XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3781




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Finalità della presente legge è la prevenzione degli incidenti stradali, attuata, in via prioritaria, attraverso l'installazione di una apposita e dettagliata segnaletica in grado di attivare negli utenti della rete stradale un livello di attenzione e di vigilanza nei confronti degli eventuali rischi.
        2. La segnaletica di cui al comma 1 è installata sui tratti autostradali, sulle strade nazionali, regionali, provinciali, comunali, extraurbane e urbane, ed è realizzata con cartelli di adeguate dimensioni recanti informazioni sul grado di pericolosità del tratto, sulle eventuali zone a rischio nonché sul numero di incidenti stradali verificatisi nel tratto stesso nel quinquennio precedente corredato dall'indicazione del relativo numero dei feriti e dei morti.


Art. 2.

(Modifiche all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

        1. Dopo il comma 14 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

        "14-bis. Al fine di prevenire gli incidenti stradali, attraverso un'apposita e dettagliata segnaletica in grado di attivare negli utenti della rete stradale il giusto grado di attenzione e di vigilanza nella conduzione dei veicoli nei confronti degli eventuali rischi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica ogni biennio l'incidenza dei sinistri stradali occorsi sulle strade e autostrade del Paese. Allo scopo di classificare il livello di pericolosità nella segnaletica stradale da installare, sono utilizzati i seguenti colori:

                a) blu: strade e autostrade con un lieve grado di pericolosità;

                b) verde: strade e autostrade con un medio grado di pericolosita;

                c) giallo: strade e autostrade con notevole grado di pericolosità;

                d) rosso: strade e autostrade con elevato grado di pericolosità.

        14-ter. La segnaletica stradale reca informazioni sul numero di incidenti stradali verificatisi nel quinquennio precedente, corredate dall'indicazione del relativo numero di feriti e di morti.
        14-quater. La segnaletica stradale posta nei punti critici della viabilità italiana è realizzata con cartelli di adeguate dimensioni tali da consentire una pronta lettura dei dati riportati".


Art. 3.

(Informazione via radio per gli utenti
della strada sulla viabilità e sulla visibilità).

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle comunicazioni e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove l'informazione permanente agli utenti sulle condizioni di viabilità e visibilità della strada attraverso il sistema radiofonico utilizzando le apposite frequenze su scala regionale e locale, limitatamente ai tratti delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio.
        2. Con regolamento interministeriale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i dati tecnici relativi all'informazione permanente di cui al comma 1.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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