XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3745
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I lavoratori che sono o sono stati iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti o a una delle gestioni dei
lavoratori autonomi o a uno dei fondi sostitutivi o esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti ovvero agli enti previdenziali
privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, in alternativa alla facoltà di
ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 della legge 5 marzo
1990, n. 45, e ove non risulti acquisito il diritto a pensione
autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere la
totalizzazione dei periodi di iscrizione e di contribuzione
maturati presso ciascuna delle citate gestioni previdenziali,
ai fini del perfezionamento dei requisiti per il
raggiungimento del diritto alla pensione stessa. La
totalizzazione parziale delle posizioni contributive non è
ammessa.
Art. 2.
1. La totalizzazione di cui all'articolo 1 deve essere
richiesta, una volta maturati tutti gli altri requisiti
necessari per il conseguimento della pensione, presso ciascuna
gestione previdenziale di iscrizione; la facoltà di richiedere
la totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti
dell'assicurato.
2. Ciascuna gestione previdenziale di cui al comma 1,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
3, provvede autonomamente in merito alla domanda di cui al
medesimo comma 1.
Art. 3.
1. I requisiti amministrativi o sanitari richiesti per il
conseguimento del diritto a pensione sono quelli previsti
dalla normativa vigente in ciascuna gestione previdenziale, al
compimento dell'età pensionabile o al verificarsi dell'evento
da cui scaturisce il diritto. A tale fine, in caso di periodi
di iscrizione legittimamente costituiti ma coincidenti nelle
diverse gestioni, essi sono calcolati una sola volta.
2. La totalizzazione non è ammessa per il conseguimento
della pensione di anzianità.
Art. 4.
1. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle
singole quote calcolate in proporzione alle anzianità maturate
nelle rispettive gestioni previdenziali secondo il sistema del
calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. A
tale fine, per gli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, l'aliquota di
computo non può essere superiore all'aliquota di
finanziamento.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, si applicano
le regole ordinarie di calcolo vigenti nelle singole gestioni
previdenziali, alla data di maturazione del diritto a
pensione, in presenza di una anzianità minima di iscrizione,
alla stessa gestione, di almeno diciotto anni.
Art. 5.
1. La somma delle singole quote di pensione calcolate ai
sensi di quanto stabilito all'articolo 4 non può comunque
essere inferiore al trattamento minimo vigente
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
2. Al fine di cui al comma 1, l'eventuale ulteriore onere
derivante dall'integrazione al minimo deve essere ripartito in
proporzione alle quote a carico delle singole gestioni
previdenziali.
Art. 6.
1. Ciascuna gestione previdenziale liquida la sua quota di
pensione di competenza in modo autonomo, proporzionalmente
all'anzianità di iscrizione maturata presso di essa.
2. Previo accordo tra le gestioni previdenziali
interessate, il pagamento delle varie quote di pensione può
essere eseguito cumulativamente dall'ultima gestione
previdenziale di iscrizione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la gestione
previdenziale che provvede al pagamento deve essere rimborsata
dalle quote di competenza delle altre gestioni, previdenziali
secondo modalità appositamente concordate fra le stesse.
Art. 7.
1. Gli enti previdenziali di cui all'articolo 1 possono
emanare norme regolamentari per l'attuazione della presente
legge tenendo conto delle specifiche peculiarità di ciascuna
gestione previdenziale.
Art. 8.
1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
l'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive
modificazioni, l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n.
21, e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
abrogati.