XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3754
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero della salute il
Registro nazionale degli impianti protesici mammari, di
seguito denominato "Registro nazionale".
2. L'attività del Registro nazionale è attuata anche
mediante il coordinamento delle strutture che esercitano la
funzione di registro regionale, costituite ai sensi
dell'articolo 3.
3. Con decreto del Ministro della salute, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è adottato un regolamento recante la disciplina della
struttura e delle attività del Registro nazionale.
Art. 2.
1. Il Registro nazionale effettua la raccolta di tutti i
dati relativi agli impianti protesici mammari impiantati in
Italia, sia nell'ambito della chirurgia plastica che della
chirurgia estetica, al fine di migliorare la conoscenza delle
problematiche ad essi connesse e, in particolare, di quelle
concernenti la durata degli impianti, le complicanze,
l'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni.
2. I dati contenuti nel Registro sono consultabili dagli
organismi competenti e da tutti i presidi medico-chirurgici
che ne facciano richiesta, al fine di conoscere in tempo reale
il numero esatto degli impianti utilizzati nonché a fini di
studio e di ricerca in ordine alle patologie associate a
questo tipo di chirurgia.
Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono i registri regionali degli impianti
protesici mammari, avvalendosi delle rispettive commissioni
oncologiche. I registri regionali sono custoditi presso gli
assessorati regionali competenti in materia di sanità, i quali
si coordinano, al fine della trasmissione e della raccolta dei
dati al Ministero della salute, con il Registro nazionale.
Art. 4.
1. Agli oneri relativi alla istituzione ed alla tenuta del
Registro nazionale e dei relativi registri regionali, si
provvede a carico degli ordinari stanziamenti del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente.