XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3771
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 25 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 25-bis. (Vini passiti). - 1. I vini passiti
sono prodotti ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte a
metodi di appassimento naturale sulla pianta o artificiale
dopo la raccolta, in base a quanto previsto dai relativi
disciplinari di produzione.
2. Nella produzione dei vini passiti non è
consentita l'aggiunta di alcol, né il ricorso ad altre
pratiche di arricchimento dei mosti, fatta eccezione per i
casi in cui tali possibilità siano già previste da
disciplinari di consolidata tradizione produttiva.
3. Ai fini della designazione e della presentazione
dei vini passiti, i produttori dei vini passiti hanno facoltà
di utilizzare la denominazione "vino passito naturale" ovvero
di "vino passito liquoroso naturale" nei casi in cui il
ricorso all'aggiunta di alcol o ad altre pratiche di
arricchimento sia già previsto da disciplinari di consolidata
tradizione produttiva".