XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3731
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le aree demaniali non destinate all'esercizio della
funzione pubblica, con esclusione di quelle comprese nel
demanio marittimo e lacunale, su cui sono state eseguite, a
seguito di regolare concessione urbanistica e edilizia, opere
di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformitā
alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre
1990, possono essere trasferite, a richiesta dei comuni nel
cui territorio sono localizzate, al relativo patrimonio
disponibile.
Art. 2.
1. Le aree di cui all'articolo 1 possono essere
trasferite, a domanda, ai privati che alla data di entrata in
vigore della presente legge le possiedono, sulla base di
apposita delibera del comune nel cui territorio le stesse sono
localizzate.
2. Il trasferimento č subordinato alla preventiva
verifica, a cura del comune stesso, della cessazione del
pubblico interesse sulle medesime aree.
3. Della cessazione č data notizia mediante affissione di
avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta
giorni. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate
osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune
contestualmente all'approvazione della delibera.
4. Il prezzo di trasferimento delle aree di cui
all'articolo 1 č determinato:
a) nel caso di aree su cui sono state eseguite
opere di pubblica utilitā, sulla base del valore del terreno,
aumentato del 50 per cento e delle spese di urbanizzazione,
non tenendo conto del valore di quanto edificato;
b) nel caso di aree su cui sono state eseguite
opere di interesse privato, sulla base del prezzo di
mercato.