XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3732
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è
inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Il giudice, quando pronuncia
sentenza di accoglimento di ricorso per impugnazione di
licenziamento per illegittimità formale o sostanziale dello
stesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, decide, tenuto conto dei
motivi del licenziamento, del comportamento delle parti
precedente e successivo ad esso, delle dimensioni
dell'impresa, nonché di ogni altra circostanza rilevante, se
disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto occupato
prima del licenziamento, se limitare la condanna del datore di
lavoro a un indennizzo, o se applicare entrambe le sanzioni.
La presente disposizione si applica a tutti i datori di lavoro
che occupano complessivamente più di quattro dipendenti nello
stesso comune o comunque più di sessanta dipendenti sul
territorio nazionale.
2. Quando il numero dei dipendenti è inferiore alle
soglie indicate al comma 1, il licenziamento ingiustificato
può dare luogo esclusivamente alla condanna del datore di
lavoro all'indennizzo.
3. L'indennizzo deve essere determinato in relazione
all'anzianità di servizio del lavoratore e al danno
effettivamente da lui subìto in conseguenza del licenziamento
illegittimo, entro il limite minimo di 2,5 mensilità e il
limite massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione
percepita dal lavoratore stesso, calcolata ai sensi
dell'articolo 2121 del codice civile. Tale limite massimo è
ridotto: a 24 mensilità per i datori di lavoro che occupano
complessivamente meno di sessanta dipendenti sul territorio
nazionale; per i medesimi datori di lavoro, che occupano
complessivamente meno di venti dipendenti nello stesso comune,
a 14 mensilità; per i datori di lavoro che occupano
complessivamente meno di dieci dipendenti, a 9 mensilità.
4. Qualora sia disposta la reintegrazione nel posto
di lavoro, resta ferma l'applicazione del quinto comma
dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, introdotto
dall'articolo 1 dalla legge 11 maggio l990, n. 108".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 2118 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2118-bis. - (Recesso dal rapporto di
collaborazione autonoma continuativa caratterizzato da
dipendenza economica). Nel rapporto di collaborazione
autonoma continuativa a tempo indeterminato, dal quale il
prestatore trae l'intero proprio reddito di lavoro o più della
metà di esso, il recesso del creditore, qualora non sia
motivato da inadempimento grave del prestatore, deve essere
preceduto da un preavviso minimo pari a mezzo mese per ogni
anno o frazione di anno di durata del rapporto, fino a un
massimo di sei mesi, salva ogni pattuizione individuale o
collettiva più favorevole al prestatore. Il recesso del
prestatore deve essere preceduto da un preavviso pari alla
metà di quello dovuto dal creditore. Qualora il preavviso sia
omesso, in tutto o in parte, la parte recedente è obbligata a
pagare all'altra parte un'indennità sostitutiva pari alla
retribuzione corrispondente al periodo di preavviso omesso.
Per la determinazione del requisito di esclusività o di
prevalenza del reddito di lavoro tratto dal singolo rapporto
deve essere fatto riferimento al reddito dichiarato o
destinato a essere dichiarato dal prestatore di lavoro ai fini
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno
precedente a quello nel quale il recesso è intimato".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 2129 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2129-bis. - (Protezione del lavoratore non
subordinato in posizione di dipendenza economica). Nel
rapporto di collaborazione autonoma continuativa, dal quale il
prestatore trae l'intero proprio reddito di lavoro o più della
metà di esso, determinato ai sensi del secondo comma
dell'articolo 2118-bis, si applicano le disposizioni di
cui ai titoli I e II della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, esclusi gli articoli 7, 13 e 18,
nonché le disposizioni vigenti in materia di protezione della
sicurezza e igiene del lavoro, in quanto rilevanti e
compatibili con le modalità contrattuali di svolgimento del
rapporto stesso".