XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3772
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di
efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e
delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 5.000
unità.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
distribuzione per profili professionali delle unità aggiuntive
di cui al comma 1 e contestualmente alla rideterminazione
delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali,
per posizioni economiche e per sedi di servizio, nel limite
del numero dei posti dell'organico vigente, come incrementato
ai sensi del citato comma 1.
3. Alla copertura dei posti derivanti all'incremento di
organico stabilito al comma 1 disponibili nel profilo dei
vigili del fuoco si provvede interamente, mediante
l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24 del 27
marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005 e
mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del
concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto
con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale,
n. 92 del 20 novembre 2001.
Art. 2.
1. I corsi per allievi vigili del fuoco permanenti sono
articolati in due fasi. Nella prima fase, della durata di due
mesi, i corsi sono svolti presso le scuole antincendi di Roma
e nella seconda fase, della durata di quattro mesi, sono
svolti presso i comandi regionali e provinciali del luogo di
residenza degli allievi vigili del fuoco.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le modalità
e i criteri dello svolgimento degli stessi corsi sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Fermo restando il requisito della compatibilità con le
esigenze logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il servizio degli appartenenti al Corpo è effettuato nel
territorio della regione di residenza degli stessi vigili del
fuoco.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 99.369.550 euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.