XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3753




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e definizione).

        1. La presente legge regolamenta il fenomeno del "graffitismo".
        2. Ai fini della presente legge per "graffitismo" si intendono sigle, scritte e disegni, realizzati mediante vernici su beni mobili ed immobili, pubblici e privati, anche d'interesse storico ed artistico.


Art. 2.

(Individuazione degli spazi riservati
agli artisti di strada).

        1. Gli enti locali individuano, nell'ambito del territorio di propria competenza, spazi atti a consentite la piena e libera espressione degli "artisti di strada" che realizzano graffiti, ai sensi dell'articolo 1.
        2. Ciascuna regione bandisce, con cadenza biennale, un concorso a premi per individuare l'artista o il gruppo di artisti che realizzano graffiti che abbiano creato nuove forme pittoriche impiegando tecniche e stili innovativi.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni nominano le commissioni esaminatrici del concorso di cui al comma 2 composte da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti tra esperti d'arte.


Art. 3.

(Modifica dell'articolo 639
del codice penale).

        1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito con la multa fino a tremila euro.
        Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate, ovvero su immobili, si applica la pena della reclusione fino ad un anno e della multa fino a diecimila euro.
        Per i reati di cui ai commi precedenti si procede d'ufficio".


Art. 4.

(Disposizione finanziaria).

        1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 è a carico dei bilanci regionali.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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