XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3745




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I lavoratori che sono o sono stati iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una delle gestioni dei lavoratori autonomi o a uno dei fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere la totalizzazione dei periodi di iscrizione e di contribuzione maturati presso ciascuna delle citate gestioni previdenziali, ai fini del perfezionamento dei requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione stessa. La totalizzazione parziale delle posizioni contributive non è ammessa.


Art. 2.

        1. La totalizzazione di cui all'articolo 1 deve essere richiesta, una volta maturati tutti gli altri requisiti necessari per il conseguimento della pensione, presso ciascuna gestione previdenziale di iscrizione; la facoltà di richiedere la totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato.
        2. Ciascuna gestione previdenziale di cui al comma 1, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, provvede autonomamente in merito alla domanda di cui al medesimo comma 1.


Art. 3.

        1. I requisiti amministrativi o sanitari richiesti per il conseguimento del diritto a pensione sono quelli previsti dalla normativa vigente in ciascuna gestione previdenziale, al compimento dell'età pensionabile o al verificarsi dell'evento da cui scaturisce il diritto. A tale fine, in caso di periodi di iscrizione legittimamente costituiti ma coincidenti nelle diverse gestioni, essi sono calcolati una sola volta.
        2. La totalizzazione non è ammessa per il conseguimento della pensione di anzianità.


Art. 4.

        1. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate in proporzione alle anzianità maturate nelle rispettive gestioni previdenziali secondo il sistema del calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. A tale fine, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, l'aliquota di computo non può essere superiore all'aliquota di finanziamento.
        2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, si applicano le regole ordinarie di calcolo vigenti nelle singole gestioni previdenziali, alla data di maturazione del diritto a pensione, in presenza di una anzianità minima di iscrizione, alla stessa gestione, di almeno diciotto anni.


Art. 5.

        1. La somma delle singole quote di pensione calcolate ai sensi di quanto stabilito all'articolo 4 non può comunque essere inferiore al trattamento minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
        2. Al fine di cui al comma 1, l'eventuale ulteriore onere derivante dall'integrazione al minimo deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni previdenziali.

Art. 6.

        1. Ciascuna gestione previdenziale liquida la sua quota di pensione di competenza in modo autonomo, proporzionalmente all'anzianità di iscrizione maturata presso di essa.
        2. Previo accordo tra le gestioni previdenziali interessate, il pagamento delle varie quote di pensione può essere eseguito cumulativamente dall'ultima gestione previdenziale di iscrizione.
        3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la gestione previdenziale che provvede al pagamento deve essere rimborsata dalle quote di competenza delle altre gestioni, previdenziali secondo modalità appositamente concordate fra le stesse.


Art. 7.

        1. Gli enti previdenziali di cui all'articolo 1 possono emanare norme regolamentari per l'attuazione della presente legge tenendo conto delle specifiche peculiarità di ciascuna gestione previdenziale.


Art. 8.

        1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, l'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.



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