XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3731




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, con esclusione di quelle comprese nel demanio marittimo e lacunale, su cui sono state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica e edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformitā alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, possono essere trasferite, a richiesta dei comuni nel cui territorio sono localizzate, al relativo patrimonio disponibile.


Art. 2.

        1. Le aree di cui all'articolo 1 possono essere trasferite, a domanda, ai privati che alla data di entrata in vigore della presente legge le possiedono, sulla base di apposita delibera del comune nel cui territorio le stesse sono localizzate.
        2. Il trasferimento č subordinato alla preventiva verifica, a cura del comune stesso, della cessazione del pubblico interesse sulle medesime aree.
        3. Della cessazione č data notizia mediante affissione di avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera.
        4. Il prezzo di trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 č determinato:

                a) nel caso di aree su cui sono state eseguite opere di pubblica utilitā, sulla base del valore del terreno, aumentato del 50 per cento e delle spese di urbanizzazione, non tenendo conto del valore di quanto edificato;

                b) nel caso di aree su cui sono state eseguite opere di interesse privato, sulla base del prezzo di mercato.



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