XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3781
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è la prevenzione degli
incidenti stradali, attuata, in via prioritaria, attraverso
l'installazione di una apposita e dettagliata segnaletica in
grado di attivare negli utenti della rete stradale un livello
di attenzione e di vigilanza nei confronti degli eventuali
rischi.
2. La segnaletica di cui al comma 1 è installata sui
tratti autostradali, sulle strade nazionali, regionali,
provinciali, comunali, extraurbane e urbane, ed è realizzata
con cartelli di adeguate dimensioni recanti informazioni sul
grado di pericolosità del tratto, sulle eventuali zone a
rischio nonché sul numero di incidenti stradali verificatisi
nel tratto stesso nel quinquennio precedente corredato
dall'indicazione del relativo numero dei feriti e dei
morti.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Dopo il comma 14 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i
seguenti:
"14-bis. Al fine di prevenire gli incidenti
stradali, attraverso un'apposita e dettagliata segnaletica in
grado di attivare negli utenti della rete stradale il giusto
grado di attenzione e di vigilanza nella conduzione dei
veicoli nei confronti degli eventuali rischi, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti verifica ogni biennio
l'incidenza dei sinistri stradali occorsi sulle strade e
autostrade del Paese. Allo scopo di classificare il livello di
pericolosità nella segnaletica stradale da installare, sono
utilizzati i seguenti colori:
a) blu: strade e autostrade con un lieve grado di
pericolosità;
b) verde: strade e autostrade con un medio grado
di pericolosita;
c) giallo: strade e autostrade con notevole grado
di pericolosità;
d) rosso: strade e autostrade con elevato grado di
pericolosità.
14-ter. La segnaletica stradale reca informazioni
sul numero di incidenti stradali verificatisi nel quinquennio
precedente, corredate dall'indicazione del relativo numero di
feriti e di morti.
14-quater. La segnaletica stradale posta nei punti
critici della viabilità italiana è realizzata con cartelli di
adeguate dimensioni tali da consentire una pronta lettura dei
dati riportati".
Art. 3.
(Informazione via radio per gli utenti
della strada sulla viabilità e sulla visibilità).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri delle comunicazioni e dell'interno,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
l'informazione permanente agli utenti sulle condizioni di
viabilità e visibilità della strada attraverso il sistema
radiofonico utilizzando le apposite frequenze su scala
regionale e locale, limitatamente ai tratti delle strade
nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a
rischio.
2. Con regolamento interministeriale da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
definiti i dati tecnici relativi all'informazione permanente
di cui al comma 1.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.