XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3759
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di
recupero del patrimonio edilizio).
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "La detrazione fiscale spettante per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete per
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2006, per un ammontare
complessivo sino a 78.000 euro, per una quota pari al 41 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da
ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in
cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 31 dicembre 2006 consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1^
gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il medesimo incentivo fiscale di cui al
comma 5 si applica anche nel caso di interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007. In tale
caso, la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta
al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità
immobiliari, in ragione di una aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi realizzati, che si assume pari al 25
per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante
dall'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo previsto dal comma 5.
5-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, una quota, sino ad un importo
massimo di 78.000 euro, delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, per la costruzione di
autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà
comune; per la eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, per la
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed
esterna all'abitazione per le persone portatici di handicap
in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; per l'adozione di
misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte dei terzi; per la esecuzione di opere
dirette alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti a metano o basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia; per gli interventi di bonifica
dall'amianto; per gli interventi di messa in sicurezza degli
edifici, relativamente agli impianti di cui alle leggi 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni, e 6 dicembre 1971, n.
1083; per l'adozione di misure antisismiche anche per
l'edilizia scolastica privata, con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
soprattutto sulle parti strutturali, e per l'adozione di
misure finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico,
nelle aree classificate a pericolosità da media a molto
elevata ed a rischio da medio a molto elevato nei piani di
assetto idrogeologico delle autorità di bacino, nonché
all'esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici.
Gli interventi relativi alla sicurezza sismica e statica
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici
o sui complessi di edifici collegati strutturalmente e,
insieme agli interventi relativi alla mitigazione del rischio
idrogeologico, comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari".
3. La detrazione di cui al comma 5-ter dell'articolo
2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 2
del presente articolo, spetta anche per le spese sostenute per
la redazione della documentazione obbligatoria, idonea a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,
nonché per gli interventi necessari al rilascio di tale
documentazione.
4. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole:
"30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2006".
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si
applicano anche agli immobili gestiti dagli istituti autonomi
delle case popolari o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto
le funzioni.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2003 e a 350
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.