XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3753
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizione).
1. La presente legge regolamenta il fenomeno del
"graffitismo".
2. Ai fini della presente legge per "graffitismo" si
intendono sigle, scritte e disegni, realizzati mediante
vernici su beni mobili ed immobili, pubblici e privati, anche
d'interesse storico ed artistico.
Art. 2.
(Individuazione degli spazi riservati
agli artisti di strada).
1. Gli enti locali individuano, nell'ambito del territorio
di propria competenza, spazi atti a consentite la piena e
libera espressione degli "artisti di strada" che realizzano
graffiti, ai sensi dell'articolo 1.
2. Ciascuna regione bandisce, con cadenza biennale, un
concorso a premi per individuare l'artista o il gruppo di
artisti che realizzano graffiti che abbiano creato nuove forme
pittoriche impiegando tecniche e stili innovativi.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni nominano le commissioni
esaminatrici del concorso di cui al comma 2 composte da un
numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette,
scelti tra esperti d'arte.
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 639
del codice penale).
1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito
con la multa fino a tremila euro.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate, ovvero su immobili, si
applica la pena della reclusione fino ad un anno e della multa
fino a diecimila euro.
Per i reati di cui ai commi precedenti si procede
d'ufficio".
Art. 4.
(Disposizione finanziaria).
1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 è a
carico dei bilanci regionali.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.