XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3772




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 5.000 unità.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle unità aggiuntive di cui al comma 1 e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, per posizioni economiche e per sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente, come incrementato ai sensi del citato comma 1.
        3. Alla copertura dei posti derivanti all'incremento di organico stabilito al comma 1 disponibili nel profilo dei vigili del fuoco si provvede interamente, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005 e mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.


Art. 2.

        1. I corsi per allievi vigili del fuoco permanenti sono articolati in due fasi. Nella prima fase, della durata di due mesi, i corsi sono svolti presso le scuole antincendi di Roma e nella seconda fase, della durata di quattro mesi, sono svolti presso i comandi regionali e provinciali del luogo di residenza degli allievi vigili del fuoco.
        2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le modalità e i criteri dello svolgimento degli stessi corsi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Fermo restando il requisito della compatibilità con le esigenze logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio degli appartenenti al Corpo è effettuato nel territorio della regione di residenza degli stessi vigili del fuoco.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 99.369.550 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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