XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3754




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale degli impianti protesici mammari, di seguito denominato "Registro nazionale".
        2. L'attività del Registro nazionale è attuata anche mediante il coordinamento delle strutture che esercitano la funzione di registro regionale, costituite ai sensi dell'articolo 3.
        3. Con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento recante la disciplina della struttura e delle attività del Registro nazionale.


Art. 2.

        1. Il Registro nazionale effettua la raccolta di tutti i dati relativi agli impianti protesici mammari impiantati in Italia, sia nell'ambito della chirurgia plastica che della chirurgia estetica, al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche ad essi connesse e, in particolare, di quelle concernenti la durata degli impianti, le complicanze, l'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni.
        2. I dati contenuti nel Registro sono consultabili dagli organismi competenti e da tutti i presidi medico-chirurgici che ne facciano richiesta, al fine di conoscere in tempo reale il numero esatto degli impianti utilizzati nonché a fini di studio e di ricerca in ordine alle patologie associate a questo tipo di chirurgia.


Art. 3.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono i registri regionali degli impianti protesici mammari, avvalendosi delle rispettive commissioni oncologiche. I registri regionali sono custoditi presso gli assessorati regionali competenti in materia di sanità, i quali si coordinano, al fine della trasmissione e della raccolta dei dati al Ministero della salute, con il Registro nazionale.


Art. 4.

        1. Agli oneri relativi alla istituzione ed alla tenuta del Registro nazionale e dei relativi registri regionali, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.



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