XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3732




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è inserito il seguente:

        "Art. 6-bis. - 1. Il giudice, quando pronuncia sentenza di accoglimento di ricorso per impugnazione di licenziamento per illegittimità formale o sostanziale dello stesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, decide, tenuto conto dei motivi del licenziamento, del comportamento delle parti precedente e successivo ad esso, delle dimensioni dell'impresa, nonché di ogni altra circostanza rilevante, se disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto occupato prima del licenziamento, se limitare la condanna del datore di lavoro a un indennizzo, o se applicare entrambe le sanzioni. La presente disposizione si applica a tutti i datori di lavoro che occupano complessivamente più di quattro dipendenti nello stesso comune o comunque più di sessanta dipendenti sul territorio nazionale.
            2. Quando il numero dei dipendenti è inferiore alle soglie indicate al comma 1, il licenziamento ingiustificato può dare luogo esclusivamente alla condanna del datore di lavoro all'indennizzo.
            3. L'indennizzo deve essere determinato in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore e al danno effettivamente da lui subìto in conseguenza del licenziamento illegittimo, entro il limite minimo di 2,5 mensilità e il limite massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore stesso, calcolata ai sensi dell'articolo 2121 del codice civile. Tale limite massimo è ridotto: a 24 mensilità per i datori di lavoro che occupano complessivamente meno di sessanta dipendenti sul territorio nazionale; per i medesimi datori di lavoro, che occupano complessivamente meno di venti dipendenti nello stesso comune, a 14 mensilità; per i datori di lavoro che occupano complessivamente meno di dieci dipendenti, a 9 mensilità.
            4. Qualora sia disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, resta ferma l'applicazione del quinto comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, introdotto dall'articolo 1 dalla legge 11 maggio l990, n. 108".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 2118 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2118-bis. - (Recesso dal rapporto di collaborazione autonoma continuativa caratterizzato da dipendenza economica). Nel rapporto di collaborazione autonoma continuativa a tempo indeterminato, dal quale il prestatore trae l'intero proprio reddito di lavoro o più della metà di esso, il recesso del creditore, qualora non sia motivato da inadempimento grave del prestatore, deve essere preceduto da un preavviso minimo pari a mezzo mese per ogni anno o frazione di anno di durata del rapporto, fino a un massimo di sei mesi, salva ogni pattuizione individuale o collettiva più favorevole al prestatore. Il recesso del prestatore deve essere preceduto da un preavviso pari alla metà di quello dovuto dal creditore. Qualora il preavviso sia omesso, in tutto o in parte, la parte recedente è obbligata a pagare all'altra parte un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso omesso.
        Per la determinazione del requisito di esclusività o di prevalenza del reddito di lavoro tratto dal singolo rapporto deve essere fatto riferimento al reddito dichiarato o destinato a essere dichiarato dal prestatore di lavoro ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno precedente a quello nel quale il recesso è intimato".

Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 2129 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2129-bis. - (Protezione del lavoratore non subordinato in posizione di dipendenza economica). Nel rapporto di collaborazione autonoma continuativa, dal quale il prestatore trae l'intero proprio reddito di lavoro o più della metà di esso, determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2118-bis, si applicano le disposizioni di cui ai titoli I e II della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, esclusi gli articoli 7, 13 e 18, nonché le disposizioni vigenti in materia di protezione della sicurezza e igiene del lavoro, in quanto rilevanti e compatibili con le modalità contrattuali di svolgimento del rapporto stesso".



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