XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3743




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di svolgere una indagine sul risanamento della zona industriale di Priolo.
        2. E' compito della Commissione:

                a) acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione della zona industriale di Priolo;

                b) accertare l'adeguatezza e l'efficacia del piano di risanamento programmato, nonché il suo stato di realizzazione ed attuazione;

                c) verificare i risultati delle politiche e dei provvedimenti adottati fino alla data di istituzione della Commissione;

                d) accertare eventuali inadempienze, abusi, irregolarità, violazioni di legge da parte di soggetti pubblici e privati interessati al risanamento;

                e) verificare gli effetti diretti e indiretti sul territorio circostante connessi all'attività della zona industriale;

                f) analizzare e valutare i rischi a cui è esposta la popolazione residente o che esercita la sua attività nelle vicinanze della zona industriale;

                g) individuare le misure atte al miglioramento della qualità ambientale e territoriale, nonché alla difesa della salute e dell'incolumità collettiva;

                h) proporre indirizzi legislativi ed amministrativi ritenuti opportuni per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa degli organi dello Stato e degli enti territoriali e per rimuovere le disfunzioni accertate.

Art. 2.

(Durata).

        1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione al Parlamento di una relazione sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e con la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.


Art. 3.

(Composizione).

        1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare.
        3. Nella prima seduta la Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge nel suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 4.

(Poteri).

        1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione può acquisire ogni atto, documento e testimonianza che reputi necessari ai fini dell'inchiesta.


Art. 5.

(Organizzazione e funzionamento).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza dei suoi componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun membro può proporre modifiche al regolamento.
        2. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di consulenti e di esperti che ritenga necessari.
        3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione si avvale del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro.
        4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
        5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo quanto disposto al comma 6.
        6. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti e testimonianze siano coperti dal segreto ai sensi dell'articolo 6.


Art. 6.

(Obbligo del segreto).

        1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di apporre il segreto ad atti, documenti o testimonianze, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, i componenti della Commissione medesima, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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