) curare la tenuta dell'albo delle aziende
italiane in possesso del marchio etico;
f) intrattenere i rapporti con il CEPAA, con l'ILO
e con altri organismi nazionali e internazionali al fine di
favorire l'ulteriore crescita del principio della
responsabilità sociale.
2. L'uso improprio del marchio etico è sanzionato con le
modalità stabilite dall'Osservatorio.
3. Qualsiasi cittadino, ente od organismo può ricorrere
all'Osservatorio per segnalare violazioni alla certificazione
SA 8000 da parte di una azienda e richiedere la sospensione o
la revoca dell'utilizzo del marchio etico secondo le modalità
di cui al comma 1, lettera a).
4. Ogni anno, entro il 30 aprile, l'Osservatorio trasmette
al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente.
Art. 5.
(Modifica della disciplina sul sostegno
all'esportazione).
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, è aggiunto in fine, il seguente periodo:
"L'accesso ai crediti agevolati è rivolto in via prioritaria
ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato
dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle
aziende".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990,
n. 100, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Mediocredito centrale concede in via
prioritaria crediti agevolati ai soggetti titolari del marchio
etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla
responsabilità sociale delle aziende".
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L'istituto compie le operazioni assegnando
una priorità ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato
dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle
aziende".
4. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'accesso ai finanziamenti del fondo di cui al primo
comma, è riservato in via prioritaria ai soggetti titolari del
marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla
responsabilità sociale delle aziende".
Art. 6.
(Misure in favore delle piccole e medie imprese).
1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi
della disciplina comunitaria vigente in materia e fatte salve
le limitazioni settoriali stabilite dalla Commissione europea,
che ottengono l'attribuzione del marchio etico è concesso un
credito di imposta.
2. Sono esclusi dal beneficio del credito di imposta di
cui al comma 1 i soggetti previsti dall'articolo 88 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
3. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di
cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per le
procedure utilizzate per l'ottenimento della certificazione SA
8000 e del marchio etico ed è utilizzabile a decorrere dal 1^
gennaio dell'anno successivo all'ottenimento della
registrazione medesima, esclusivamente in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e
successive modificazioni.
4. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre
alla formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive e ai fini del rapporto stabilito dall'articolo 63
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che le spese sostenute per ottenere la
certificazione SA 8000 e il marchio etico siano documentate ai
sensi della vigente normativa fiscale.
6. Al credito di imposta si applica la regola "de
minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996, e
ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi
ai sensi della predetta comunicazione purché non venga
superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio in
oggetto.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede, a decorrere dall'anno 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.