XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3743
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al
fine di svolgere una indagine sul risanamento della zona
industriale di Priolo.
2. E' compito della Commissione:
a) acquisire tutti gli elementi conoscitivi
relativi alla condizione della zona industriale di Priolo;
b) accertare l'adeguatezza e l'efficacia del piano
di risanamento programmato, nonché il suo stato di
realizzazione ed attuazione;
c) verificare i risultati delle politiche e dei
provvedimenti adottati fino alla data di istituzione della
Commissione;
d) accertare eventuali inadempienze, abusi,
irregolarità, violazioni di legge da parte di soggetti
pubblici e privati interessati al risanamento;
e) verificare gli effetti diretti e indiretti sul
territorio circostante connessi all'attività della zona
industriale;
f) analizzare e valutare i rischi a cui è esposta
la popolazione residente o che esercita la sua attività nelle
vicinanze della zona industriale;
g) individuare le misure atte al miglioramento
della qualità ambientale e territoriale, nonché alla difesa
della salute e dell'incolumità collettiva;
h) proporre indirizzi legislativi ed
amministrativi ritenuti opportuni per rendere più coordinata
ed incisiva l'iniziativa degli organi dello Stato e degli enti
territoriali e per rimuovere le disfunzioni accertate.
Art. 2.
(Durata).
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dal suo insediamento, con la presentazione al Parlamento di
una relazione sulle risultanze delle indagini e degli
accertamenti di cui all'articolo 1 e con la pubblicazione
degli atti dell'inchiesta.
Art. 3.
(Composizione).
1. La Commissione è composta da dodici senatori e da
dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascuna componente politica costituita in
almeno un ramo del Parlamento.
2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui
al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della
Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato
parlamentare.
3. Nella prima seduta la Commissione, a maggioranza dei
propri componenti, elegge nel suo interno il presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
Art. 4.
(Poteri).
1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire ogni atto, documento e
testimonianza che reputi necessari ai fini dell'inchiesta.
Art. 5.
(Organizzazione e funzionamento).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa, a maggioranza dei suoi componenti, prima
dell'inizio dei lavori. Ciascun membro può proporre modifiche
al regolamento.
2. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti,
può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria nonché di consulenti e di
esperti che ritenga necessari.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione si
avvale del personale, dei locali e degli strumenti operativi
messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere, d'intesa
tra loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo
quanto disposto al comma 6.
6. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza
dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della
quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti
e testimonianze siano coperti dal segreto ai sensi
dell'articolo 6.
Art. 6.
(Obbligo del segreto).
1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in
seduta segreta o abbia deciso di apporre il segreto ad atti,
documenti o testimonianze, ai sensi dell'articolo 5, comma 6,
i componenti della Commissione medesima, i funzionari ed il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a
conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati
al segreto.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.