XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3744
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei
ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il
quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili.
Art. 2.
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede con
decreto legislativo da adottare entro tre mesi della data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i
Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri
e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che
le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza il decreto legislativo può essere comunque
emanato.
Art. 3.
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono
definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio
nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale
e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di
proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla
componente della sezione riservata ai laureati specialistici,
alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera
h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore
alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del
presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica,
nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai
decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione
all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2002, n. 173;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo,
rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla
lettera b);
d) l'ambito delle attività oggetto della
professione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione
specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai
laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. E'
consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti
nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati
specialistici, che presentino profili di interesse pubblico
generale, nel rispetto del principio della libertà di
concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente
attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri
Albi;
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione
alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla
lettera d), con previsione della possibilità di
svolgimento del tirocinio durante il corso di studi
specialistici ed esenzione da una delle prove scritte
dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla
base di convenzioni tra università e Ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano
l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati
specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi
ultimi con il titolo professionale di "ragioniere
commercialista", con specifica distinta indicazione, per
ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio,
del titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di
provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di
"dottore commercialista", di "ragioniere commercialista" e di
"esperto contabile", nonché del termine abbreviato di
"commercialista", utilizzabile soltanto dagli iscritti nella
sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la
durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento
degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le
maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e
locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai
ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le
modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli
enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi
enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale
degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei
relativi organismi direttivi.
Art. 4.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti misure volte a sostenere
l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel
processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli
articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto
applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, previa l'adozione di progetti di unificazione
da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla
base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni
patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche
demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di
cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994;
b) applicazione da parte delle Casse unificande
del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma
12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle
condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la
propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già
applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione
come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli
atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere
ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso
il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 5.
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della
giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili competenze sul
Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che
le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza il decreto legislativo può essere comunque
emanato.
3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad
osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei
revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della
Commissione centrale per i revisori contabili prevista dal
titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive
modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa
dell'esame per l'accesso al Registro prevista dall'articolo 3
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo
III del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia
la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione,
sospensione e cancellazione dal Registro.
Art. 6.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il
Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali
degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica
fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali
prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del
loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti
decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).
Art. 7.
1. Dalla unificazione degli Ordini professionali dei
dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e
delle rispettive Casse di assistenza e previdenza non derivano
oneri a carico dello Stato.