XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3771




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 25 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 25-bis. (Vini passiti). - 1. I vini passiti sono prodotti ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte a metodi di appassimento naturale sulla pianta o artificiale dopo la raccolta, in base a quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione.
            2. Nella produzione dei vini passiti non è consentita l'aggiunta di alcol, né il ricorso ad altre pratiche di arricchimento dei mosti, fatta eccezione per i casi in cui tali possibilità siano già previste da disciplinari di consolidata tradizione produttiva.
            3. Ai fini della designazione e della presentazione dei vini passiti, i produttori dei vini passiti hanno facoltà di utilizzare la denominazione "vino passito naturale" ovvero di "vino passito liquoroso naturale" nei casi in cui il ricorso all'aggiunta di alcol o ad altre pratiche di arricchimento sia già previsto da disciplinari di consolidata tradizione produttiva".



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